Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10539 del 03/06/2020

Cassazione civile sez. lav., 03/06/2020, (ud. 05/12/2019, dep. 03/06/2020), n.10539

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. RAIMONDI Guido – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13331-2017 proposto da:

B.P., B.L., S.T., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA OTRANTO 36, presso lo studio dell’avvocato

MARIO MASSANO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ENRICO CORNELIO;

– ricorrenti –

contro

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA ANTONIO GRAMSCI 9, presso lo studio dell’avvocato

ARCANGELO GUZZO, rappresentata e difesa dall’avvocato MARCO

CAPPELLETTO;

– controricorrente –

nonchè contro

N.G., NA.GI.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 148/2017 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 23/01/2017, R.G.N. 935/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/12/2019 dal Consigliere Dott. PICCONE VALERIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE ALBERTO, che ha concluso per l’accoglimento del 2 e 3 motivo

del ricorso, assorbito il primo;

udito l’Avvocato ENRICO CORNELIO;

udito l’Avvocato ARCANGELO GUZZO per delega verbale avvocato MARCO

CAPPELLETTO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

con sentenza in data 23 gennaio 2017, la Corte d’Appello di Venezia ha confermato la decisione di primo grado che aveva respinto, dichiarando la prescrizione del diritto vantato, la domanda avanzata da B.P., B.T., nonchè B.L. e M.M. – queste ultime quali eredi di B.G. – volta ad ottenere la condanna della Rete Ferroviaria S.p.A., al risarcimento dei danni subiti da questi ultimi iure proprio, a causa del decesso di B.F., dipendente delle Ferrovie dello Stato con mansioni di macchinista dal 1945 al 1971, mancato per mesotelioma pleurico il 31 ottobre 1973.

La richiesta di risarcimento del danno era motivata dalla circostanza che soltanto in data 15 febbraio 2011, B.P., ex dipendente Fincantieri e figlio di F., recatosi presso il Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza (Spisal) territorialmente competente per un controllo routinario ed avendo riferito in sede anamnestica del decesso del proprio genitore, aveva appreso della natura professionale della malattia dopo essere stato richiamato dal medico di riferimento che aveva richiesto le cartelle cliniche relative al de cuius onde procedere all’istruzione della pratica a lui relativa per malattia professionale.

La Corte d’appello, condividendo, sul punto, l’opzione interpretativa di primo grado, aveva ritenuto, con riguardo alla decorrenza del termine prescrizionale, di dare attuazione alla giurisprudenza delle Sezioni Unite conferendo rilievo al momento di “esteriorizzazione” del danno e cioè il momento in cui la malattia può essere percepita usando l’ordinaria diligenza e, purtuttavia, escludendo la prova di quest’ultima nel caso di specie alla luce delle conoscenze diffusesi in tema di esposizione all’amianto almeno a decorrere dall’entrata in vigore, nel 1992, della relativa normativa.

Avverso tale pronunzia hanno proposto ricorso per cassazione B.P., S.B.T. e B.L., affidandolo a tre motivi.

Resiste, con controricorso, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A..

3. Entrambe le parti hanno presentato memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., nella dichiarazione di inammissibilità del primo motivo di appello; con il secondo motivo, si deduce la violazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 2935 c.c., per essere stati violati i principi di allegazione e prova con riguardo all’exordium praescriptionis; con il terzo motivo si deduce la nullità della sentenza per “motivazione apparente” ovvero violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, in ordine alla ritenuta esistenza di fonti di consapevolezza della sussistenza del credito asseritamente prescritto.

1. Giova muovere, preliminarmente, dal terzo motivo di ricorso ed affermare che non può parlarsi di motivazione apparente, considerato che, per consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., sul punto, Cass., n. 13977 del 23/05/2019), ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza, denunziabile in cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, soltanto quando essa, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture.

Nel caso di specie il Collegio reputa la decisione ampiamente motivata ed argomentata.

1.2. Relativamente alla dedotta violazione dell’art. 2697 c.c., va rilevato che in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 2697 c.c., si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, (cfr., ex plurimis, sul punto, Cass. 23/10/2018 n. 26769).

1.3. Per quanto concerne, poi, le censura relativa al difetto di motivazione, va rilevato che, in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134, che ha limitato la impugnazione delle sentenze in grado di appello o in unico grado per vizio di motivazione alla sola ipotesi di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, con la conseguenza che, al di fuori dell’indicata omissione, il controllo del vizio di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, ed individuato “in negativo” dalla consolidata giurisprudenza della Corte -formatasi in materia di ricorso straordinario- in relazione alle note ipotesi (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertono nella violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4) e che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità (fra le più recenti, Cass. n. 23940 del 2017).

D’altro canto, per costante giurisprudenza di legittimità, (cfr., fra le più recenti, Cass. n. 20335 del 2017, con particolare riguardo alla duplice prospettazione del difetto di motivazione e della violazione di legge) il vizio relativo all’incongruità della motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, comporta un giudizio sulla ricostruzione del fatto giuridicamente rilevante e sussiste solo quando il percorso argomentativo adottato nella sentenza di merito presenti lacune ed incoerenze tali da impedire l’individuazione del criterio logico posto a fondamento della decisione, o comunque, qualora si addebiti alla ricostruzione di essere stata effettuata in un sistema la cui incongruità emerge appunto dall’insufficiente, contraddittoria o omessa motivazione della sentenza.

Attiene, invece, alla violazione di legge la deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente una attività interpretativa della stessa: nel caso di specie, pur avendo la parte ricorrente fatto valere una violazione di legge, in realtà mira ad ottenere una rivisitazione del fatto inammissibile in sede di legittimità chiedendo una diversa valutazione delle risultanze istruttorie che avrebbe condotto a sua detta a ritenere provato il danno subito, escluso, invece, dal giudice di secondo grado anche in ordine alla mera allegazione di elementi di fatto a sostegno di quanto asserito.

1.4. Passando ad esaminare il secondo motivo nella parte in cui denunzia la violazione dell’art. 2935 c.c., deve escludersi, ad avviso del Collegio, sulla base della motivazione della decisione di secondo grado che si si, verificato un vizio di sussunzione della fattispecie nella disposizione in esame, secondo l’interpretazione offertane dalla consolidata giurisprudenza di legittimità.

Secondo il Collegio, nel dichiarare prescritto il diritto azionato, la Corte territoriale si è, infatti, attenuta correttamente al principio, più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità in tema di risarcimento del danno cagionato dall’inosservanza da parte del datore di lavoro dei doveri di protezione delle condizioni di lavoro posti a suo carico dall’art. 2087 c.c., secondo cui la prescrizione decennale, operante nel caso in cui sia stata esercitata l’azione contrattuale, decorre dal momento in cui il lavoratore ha potuto acquisire la piena consapevolezza non solo della malattia, con un danno alla salute apprezzabile, ma anche dell’origine professionale della stessa, indipendentemente da valutazioni meramente soggettive a 19i ascrivibili (cfr. Cass., Sez. lav., 31/05/2010, n. 13284; 11/09/2007, n. 19022; 29/05/1997, n. 4774).

Relativamente all’exordium praescriptionis, la Corte territoriale ha sottolineato il proprio compito consistente nel verificare la fondatezza dell’eccezione di prescrizione dell’azione di risarcimento del danno presentata iure proprio dagli eredi dopo trentotto anni dal decesso di B.F., nell’ottica di non lasciare i danneggiati privi di tutela effettiva e di evitare che il danneggiato sia esposto sine die ad una azione risarcitoria, in contrasto con il principio di certezza del diritto.

Muovendo dalla decisione delle Sezioni Unite n. 581/2008, la Corte territoriale ha ritenuto corretto l’approccio del primo giudice secondo cui non doveva reputarsi documentato che il defunto ed in suoi eredi si fossero attivati usando l’ordinaria diligenza ed alla luce delle conoscenze scientifiche, per riscontrare con ragionevole certezza la causa della malattia del lavoratore. Ha aggiunto la Corte a tali osservazioni, le specifiche e particolari cautele per i lavoratori esposti all’amianto introdotte per la prima volta con L. n. 277 del 1991, nonchè la circostanza che tutti i familiari, per loro stessa ammissione, erano a conoscenza che il B. fosse da sempre esposto alle polveri di amianto avendo lavorato per tanto tempo presso le Ferrovie dello Stato come macchinista.

D’altro canto, ha osservato la Corte, la stessa condizione di B.P. più volte sottoposto a controlli per la propria esposizione personale alle polveri di amianto in quanto dipendente della Fincantieri, avrebbe dovuto suggerirgli di collegare la malattia del padre a quella esposizione quanto meno dal 1990 data in cui prendeva servizio presso Fincantieri.

A tali considerazioni, secondo la Corte, deve aggiungersi quella secondo cui senza dubbio il de cuius fosse stato informato dai medici dell’epoca della sua malattia così come i familiari dello stesso.

In quanto imperniato sull’idoneità dei predetti elementi ad evidenziare una conoscibilità non meramente soggettiva, ma fondata sul possesso di competenze professionali adeguate al livello raggiunto dalla ricerca scientifica e dall’esperienza clinica in materia di danni da esposizione all’amianto, il predetto ragionamento resiste, ad avviso del Collegio, alle critiche mosse dalla difesa dei ricorrenti, la quale, nell’insistere sulla necessità di ancorare la decorrenza della prescrizione alla possibilità di ricondurre la patologia ad un evento specifico idoneo a far sorgere il diritto al risarcimento, oscilla tra il riferimento al grado di consapevolezza raggiungibile dalla vittima, come si è detto non rilevante, e quello all’epoca acquisito a livello scientifico, il cui intrinseco difetto di assolutezza non consente di escluderne la ragionevole sicurezza (cfr., sul punto, Cass. 2 ottobre 2019, n. 2486).

Osserva il Collegio che, in sede nomofilattica, è stato precisato che, ai fini della prova della conoscibilità dell’eziologia professionale, pur richiedendosi qualcosa in più della semplice manifestazione della patologia, occorre pur sempre restare in un ambito di oggettività scientifica, nel senso che la conoscibilità da un lato va intesa in senso diverso dalla conoscenza vera e propria, dall’altro postula la possibilità che un determinato elemento (l’origine professionale della malattia) sia riconoscibile in base alle conoscenze scientifiche del momento, restando invece irrilevante, pena lo sconfinamento nel campo della pura soggettività, il grado di conoscenze e di cultura del soggetto interessato dalla malattia (cfr. Cass., n. 2486 del 2/10/2019, cit.; Cass., 19355 del 18/09/2007).

Secondo il Collegio ha, quindi, correttamente ritenuto la Corte che, almeno dall’entrata in vigore della L. n. 277 del 1991, che ha predisposto cautele per i lavoratori esposti all’amianto, l’oggettiva diligenza avrebbe imposto di percepire la malattia come conseguenza del comportamento del datore di lavoro che aveva esposto il dipendente all’inalazione di polveri così pericolose da esserne vietata la lavorazione.

Orbene, ritiene il Collegio tale impostazione decisoria conforme alla giurisprudenza di legittimità, (fra le più recenti, Cass. 06/02/2018, n. 2842) che da rilievo, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 206 del 1988 (dichiarativa della illegittimità costituzionale del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 135, comma 2, nella parte in cui pone una presunzione assoluta di verificazione della malattia professionale nel giorno in cui è presentata all’istituto assicuratore la denuncia con il certificato medico), come “dies a quo” per la decorrenza del termine triennale di prescrizione dell’azione per conseguire dall’INAIL la rendita per inabilità permanente al momento in cui l’interessato abbia avuto consapevolezza dell’esistenza della malattia, della sua origine professionale e del suo grado indennizzabile, da intendersi, tuttavia, in termini non strettamente soggettivi. (fra le altre, Cass. sent. 5090/2001, 4181/2003).

Quanto, d’altronde, alla “manifestazione” della malattia, il Collegio evidenzia che la Corte ha di frequente rilevato (cfr., sul punto, Cass. n. 11790 del 2003, Cass. n. 8249 del 2011, Cass. n. 14281 del 2011) che essa è la forma oggettiva che assume il fatto, nel suo essere manifesto, e che consente allo stesso di essere conosciuto; si estrinseca, in sostanza, nell’oggettiva possibilità che il fatto sia conosciuto dal soggetto interessato e, cioè, la sua “conoscibilità”; tale conoscibilità coinvolge l’esistenza della malattia, ed i suoi caratteri di professionalità ed indennizzabilità; la conoscibilità, quindi, deve distinguersi dalla conoscenza ed altro non è che la possibilità che un determinato elemento (nella specie, l’origine professionale della malattia) sia riconoscibile in base alle conoscenze scientifiche del momento, possibilità che esclude anche che sia necessario che l’origine professionale sia già stata conosciuta in sede giudiziaria od amministrativa.

1.4.1. Il Collegio reputa, poi, incensurabile, in sede di legittimità in quanto oggetto di indagine fattuale il passaggio motivazionale nel quale la Corte esclude che la conoscibilità dell’esposizione all’amianto potesse configurarsi soltanto nel 2011 per la mancanza di conoscibilità di essa nell’ambiente di lavoro; secondo il Collegio la Corte, infatti, compie un accertamento di fatto, fondato in primo luogo sulla circostanza che lo stesso de cuius, che svolgeva mansioni di macchinista di elettromotrici ed eseguiva anche lavori di manutenzione, doveva sapere, in base all’ordinaria diligenza, di essere esposto a polveri di amianto.

Analoga possibilità di conoscenza ritiene il Collegio che la Corte abbia ravvisato nella condizione degli eredi e, soprattutto di B.P., molto prima del 2011 in considerazione dello svolgimento di attività lavorativa presso Fincantieri.

1.5. Quanto accertato in tema di sussistenza dei presupposti per la prescrizione del diritto azionato esime questa Corte dall’esame del primo motivo di ricorso, inerente la dedotta erronea inammissibilità del primo motivo di appello per non essere lo stesso sufficientemente specifico – atteso che lo stesso concerneva proprio il combinato disposto degli artt. 2697 e 2935 c.c., ritenuto infondato in questa sede.

2. Alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso va respinto.

2.1. Si ravvisa la ricorrenza dei presupposti rationae temporis per la compensazione integrale delle spese relative al giudizio di legittimità ai sensi dell’art. 92 c.p.c.. Sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, art. 1 -bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso. Compensa integralmente le spese di lite. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del, ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2020

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