Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10538 del 30/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 30/04/2010, (ud. 23/03/2010, dep. 30/04/2010), n.10538

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

INAS ITALIA S.R.L. in liquidazione, in persona del legale

rappresentante pro tempore, gia’ elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA DEGLI SCIPIONI 191, presso lo studio dell’avvocato ALFIERI

ARTURO, rappresentato e difeso dall’avvocato MANE’ ENRICO, giusta

delega a margine del ricorso e da ultimo d’ufficio presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

– ricorrente –

contro

P.K., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GLORIOSO

13, presso lo studio dell’avvocato BUSSA LIVIO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato PINI PAOLO, giusta delega a margine

del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 856/2006 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 06/06/2006 R.G.N. 162/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/03/2010 dal Consigliere Dott. DI NUBILA Vincenzo;

udito l’Avvocato BUSSA ANDREA per delega BUSSA LIVIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio che ha concluso per: preliminarmente rinvio per

rinnovo notifica, in subordine rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. P.K. conveniva dinanzi al Tribunale di Torino la srl.

INAS Italia ed esponeva di avere prestato il proprio lavoro alle dipendenze della societa’ convenuta dal 1.2.2002 al 12.7.2002 quale interprete in lingua russa e segretaria. Licenziata con decorrenza 31.7.2002, deduceva che il licenziamento era illegittimo sia perche’ essa si trovava in stato di gravidanza, sia per mancanza di giustificato motivo oggettivo (presunta carenza di commesse).

Chiedeva la condanna della convenuta al pagamento di retribuzioni arretrate e di quelle corrispondenti al rapporto di lavoro da ripristinare, fino ad un anno di eta’ del bambino che le era successivamente nato, vale a dire fino al 2.12.2003.

2. Previa costituzione ed opposizione della Inas, il Tribunale accoglieva la domanda attrice. Proponeva appello la srl. Inas;

resisteva l’attrice e la Corte di Appello di Torino confermava la sentenza di primo grado cosi’ motivando:

– non sussiste ne’ allegazione ne’ prova circa il giustificato motivo, cioe’ la presunta soppressione del posto di lavoro per carenza di commesse; tra l’altro in giudizio la convenuta allega un motivo diverso (giusta causa) da quello comunicato alla dipendente;

– la convenuta deduce di avere revocato il licenziamento una volta appreso che la P. era in stato di gravidanza, ma non vi e’ prova della relativa comunicazione, ne’ tanto meno della spedizione della raccomandata che sarebbe stata predisposta al riguardo;

– il licenziamento intimato in pendenza di gravidanza e’ nullo;

– non sono provati i pagamenti delle retribuzioni che l’INAS afferma di avere eseguito in favore della lavoratrice; vi e’ prova di prelevamenti bancari, ma non che le somme relative siano state versate alla lavoratrice; la prova testimoniale formulata allo scopo e’ tardiva ed inammissibile, perche’ il teste B., menzionato nel libero interrogatorio del legale rappresentante dell’Inas, era conosciuto fino dalla costituzione in giudizio;

– in appello l’INAS torna a sostenere il giustificato motivo e cioe’ l’interruzione dei rapporti commerciali con la committente (OMISSIS), ma trattasi di motivo inammissibile perche’ dedotto per la prima volta in appello;

– l’avvenuta cessazione del rapporto di lavoro alla data del 31.7.2002 risulta dalla annotazione apposta sul libretto di lavoro;

– risulta peraltro che l’attrice faceva anche da segretaria e non solo da interprete.

3. Ha proposto ricorso per Cassazione la societa’ INAS ITALIA in liquidazione, deducendo due motivi. Resiste con controricorso l’attrice P.K..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. L’avviso di fissazione dell’udienza dinanzi alla Corte di Cassazione e’ stato notificato alla parte ricorrente in cancelleria, a causa del decesso del domiciliatario avv. Alfieri. Tale notifica e’ da ritenersi regolare, non trattandosi di difensore, ma di mero domiciliatario, alla luce della sentenza di questa Corte 31.3.2006 n. 7694, la quale ha affermato che “nel giudizio di cassazione, il principio secondo il quale alla morte dell’unico difensore, avvenuta dopo il deposito del ricorso e prima dell’udienza di discussione, ed attestata dalla relata di notifica dell’avviso di udienza, determina la necessita’ di rinviare a nuovo ruolo la causa dandone comunicazione alla parte personalmente, per consentirle la nomina del nuovo difensore, non trova applicazione nel caso di decesso del domiciliatario”. Nello stesso senso la sentenza 25.5.2006 n. 12424:

Nel giudizio di cassazione, la morte del domiciliatario del ricorrente, – ipotesi ben diversa da quella della morte dell’unico difensore, che incide negativamente sull’esercizio del diritto di difesa e sull’integrita’ del contraddittorio(con la conseguenza che la causa dev’essere rinviata a nuovo ruolo con comunicazione alla parte personalmente, ai fini di consentirle di munirsi di nuovo difensore) – determina, ai sensi dell’art. 141 c.p.c., comma 4, l’inefficacia dell’elezione di domicilio, con la conseguenza che la notifica degli atti va eseguita nei modi previsti per le ipotesi nelle quali non vi sia stata elezione di domicilio e quindi l’avviso d’udienza va notificato presso la cancelleria della Corte di cassazione ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 2.

5. Con il primo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, di “norme di diritto” non meglio indicate e omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in fatto circa un punto decisivo della controversia, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5: la Corte di Appello non ha ammesso la testimonianza del vice direttore della Banca Sella, sig. B., il quale avrebbe assistito ai pagamenti eseguiti in favore della P., laddove trattasi di testimonianza decisiva. Trattasi di testimonianza resa necessaria dalle dichiarazioni dell’attrice, quindi di mezzo di prova che la ricorrente non poteva dedurre in un momento precedente.

6. Il motivo e’ infondato. La Corte di Appello, confermando sul punto quanto stabilito dal primo giudice, ha accertato in fatto che la convenuta conosceva fino dal primo atto del giudizio la posizione dell’attrice e l’esistenza del teste. Trattasi pertanto di indicazione tardiva, la quale correttamente e’ stata ritenuta inammissibile in ragione della preclusione processuale, quale si verifica a seguito della mancata tempestiva deduzione del mezzo di prova e del teste.

7. Con il secondo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, di “norme di diritto” anche esse non indicate ed ulteriore difetto di motivazione, in relazione al fatto che il licenziamento era stato intimato per giusta causa, come da comparsa di risposta: e cio’ a causa dei rapporti intrattenuti dall’attrice con la ditta Razzam, nei confronti della quale essa INAS aveva presentato denuncia per truffa dinanzi alla Procura generale di Bon; quanto precede denuncia una situazione di conflitto a causa del comportamento infedele e di collaborazione con soggetti contro i quali l’INAS aveva sporto denunce penali.

8. Il motivo e’ infondato. Il licenziamento risulta intimato per giustificato motivo e non per giusta causa e parte ricorrente non contesta che tale licenziamento sia stato intimato con preavviso.

Soltanto a partire dalla comparsa di risposta in giudizio l’INAS deduce che sussiste una giusta causa, ma in virtu’ del principio di immodificabilita’ del motivo del licenziamento e’ precluso al datore di lavoro, il quale intimi un licenziamento per giustificato motivo oggettivo (mancanza di lavoro) invocare in giudizio una giusta causa, tra l’altro senza dedurre in quale sede e con quali modalita’ essa sia stata contestata al lavoratore. Ne’ viene censurata l’ulteriore ratio decidendi della sentenza di appello, per cui il licenziamento e’ nullo in quanto intimato durante il periodo di gravidanza.

9. Il ricorso deve, per i suesposti motivi, essere rigettato. Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna la srl. Inas Italia spa in liquidazione a rifondere a P.K. le spese del grado, che liquida in Euro 24,00 oltre Euro tremila/00 per onorari, spese generali, Iva e Cpa nelle misure di legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 23 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2010

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