Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10538 del 07/05/2013


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Civile Sent. Sez. U Num. 10538 Anno 2013
Presidente: PREDEN ROBERTO
Relatore: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA

SENTENZA

sul ricorso 4950-2012 proposto da:
AZIENDA AGRICOLA MORE, DI MORINI CLAUDIO e MAURIZIO, in
persona del legale rappresentante pro-tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VARRONE 9, presso
lo studio dell’avvocato VANNICELLI FRANCESCO,
rappresentata e difesa dall’avvocato MOSCATTINI GIAN
CARLA, per delega a margine del ricorso;

Data pubblicazione: 07/05/2013

- ricorrente contro

A.G.E.A. – AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA, in
persona del Direttore pro-tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

difende ope legis;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 917/2011 della CORTE D’APPELLO di
BOLOGNA, depositata il 10/08/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/03/2013 dal Consigliere Dott. MARIA
ROSARIA SAN GIORGIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MAURIZIO VELARDI, che ha concluso per
l’inammissibilità, in subordine rigetto del ricorso.

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

Svolgimento del processo
1. – L’Azienda Agricola More ricorre nei confronti della decisione della Corte
d’appello di Bologna che ha dichiarato la giurisdizione del giudice
amministrativo nella controversia avente ad oggetto l’opposizione delle aziende
agricole alla pretesa dell’AGEA al prelievo supplementare sul latte venduto alla
cooperativa La Cappelletta in quantità eccedente le quote loro rispettivamente
Il giudice di secondo grado, in riforma della sentenza del Tribunale di Modena,
che aveva ritenuto illegittimi i provvedimenti di determinazione delle quote di
riferimento individuale, ha affermato il difetto di giurisdizione del giudice
ordinario e la sussistenza della giurisdizione amministrativa per essere il
prelievo supplementare l’effetto dell’esercizio di un potere pubblico di
regolamentazione del settore lattiero a scopo di riequilibrio del mercato in
conformità di specifiche attribuzioni comunitarie, in cui vengono in
considerazione interessi legittimi. La Corte di merito ha escluso che l’art. 2sexies del decreto-legge n. 63 del 2005, convertito dalla legge n. 109 del
2005, nello stabilire, al comma 3, che le cause introdotte prima della legge
medesima restano devolute ai giudici ordinari, dopo aver previsto, al comma 1,
la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, abbia introdotto un nuovo
caso di giurisdizione ordinaria in via meramente transitoria, ritenendo, invece,
che lo stesso art. 2-sexies abbia dato continuità al legittimo criterio di riparto
della giurisdizione che, alla stregua della considerazione della natura della lite e
dei poteri discrezionali implicati, induce ad individuare nella specie quale
giudice fornito di giurisdizione il giudice amministrativo.
2. – Il ricorso si basa su di un unico motivo. Resiste con controricorso l’AGEA.
Motivi della decisione
1. – Con l’unico motivo di ricorso si deduce

. Si sostiene il carattere pacifico della
giurisdizione del giudice ordinario in ordine ai provvedimenti relativi
all’imposizione del prelievo supplementare nel settore lattiero-caseario,
suffragato dall’art. 4-sexies della legge 25 giugno 2005, n. 109, che avrebbe

assegnate.

risolto ogni questione, stabilendo, da un lato, che, a decorrere dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del decreto, le controversie relative
all’applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti
lattiero-caseari sono devolute alla giurisdizione esclusiva dei giudici
amministrativi competenti territorialnnente, e disponendo, dall’altro, che tutti i
giudizi civili in detta materia, anche se instaurati in data antecedente alla
data di entrata in vigore della predetta legge n. 109 del 2005, restano devoluti
alla competenza dei giudici ordinari. Si sottolinea al riguardo che la domanda
dell’azienda agricola ricorrente non concerne l’illegittimità dei provvedimenti
amministrativi di attribuzione del Q.R.I., ma la domanda di dichiarazione di
illegittimità del pagamento dei superprelievi e di condanna del primo
acquirente alla restituzione di quanto indebitamente trattenuto.
2. – La doglianza risulta priva di pregio.
Questa Corte ha già chiarito che i diritti di prelievo supplementare sul latte
vaccino e sui suoi derivati (prodotti lattiero – caseari), introdotti dal
regolamento CE n. 856/84 (successivamente modificato e integrato dal Reg. n.
3950/92) al fine di riequilibrare tale settore di mercato, appartengono agli
strumenti regolatori del mercato agricolo che non hanno natura sanzionatoria,
così come ha stabilito la Corte di Giustizia con sentenze del 25 marzo 2004
pronunciate, in via pregiudiziale, sull’interpretazione degli atti compiuti dalla
CE, ai sensi dell’art. 234 (già 177) del Trattato. Pertanto, tenuto conto
dell’effetto vincolante che tali pronunce hanno per il giudice nazionale, in
mancanza di una disciplina espressa della relativa tutela giurisdizionale si

promulgazione della legge 30 dicembre 2004, n. 311, promossi prima della

doveva escludere che l’impugnazione in sede giurisdizionale del provvedimento
impositivo del pagamento ai singoli produttori – e la soluzione non cambia ove
si tratti, come precisato nella specie dalla ricorrente, di domanda di
dichiarazione di illegittimità del pagamento dei superprelievi – fosse regolata
dagli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e che il relativo
giudizio fosse conseguentemente devoluto alla giurisdizione del giudice
ordinario, e doveva affermarsi, invece, la giurisdizione del giudice
amministrativo in base all’ordinario criterio di riparto fondato sulla distinzione
2
ei

fra diritti soggettivi ed interessi legittimi. Né su tale situazione incise l’art. 1,
comma 551, della legge n. 311 del 2004, il quale, nel disporre che “i
provvedimenti amministrativi relativi alle misure comunitarie sono impugnabili
con i rimedi previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689” e, quindi,
nell’attribuire a tali provvedimenti natura sanzionatoria, dettò – per il limitato
periodo in cui rimase in vigore – una norma di natura esclusivamente
soltanto i provvedimenti emessi successivamente alla sua entrata in vigore e
non anche quelli deliberati anteriormente. Analogamente nessuna incidenza
ebbe a verificarsi, a seguito dell’ulteriore ius superveniens rappresentato
dall’art.

2-sexies,

comma 1, del d.l. n. 63 del 2005, convertito, con

modificazioni, dalla legge n. 109 del 2005 (il cui comma 2 ha abrogato il
suddetto art. 1, comma 551) e attributivo, a decorrere dalla data dell’entrata
in vigore della legge di conversione (cioè dal 26 giugno 2005), alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie relative
all’applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti
lattiero-caseari, poiché la disposizione del comma 3 dello stesso art. 2-sexies,
nel prevedere che “restano devoluti alla competenza dei giudici ordinari” i
giudizi in tale materia introdotti prima dell’entrata in vigore della nuova
disciplina, deve essere interpretata nel senso che, non sussistendo una
precedente giurisdizione esclusiva dell’A.G.O., operando il criterio di riparto
imperniato sulla natura della situazione giuridica soggettiva, la giurisdizione del
giudice ordinario deve ritenersi confermata esclusivamente per il caso che la
stessa sussistesse in base a detto criterio e, dunque, qualora la controversia
inerisse a diritti soggettivi (con applicazione del principio di cui all’art. 5 cod.
proc. civ.), mentre compete all’A.G.A. per il caso che riguardasse interessi
legittimi. Ne consegue che le controversie di cui si tratta, introdotte
anteriormente alla legge n. 109 del 2005 (ed anche all’ora abrogato art. 1,
comma 551), in quanto censurino atti che sono espressione di poteri
discrezionali della P.A., ineriscono a interessi legittimi e, pertanto, sono
soggette alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo (v.
Cass., S.U., sentt. n. 18195 del 2009, n. 23355 del 2005).
3

sostanziale ed ininfluente sulla giurisdizione, destinata come tale a regolare

3. – Alla stregua dei richiamati principi, il ricorso deve essere rigettato. In
applicazione del criterio della soccombenza, le spese del presente giudizio, che
si liquidano come da dispositivo, devono essere poste a carico della ricorrente.
P.Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del
giudizio, che liquida in complessivi euro 3200.00, di cui euro 3000,00 per
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite, il 26 marzo
2013.

compensi ed euro 200.00 per esborsi, oltre agli accessori di legge.

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