Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10535 del 13/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 13/05/2011, (ud. 24/11/2010, dep. 13/05/2011), n.10535

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 28200-2006 proposto da:

P.C., S.V., elettivamente domiciliati in ROMA

VIA G. FERRARI 11 presso lo studio dell’avvocato PINTO ALDO, che li

rappresenta e difende giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 48/2005 della COMM.TRIB.REG. di CAMPOBASSO,

depositata il 31/10/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/11/2010 dal Consigliere Dott. POLICHETTI Renato;

udito per il ricorrente l’Avvocato ABENAVOLI IVANA per delega Avv.

PINTO Aldo, che si riporta al ricorso e deposita una comunicazione di

rettifica del ricorso per Cassazione contenente n. 2 cartoline verdi

di notifica;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

MOTIVI DELLA DECISIONE

S.V. ed il coniuge dello stesso P.C. impugnavano l’iscrizione a ruolo dell’IRPEF relativo all’anno di imposta 1994 per L. 27.052.000, per tassazione separata di redditi soggetti invece a tassazione ordinaria.

Lo S. erroneamente indicava nel rigo M16 del quadro M la somma di L. 89.283.000 percepita a seguito di conclusione del contenzioso con la ASL di Isernia, con cui era in corso un rapporto di lavoro autonomo per prestazioni professionali mentre tale somma andava dichiarata nel quadro E e assoggettata a tassazione ordinaria.

In data 24.07.1997 S. si avvaleva della possibilità offerta dal D.L. n. 230 del 1996 (condono tombale), presentando istanza di definizione automatica dei redditi dichiarati per l’anno 1994, pagando le relative imposte; richiesta che veniva accettata dall’Ufficio. In data 31.08.2001 l’Ufficio notificava al contribuente cartella di pagamento per tassazione separata dei redditi indicati erroneamente al rigo M.16. La stessa cartella veniva notificata alla moglie del ricorrente P.C..

Avverso la suddetta cartella i contribuenti presentavano ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, sostenendo l’illegittimità di tale cartella, sia perchè si erano avvalsi del condono tombale sia perchè nel caso di specie erano incorsi in un mero errore di collocazione della somma.

Il ricorso veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale che annullava l’iscrizione a ruolo.

Veniva proposto appello dall’Ufficio innanzi alla Commissione Tributaria Regionale. Nel suddetto giudizio non si costituivano gli odierni ricorrenti.

La Commissione Tributaria Regionale riteneva fondato l’appello dell’Ufficio e l’accoglieva in quanto pur trattandosi di un mero errore di collocazione della dichiarazione, nel caso concreto l’Ufficio aveva fatto corretta applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, in quanto il condono poteva trovare applicazione per l’anno di imposta 1994 ma non poteva estendersi alla liquidazione o arretrati. Quanto alla ritenuta di acconto essa poteva essere scorporata dall’imposta solo se il contribuente produceva il relativo certificato del sostituto di imposta.

Avverso la suddetta sentenza è stato proposto dai ricorrenti ricorso innanzi a questa Corte sulla base di un motivo con il quale viene eccepita la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, e in ogni caso la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, in quanto, ad avviso dei ricorrenti, il comportamento dell’Amministrazione era palesemente illegittimo e contraddittorio.

Non si è costituita nel presente giudizio l’Agenzia delle Entrate.

Ritiene questa Corte che il motivo del ricorso è infondato. Come stabilito dalla giurisprudenza di questa Corte: “In tema di imposte sui redditi è legittima la cartella di pagamento che non sia preceduta dalla comunicazione dell’esito della liquidazione, prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis, comma 3, sia perchè la norma non prevede tale comunicazione, avendo la funzione di evitare al contribuente la reiterazione di errori e di consentirgli la regolarizzazione di aspetti formali, è un adempimento rivolto esclusivamente ad orientare il comportamento futuro dell’interessato ed esula, quindi, dall’ambito dell’esercizio del diritto di difesa e di contraddittorio nei confronti dell’emittenda cartella di pagamento” (Cassazione 29.12.2010 n. 26361).

Nel caso di specie la Commissione Tributaria Regionale ha dato attuazione al suddetto principio sia pure non enunciandolo espressamente ed è pertanto esclusa la fondatezza del ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2011

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