Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10537 del 03/06/2020

Cassazione civile sez. lav., 03/06/2020, (ud. 21/05/2019, dep. 03/06/2020), n.10537

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14910-2015 proposto da:

C.P.A., domiciliato ope legis presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’Avvocato VINCENZO DI PALMA;

– ricorrente – controricorrente incidentale –

contro

TANGENZIALE NAPOLI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEL POPOLO 18,

presso lo studio dell’avvocato NUNZIO RIZZO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato AMALIA RIZZO;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 8347/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 03/12/2014 R.G.N. 9122/2010.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che la Corte di Appello di Napoli, con sentenza depositata in data 3.12.2014, accogliendo il gravame interposto da Tangenziale di Napoli S.p.A., nei confronti di C.P.A., avverso la pronunzia del Tribunale della stessa sede n. 16014/2009, che aveva accolto il ricorso del dipendente – volto ad ottenere il superiore inquadramento nel livello A del CCNL per il Personale di Società e Consorzi Concessionari di Autostrade e Trafori, con il profilo di Responsabile di Unità Organizzativa a far data dal 2.8.1998 -, ha respinto l’originaria domanda, compensando tra le parti le spese del doppio grado di giudizio; che per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il C. articolando un motivo contenente più censure;

che Tangenziale di Napoli S.p.A. ha resistito con controricorso ed ha altresì spiegato ricorso incidentale sulla base di un motivo; che il C. ha depositato controricorso avverso ricorso incidentale;

che sono state comunicate memorie nell’interesse della società; che il P.G. non ha formulato richieste.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il ricorso principale, si censura: 1) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, la violazione e falsa applicazione del CCNL per il Personale dipendente da società e Consorzi di Autostrade e Trafori e dell’art. 2103 c.c., censurandosi, in sostanza, la mancata effettuazione, da parte della Corte di merito, del procedimento c.d. trifasico; degli artt. 36 Cost., artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 2697 c.c., per inadeguata, illogica e contraddittoria valutazione delle prove relativamente alle mansioni superiori di fatto svolte dal C., nonchè la “omessa, insufficiente, inesatta e contraddittoria motivazione ed esame su un punto decisivo”, ed in particolare, si lamenta che la Corte di Appello abbia fondato “la sua errata decisione prescindendo in toto dalle risultanze processuali e, specificamente, dalle risultanze della prova testimoniale espletata, adducendo a sostegno della propria decisione, una motivazione, intrinsecamente contraddittoria, che non trova nessun riscontro nelle prove testimoniali raccolte (pure inesattamente richiamate nella motivazione della sentenza impugnata) e dunque si traduce in un grave travisamento dei fatti”, e che, in conseguenza di ciò, avrebbe “negato il riconoscimento delle mansioni superiori, sulla base della erronea considerazione svolta alle pagg. 8 e 9 della sentenza impugnata” che, “… In definitiva, nessuno dei testi escussi ha riferito di un potere decisionale spettante al C. nell’ambito delle competenze attribuitegli come responsabile del servizio prevenzione e protezione….. Il mancato raggiungimento della prova in ordine alla sussistenza del connotato essenziale del livello rivendicato comporta la riforma della sentenza impugnata con il rigetto della domanda di superiore inquadramento proposta dal C. nel ricorso introduttivo del giudizio”;

che il motivo articolato nel ricorso principale è improcedibile relativamente alle censure sollevate, peraltro in modo generico, in ordine alla violazione e falsa applicazione del CCNL per il Personale dipendente da Società e Consorzi Concessionari di Autostrade e Trafori, poichè non è stato depositato il CCNL di categoria sul quale le stesse si fondano, in violazione del disposto dell’art. 369 del codice di rito. Invero, alla stregua dei costanti arresti giurisprudenziali di legittimità, nel giudizio di cassazione, “l’onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi – imposto, a pena di improcedibilità del ricorso, dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, nella formulazione di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 – può dirsi soddisfatto solo con la produzione del testo integrale del contratto collettivo, adempimento rispondente alla funzione nomofilattica della Corte di Cassazione e necessario per l’applicazione del canone ermeneutico previsto dall’art. 1363 c.c.; nè, a tal fine, può considerarsi sufficiente il mero richiamo, in calce al ricorso, all’intero fascicolo di parte del giudizio di merito, ove manchi una puntuale indicazione del documento nell’elenco degli atti” (v., ex plurimis, Cass., Sez. lav., n. 4350/2015; v., inoltre, Cass., S.U., nn. 25038/2013; 22726/2011). E, nella fattispecie, il ricorrente non soltanto ha omesso di riportare il CCNL per il Personale dipendente da Società e Consorzi Concessionari di Autostrade e Trafori, applicabile ai fatti di causa, e del quale si lamenta la violazione e falsa applicazione, ma non ha neppure dichiarato se il detto CCNL sia stato prodotto dallo stesso nelle fasi di merito e si trovi nei fascicoli di quelle fasi, nè, tanto meno, la sede in cui lo stesso sia rinvenibile;

che, riguardo ai “vizi di motivazione” ed alla “errata valutazione degli elementi probatori”, le censure presentano evidenti profili di inammissibilità, innanzitutto, in quanto palesemente dirette ad ottenere un nuovo esame delle risultanze processuali, non consentito in questa sede (cfr., ex plurimis, Cass., S.U., n. 24148/2013; Cass. n. 14541/2014), poichè “il compito di valutare le prove e di controllarne l’attendibilità e la concludenza spetta in via esclusiva al giudice di merito”; per la qual cosa “la deduzione con il ricorso per cassazione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata, per omessa, errata o insufficiente valutazione delle prove, o per mancata ammissione delle stesse, non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito” (cfr., ex multis, Cass., S.U., n. 24148/2013; Cass. n. 14541/2014 citt.; Cass. n. 2056/2011); e, nella fattispecie, la Corte distrettuale è pervenuta alla decisione impugnata attraverso un iter motivazionale del tutto condivisibile dal punto di vista logico-giuridico, anche in ordine alla valutazione delle dichiarazioni dei testi addotti dalle parti;

che va, inoltre, osservato, come sottolineato dalle Sezioni Unite di questa Corte (con la sentenza n. 8053 del 2014), che, per effetto della riforma del 2012, per un verso, è denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione); per l’altro verso, è stato introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Orbene, poichè la sentenza oggetto del giudizio di legittimità è stata pubblicata, come riferito in narrativa, in data 3.12.2014, nella fattispecie si applica, ratione temporis, il nuovo testo dell’art. 360, comma 1, n. 5), come sostituito dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, a norma del quale la sentenza può essere impugnata con ricorso per cassazione per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Ma nel caso in esame, il motivo di ricorso che denuncia il vizio motivazionale non indica il fatto storico (Cass. n. 21152/2014), con carattere di decisività, che sarebbe stato oggetto di discussione tra le parti e che la Corte di Appello avrebbe omesso di esaminare; nè, tanto meno, fa riferimento, alla stregua della pronunzia delle Sezioni Unite, ad un vizio della sentenza “così radicale da comportare” in linea con “quanto previsto dall’art. 132 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza per mancanza di motivazione”. E, dunque, non potendosi più censurare, dopo la riforma del 2012, la motivazione relativamente al parametro della sufficienza, rimane il controllo di legittimità sulla esistenza e sulla coerenza del percorso motivazionale del giudice di merito (cfr., tra le molte, Cass. n. 25229/2015) che, nella specie, è stato condotto dalla Corte territoriale, come innanzi osservato, con argomentazioni logico-giuridiche del tutto congrue poste a fondamento della decisione impugnata;

che, relativamente alla censura che investe la dedotta violazione dell’art. 2103 c.c., il motivo non è fondato; ed invero, questo Collegio osserva, al riguardo, che la Corte di Appello, attraverso un percorso motivazionale condivisibile sotto il profilo logico-giuridico, è pervenuta alla decisione oggetto del giudizio di legittimità dopo aver analiticamente vagliato le risultanze dell’istruttoria espletata in primo grado ed uniformandosi ai consolidati arresti giurisprudenziali di questa Corte, alla stregua dei quali il procedimento logico-giuridico che determina il corretto inquadramento di un lavoratore subordinato si compone di tre fasi (cfr., ex plurimis, Cass. n. 17163/2016): l’accertamento in fatto dell’attività lavorativa svolta in concreto; l’individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal CCNL di categoria; il raffronto dei risultati delle suddette fasi;

che, sulla scorta, quindi, degli elementi probatori emersi nelle fasi di merito e della corretta interpretazione delle declaratorie contrattuali (v., in particolare, pagg. 6-9 della sentenza impugnata), la Corte di Appello, premesso che “l’elemento fondamentale che caratterizza il livello A rispetto al livello Al del CCNL Autostrade e Trafori consiste nella “autonomia decisionale sulla base di politiche ed indirizzi” che comporta una “responsabilità diretta su obiettivi e risultati aziendali” non prevista per il livello A1, per il quale l’autonomia decisionale viene ricompresa “entro un ambito definito da indicazioni di massima” ed alla stessa non consegue alcuna responsabilità sui risultati”, ha evidenziato che il C. non ha fornito elementi delibatori adeguati per poter affermare che egli avesse potere decisionale e non soltanto consultivo, ispettivo o propositivo (v., in particolare, pagg. 6 e 8 della sentenza impugnata), come dedotto dalla società datrice;

che, all’esito di tale disamina, il Collegio di merito ha, dunque, correttamente e motivatamente ritenuto provato che le mansioni del C. non potessero essere ascritte nel livello A del CCNL di categoria, con il profilo di Responsabile di Unità Organizzativa; che, con il ricorso incidentale, si denuncia la violazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè, essendo il C. soccombente, la Corte territoriale avrebbe dovuto condannarlo alla rifusione delle spese di lite in favore della società datrice di lavoro, “e non disporre – del tutto immotivatamente – la compensazione delle spese di lite”; a parere della ricorrente incidentale, nella sentenza impugnata, mancherebbe la esplicita indicazione delle ragioni che hanno condotto a disporre la compensazione delle spese di lite, come, invece, richiesto dal disposto dell’art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo vigente per i giudizi intrapresi prima della riforma del 2009, “essendosi i giudici limitati ad affermare che “sussistono giusti motivi, in considerazione della diversa qualità delle parti, per compensare tra le parti le spese del doppio grado di giudizio” (pag. 9 della sentenza impugnata)”;

che il ricorso incidentale è fondato: al riguardo, giova richiamare l’indirizzo giurisprudenziale di legittimità, alla stregua del quale, in materia di spese giudiziali, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., nella formulazione vigente ratione temporis, le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 20598/2008, avevano sottolineato che il provvedimento di compensazione totale o parziale delle spese deve “trovare un adeguato supporto motivazionale, anche se, a tal fine, non è necessaria l’adozione di motivazioni specificamente riferite a detto provvedimento purchè, tuttavia, le ragioni giustificatrici siano chiaramente ed inequivocabilmente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito (o di rito)” (cfr., altresì, Cass. nn. 21521/2010; 26466/2011); orbene, la sentenza oggetto del giudizio di legittimità non è rispettosa dei canoni evidenziati dalle Sezioni Unite di questa Corte (relativamente all’art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo vigente prima della riforma operata dalla L. n. 69 del 2009, ed applicabile al presente giudizio, instaurato prima del 4.7.2009, ai sensi dell’art. 58 della predetta legge), posto che, dopo avere sottolineato che l’istruttoria espletata non ha consentito di ritenere fondate le pretese del C., con la conseguenza “della riforma della sentenza impugnata con il rigetto della domanda di superiore inquadramento proposta dal C. nel ricorso introduttivo del giudizio”, ha, comunque, disposto la compensazione delle spese del doppio grado, “in considerazione della diversa qualità delle parti”, senza, quindi, esplicitare le ragioni che hanno condotto alla disposta compensazione delle spese, peraltro neppure desumibili dal complesso della motivazione adottata dalla stessa Corte di merito;

che per tutto quanto in precedenza esposto, il ricorso principale va respinto, dovendosi, invece, accogliere il ricorso incidentale; che la sentenza va, pertanto, cassata in relazione al ricorso accolto, con rinvio della causa alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, che si atterrà, nell’ulteriore esame del merito, a quanto innanzi affermato, provvedendo, altresì, alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 3;

che, avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, secondo quanto stabilito in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale; accoglie il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 21 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2020

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