Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10537 del 13/05/2011
Cassazione civile sez. trib., 13/05/2011, (ud. 24/11/2010, dep. 13/05/2011), n.10537
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –
Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –
Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –
Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –
Dott. POLICHETTI Renato – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 28442-2006 proposto da:
B.F., elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO
91 presso lo studio dell’avvocato LUCISANO CLAUDIO, che lo
rappresenta e difende giusta delega in calce;
– ricorrente-
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;
– controricorrente-
avverso la sentenza n. 25/2005 della COMM.TRIB.REG. di TORINO,
depositata il 18/07/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
24/11/2010 dal Consigliere Dott. POLICHETTI Renato;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia concerne la possibilità do ottenere il rimborso di quanto illegittimamente versato a titolo di tassa inoltrata ad Ufficio non più competente.
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l’appello del contribuente B.F. in quanto il ricorso era stato notificato ad ufficio non più competente e, in ogni caso, non depositato come previsto dalla legge presso la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte.
Avverso la suddetta sentenza viene proposto ricorso innanzi a questa Corte, sulla base di quattro motivi, con il quale si contesta l’erroneità della sentenza della Commissione Tributaria Regionale, in quanto frutto di una erronea interpretazione del disposto normativo. Si è costituita l’Agenzia delle Entrate che ha contestato la fondatezza del ricorso e ne ha chiesto il rigetto con vittoria di spese. Il ricorso è infondato.
Come stabilito dalla giurisprudenza di questa sezione: “L’istanza di rimborso di versamenti diretti proposta ad ufficio incompetente impedisce la formazione del silenzio rifiuto previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38 e determina l’improponibilità del ricorso al giudice tributario per difetto di un provvedimento impugnabile” (Cassazione sezione tributaria 19.02.2010 n. 4037). Il collegio ritiene di aderire alla suddetta pronuncia che pienamente condivide.
Tuttavia non può non rilevarsi che nella suddetta materia vi sono sentenze di questa sezione precedenti alla sopra citata che sono pervenute a soluzioni in aperto contrasto con la citata massima. La ondivaga giurisprudenza di questa sezione legittima la dichiarazione di compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2011