Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10535 del 30/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 30/04/2010, (ud. 17/03/2010, dep. 30/04/2010), n.10535

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.

ZANARDELLI 36, presso lo studio dell’avvocato ROMEO GIUSEPPE GIULIO,

rappresentata e difesa dall’avvocato FIRRIOLO FRANCESCO, giusta

delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE N. 144,

presso lo studio degli avvocati PUGLISI LUCIA, LA PECCERELLA LUIGI

che lo rappresentano e difendono, giusta procura speciale Atto Notar

CARLO FEDERICO TUCCARI di ROMA del 2111/2006, rep. n. 72071;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 448/2006 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 30/06/2006 R.G.N. 886/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/03/2010 dal Consigliere Dott. CURZIO Pietro;

udito l’Avvocato FABBI RAFFAELA per delega PUGLISI LUCIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

P.A.M. chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’Appello di Genova pubblicata il 30 giugno 2006, che ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Genova aveva respinto il suo ricorso nei confronti dell’INAIL. La P., “collaboratore tecnico scolastico” il (OMISSIS) subi’ un infortunio sul lavoro mentre rientrava dal lavoro a casa.

L’INAIL riconobbe la natura di infortunio sul lavoro dell’evento e indennizzo’ il periodo di inabilita’ assoluta temporanea dal (OMISSIS) (data dell’infortunio) sino al 6 dicembre 1999.

Con il ricorso giudiziario al Tribunale di Genova la P. assumeva che era stata in malattia anche in due periodi successivi (7 dicembre 1999 – 26 luglio 2000 e 3 agosto 2000 – 16 aprile 2001) e che anche queste malattie costituivano conseguenza dell’infortunio subito nel (OMISSIS). Agiva quindi per ottenere le differenze economiche tra il trattamento di malattia erogatole dall’INPS e quello, maggiore, che, a suo parere, avrebbe invece dovuto erogarle l’INAIL. Chiedeva infine il riconoscimento di eventuali postumi permanenti.

Il Tribunale respingeva il ricorso accogliendo la prima delle eccezioni sollevate dall’INAIL, quella di prescrizione. La Corte d’Appello ha confermato la decisione del tribunale.

Il punto controverso e’ quello di stabilire se la richiesta di accesso ai documenti amministrativi rivolta all’INAIL nel marzo del 2004 costituisca o meno atto interruttivo della prescrizione.

Tribunale e Corte d’Appello si sono espressi negativamente.

Contro la decisione la P. ricorre con un unico motivo di ricorso.

L’INAIL si difende con controricorso e memoria.

Con il ricorso si denunzia violazione del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 112 e art. 2943 c.c.. Il motivo e’ corredato di quesito di diritto.

Si contesta la decisione impugnata “sulla ritenuta assenza di valenza interruttiva della istanza datata 1 marzo 2004 proposta dalla P. all’INAIL”. Secondo la ricorrente deve riconoscersi valenza interruttiva della prescrizione, “non solo alla manifestazioni di volonta’ che esprimono direttamente una richiesta di adempimento di un diritto ma anche ad altre determinazioni che manifestano una volonta’ di opposizione alle valutazioni dell’INAIL”.

La ricorrente, quindi, riconosce che con quella richiesta non ha chiesto l’adempimento del suo preteso diritto, ma sostiene che avrebbe posto in essere un atto oppositivo delle valutazioni dell’INAIL che sarebbe comunque idoneo ad interrompere la prescrizione.

La tesi non e’ condivisibile.

L’art. 2943 c.c., sancisce che la prescrizione e’ interrotta “dalla notificazione dell’atto con il quale si inizia un giudizio” e “da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore”.

Tale norma e’ stata correttamente applicata dalla Corte d’Appello.

Esaminato ed esposto il contenuto della richiesta del marzo 2004, la Corte ha rilevato che la stessa “costituisce una istanza di accesso alla documentazione amministrativa ai sensi della L. n. 241 del 1990 e del D.P.R. n. 352 del 1992″… per concluderne che “l’atto costituisce quindi un momento preliminare alla richiesta, che ne realizza un posterius non necessitato”.

La soluzione e’ condivisibile, perche’ chiedere l’accesso alla documentazione, al fine di valutarla e decidere se agire o meno contro l’amministrazione, e’ cosa del tutto diversa dal costituire in mora l’amministrazione debitrice.

Pertanto, deve fissarsi il seguente principio di diritto: “l’atto con il quale si chiede l’accesso a documenti amministrativi al fine di verifi’care se vi sono gli estremi per proporre un’azione nei confronti dell’amministrazione, non vale a costituire in mora l’amministrazione e non e’ idoneo ad interrompere la prescrizione”.

Il motivo presenta anche una seconda parte formulata in modo generico e difficilmente decifrabile. Ne’ un ausilio viene dalla parte del quesito dedicata al tema, che cosi’ si esprime: “Inoltre la prescrizione della prestazione per i postumi permanenti decorre solo dall’individuato e allegato momento di consolidamento degli stessi”.

Il quesito e’ formulato in modo inammissibile, in quanto non e’ un quesito, e il motivo di impugnazione sul punto e’ aspecifico.

Vi sono congrui motivi per la compensazione delle spese del giudizio di legittimita’, considerato il contenuto della domanda e la posizione della ricorrente.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2010

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