Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10538 del 13/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 13/05/2011, (ud. 24/11/2010, dep. 13/05/2011), n.10538

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 10949-2008 proposto da:

B.F., elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO

91, presso lo studio dell’avvocato LUCISANO CLAUDIO, che lo

rappresenta e difende giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA NOMOS SPA;

– intimato –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 56/2006 della COMM.TRIB.REG. di TORINO,

depositata il 27/02/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/11/2010 dal Consigliere Dott. POLICHETTI Renato;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, per ciò che rileva nel presente giudizio ha ritenuto che non fosse fondata l’eccezione di ultrapetizione eccepita dalla difesa del B. in quanto, nella memoria aggiuntiva al ricorso aveva affermato: “parte resistente sembra volere dire tra le righe, come tale deducibilità non spetti a seguito della possibilità data al ricorrente di esercitare la rivalsa”. Pertanto se l’appellante aveva ritenuto che la suddetta eccezione era stata formulata in primo grado non si comprendeva come tale eccezione potesse essere non esaminata dalla Commissione Tributaria Regionale.

Con l’unico motivo di ricorso la difesa del B. afferma, in aperto contrasto con quanto affermato dalla suddetta Commissione Tributaria che tale eccezione non sarebbe stata mai formulata.

L’Agenzia delle Entrate non risulta essersi costituita nel presente grado del giudizio essendosi limitata a presentare un generico atto con il quale viene prospettata una eventuale partecipazione all’udienza di discussione, che tuttavia non è avvenuta. Il ricorso è infondato.

Nel caso in esame non viene fornito alcun valido elemento dal quale possa desumersi che tale eccezione in concreto non sarebbe stata mai formulata, limitandosi parte ricorrente ad eccepire in via generica una presunta violazione dell’art. 112 c.p.c.. Ne consegue il rigetto del ricorso.

Non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese non essendosi l’Agenzia delle Entrate costituita nel presente grado del giudizio ne avendo partecipato all’udienza innanzi a questa Corte.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2011

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