Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10536 del 13/05/2011
Cassazione civile sez. trib., 13/05/2011, (ud. 24/11/2010, dep. 13/05/2011), n.10536
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALTIERI Enrico – President – –
Dott. BERNARDI Sergio – Consiglie – –
Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consiglie – –
Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consiglie – –
Dott. POLICHETTI Renato – rel. Consiglie – –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 28673/2006 proposto da:
R.M., elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 91
presso lo studio dell’avvocato LUCISANO CLAUDIO, che lo rappresenta e
difende giusta delega in calce;
– ricorrente –
contro
AGENZIA FISCALE DELLE ENTRATE;
– intimato –
avverso la sentenza n. 48/2005 della COMM.TRIB.REG. di TORINO,
depositata il 25/07/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
24/11/2010 dal Consigliere Dott. RENATO POLICHETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia concerne la possibilita’ che pur essendo stata accertato che il contribuente ha definito la controversia in esame ai sensi della L. 27 dicembre 2002, art. 16, debba comunque pagare l’importo originariamente richiesto dalla Agenzia delle Entrate. La Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, pur dando atto che il contribuente aveva richiesto ed ottenuto la definizione agevolata della controversia, ha comunque ritenuto sarebbe stato comunque tenuto al pagamento di quanto originariamente richiesto. Il ricorrente ha presentato ricorso innanzi a questa Corte ponendo in rilievo l’assurdita’ della motivazione della sentenza impugnata la quale ha ritenuto che, pure in presenza di una richiesta di condono agevolato peraltro riconosciuto come dovuto dalla stessa Agenzia delle Entrate, il contribuente fosse comunque tenuto al pagamento della somma originariamente richiesta, in quanto la suddetta somma sarebbe stata richiesta antecedentemente all’entrata in vigore della suddetta normativa. Non si e’ costituita la controparte. 11 ricorso e’ fondato.
Secondo la Commissione Tributaria Regionale pur avendo il ricorrente diritto al condono fiscale sarebbe comunque tenuto al pagamento della somma per intero in quanto si tratterebbe di somma dovuta prima dell’entrata in vigore della norma del condono. La palese assurdita’ di siffatta affermazione si commenta da sola, in quanto starebbe a significare che pure in presenza di un condono pacificamente dovuto il ricorrente dovrebbe pagare la cifra per intero in quanto richiesta prima dell’entrata in vigore della legge sul condono.
Per non parlare del fatto che nella normativa in questione non e’ dato di rilevare alcuna norma che neghi l’efficacia retroattiva della norma favorevole al contribuente.
Pertanto il ricorso deve essere accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese dell’intero giudizio, sia per la difformita’ delle pronunce e sia per la palese singolare motivazione della sentenza impugnata, frutto di superficialita’ e scarsa conoscenza della normativa applicabile.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2011