Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10534 del 20/05/2016


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Civile Sent. Sez. L Num. 10534 Anno 2016
Presidente: VENUTI PIETRO
Relatore: NEGRI DELLA TORRE PAOLO

SENTENZA

sul ricorso 16342-2013 proposto da:
D’ANGELO ANTONIO C.F. DNGNTN58B02L004S, rappresentato
e difeso dall’avvocato SALVATORE DELLA CORTE, già
domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO CARRARA 24, presso
lo studio dell’avvocato GIOVANNI GIULIANO, e da
ultimo in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA
2016

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, giusta delega in atti;
– ricorrente –

649
contro

TRENITALIA

S.P.A.,

rappresentante pro

in

persona

del

legale

tempore, domiciliata in ROMA

Data pubblicazione: 20/05/2016

PIAllA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentanta e difesa dall’avvocato
ANGELO ABIGNENTE, giusta delega in atti;

controricorrente

avverso la sentenza n. 7638/2012 della CORTE

29/12;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/02/2016 dal Consigliere Dott. PAOLO
NEGRI DELLA TORRE;
udito l’Avvocato ANGELO ABIGNENTE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso
p-~ l’inammissibilità in subordine il
ricorso.

rigetto

del

D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 11/01/2013 R.G.N.

R.G. 16342/2013

Svolgimento del processo
Con sentenza n. 7638/2012, depositata 1’11 gennaio 2013, la Corte di appello di Napoli
confermava la sentenza del Tribunale di Napoli che aveva respinto il ricorso di Antonio
D’Angelo diretto ad ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento per giusta

causa allo stesso intimato da Trenitalia S.p.A. con lettera in data 2/1/2009 per avere ìl
dipendente, mentre era in servizio sul treno EuroStar 9450 Roma-Milano, illecitamente
regolarizzato la posizione di due viaggiatori mediante il rilascio di biglietti manuali, di
cui non avrebbe dovuto disporre, in quanto facenti parte di uno dei due blocchetti da
50, dei quali in data 21/9/2008 aveva denunziato lo smarrimento, unitamente alla pinza
perforatrice, e altresì per avere il D’Angelo trattenuto parte delle somme riscosse dalla
vendita dei biglietti manuali oltre il termine previsto dalle regole aziendali per la loro
restituzione.
La Corte osservava, a sostegno della propria decisione, che non risultava vi fosse stato
alcun guasto ai palmari, sicché era ingiustificato l’uso dei biglietti manuali da parte del
personale viaggiante; che una delle due matrici consegnate ai viaggiatori era stata
forata con la pinza di cui il D’Angelo aveva denunciato lo smarrimento; che anche le due
matrici, le quali recavano segni di evidente alterazione quanto alla data di emissione,
erano parte di uno dei due blocchetti il cui smarrimento era stato denunciato
dall’appellante; che dei tre componenti dei personale viaggiante, che aveva scortato il
treno da Roma a Firenze, il solo D’Angelo era stato in servizio 1’11/9/2008 sul treno ES
9437 e il 13/9/2008 sul treno ES 9425, vale a dire sui treni di emissione dei biglietti
manuali venduti sull’EuroStar 9450 Roma-Milano: elementi da cui la Corte di appello
traeva la conclusione che egli avesse strumentalmente denunciato lo smarrimento dei
blocchetti e della pinza, che invece aveva trattenuto e utilizzato per la vendita abusiva
dei biglietti. Osservava, inoltre, come la richiesta di audizione dei due viaggiatori, a cui
erano state consegnate le matrici contraffatte, dovesse ritenersi inammissibile, essendo
stata formulata solo in sede di gravame. Infine la Corte rilevava che l’indugio, da parte
del dipendente, nel versamento delle somme riscosse dalla vendita dei biglietti (che era
circostanza pacifica) non veniva meno per il fatto che, dopo la contestazione disciplinare,
queste fossero state versate e che si trattava di condotta rientrante nelle previsioni di
cui all’art. 59 CCNL e contraria agli specifici doveri connessi alle mansioni svolte.
Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza il D’Angelo, affidandosi a sei motivi;
la società ha resistito con controricorso.

1

Motivi della decisione
Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 5 I. 15
luglio 1966, n. 604 nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti
decisivi della controversia, avendo la Corte erroneamente ritenuto che i fatti all’origine
del licenziamento fossero avvenuti sulla tratta Roma-Firenze del treno ES 9450, quando
invece dalla relazione ispettiva di Trenitalia e dalla deposizione del controllore Vignes
risultava che gli stessi erano stati accertati alla Stazione di Bologna (il primo biglietto

controllato) e successivamente sulla tratta Bologna-Piacenza (il secondo) e cioè quando
il ricorrente non si trovava più a prestare servizio, avendolo concluso a Firenze; inoltre,
avendo la Corte erroneamente ritenuto provato che il 16 novembre 2008, quando i fatti
erano stati accertati, il D’Angelo fosse ancora in possesso dei biglietti dichiarati smarriti,
mentre la circostanza che egli non fosse in servizio il 20/9/2008 sul treno regionale
Napoli-Frattamaggiore, quando si era avuto lo smarrimento, non poteva far escludere
l’eventualità che anche i colleghi La Montagna e Pontillo, che con lui avevano condiviso
il servizio sul treno ES 9450, fossero presenti sul regionale (entrambi risiedevano nella
regione Campania e quel giorno potevano essere sul treno per ritornare a casa) e fossero
entrati in possesso della sua borsa da lavoro.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697
c.c. in relazione all’art. 5 I. n. 604/1966 nonché omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione su punti decisivi della controversia, per avere la Corte territoriale escluso
che La Montagna e Pontillo potessero trovarsi sul treno regionale Napoli-Frattamaggiore,
nonostante le circostanze del caso concreto non solo non escludessero la circostanza,
ma inducessero a ritenerla probabile, in tal modo ponendo a carico del ricorrente la
dimostrazione di un fatto la cui prova spettava invece al datare di lavoro.
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 5 I. n.
604/1966 nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi
della controversia, ribadendo le deduzioni già svolte con i primi due motivi e osservando
come la circostanza che egli avesse prestato servizio sia sul treno ES 9437 dell’11/9/08,
sia sul treno ES 9425 dei 13/9/08 (e cioè sui treni che risultavano indicati sui biglietti
manuali rinvenuti su quello ES 9450 del 16111108) non poteva logicamente condurre, a
differenza di quanto ritenuto dalla Corte di appello, a ritenere che fosse stato proprio il
ricorrente a regolarizzare la posizione dei viaggiatori sprovvisti di idoneo titolo di viaggio
posto che la compilazione manuale poteva essere stata fatta da chiunque, anche dai
due colleghi in servizio sullo stesso treno, e che non vi era mai stato, come pure sarebbe
stato necessario, un positivo accertamento della falsità o della strumentale simulazione
della denuncia di smarrimento sporta dal lavoratore il 21/9/2008; né, d’altra parte, egli
aveva mai dichiarato di avere rilasciato sul treno ES 9450 biglietti manuali per mancato
funzionamento del palmare.
2

Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2727
e 2729 c.c. in relazione all’art. 5 I. n. 604/1966 nonché errata valutazione delle prove e
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia,
avendo la Corte, attraverso un erroneo ragionamento presuntivo, ritenuto che la
circostanza che sulle matrici rinvenute sul treno ES 9450 risultassero apposte le date
dell’11/9/2008 e del 13/9/2008, entrambe anteriori allo smarrimento (denunciato il
20/9/2008), e la rispettiva indicazione dei treni 9437 e 9425, sui quali egli, in tali date,
aveva effettivamente prestato servizio, fosse sufficiente a provare la sua colpevolezza,

senza valutare altri e specifici elementi di fatto idonei a privare il ragionamento seguito
del carattere della “concludenza”.
Con il quinto motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 421
e 437 c.p.c. nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi
della controversia, avendo la Corte di appello respinto la richiesta di audizione dei due
viaggiatori a cui sarebbero state consegnate le matrici dei biglietti risultate contraffatte,
ritenendola inammissibile in quanto formulata soltanto in sede di gravame e, pertanto,
omettendo di considerare che il potere di disporre di ufficio mezzi di prova rientra tra i
poteri istruttori dei giudice e che può venire esercitato anche in presenza di decadenza
delle parti.
Con il sesto motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 59 CCNL
Ferrovie nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi
della controversia, sui rilievo che la condotta richiamata nella sentenza impugnata
(ritardo nel versamento delle somme riscosse a seguito del rilascio dei biglietti) non
rientra, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte, nella fattispecie contrattualmente
sanzionata con il licenziamento in tronco.
I motivi primo, secondo, terzo e quarto sono inammissibili.
Essi, infatti, si sostanziano nella denuncia di un vizio di motivazione secondo lo schema
normativa di cui all’art. 360 n. 5 nella versione anteriore alla modifica introdotta con il
decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in 1. 7 agosto 2012, n. 134, pur in
presenza di sentenza di appello depositata in data 11/1/2013 e, pertanto, in data
posteriore all’entrata in vigore della modifica (11 settembre 2012).
Come precisato da questa Corte a Sezioni Unite con le sentenze 7 aprile 2014 n. 8053

e n. 8054, l’art. 360 n. 5 c.p.c., così come riformulato a seguito della novella legislativa,
configura un vizio specifico denunciabile per cassazione, costituito dall’omesso esame di
un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza
o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia
carattere decisivo (e cioè che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della
controversia); con la conseguenza che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt.
366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4 c.p.c., il ricorrente è tenuto ad
indicare il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extratestuale,
3

da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione
processuale tra le parti e la sua decisività, fermo restando che l’omesso esame di
elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo
qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione
dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.
Nella specie, risulta che i fatti, in relazione ai quali il ricorrente, con i motivi in esame,
censura la sentenza impugnata, hanno formato oggetto di specifica valutazione da parte
della Corte di appello di Napoli; né il ricorrente ha ottemperato in alcun modo agli oneri

di deduzione richiesti dalla nuova formulazione dell’art. 360 n. 5, come precisati dalla
giurisprudenza di legittimità sopra richiamata.
Sono da ritenere inammissibili altresì i motivi quinto e sesto.
Con riferimento al quinto motivo, si deve rilevare che il ricorso non si è conformato al
c.d. principio di autosufficienza (art. 366, comma primo, n. 4 c.p.c.), non avendo
riportato testualmente tutti gli elementi, dai quali fosse desumibile la sussistenza delle
condizioni necessarie per l’esercizio degli invocati poteri istruttori: in particolare, il
ricorso avrebbe dovuto riportare gli atti processuali da cui potesse emergere l’esistenza
di una l‘pista probatoria”, ossia l’esistenza di fatti o mezzi di prova idonei a sorreggere
le ragioni del ricorrente con carattere di decisività e rispetto ai quali avrebbe potuto e
dovuto esplicarsi l’officiosa attività di integrazione istruttoria demandata al giudice di
merito; ed inoltre il ricorso avrebbe dovuto contenere l’allegazione concernente il fatto
di avere, il ricorrente, nel giudizio di merito, espressamente e specificamente richiesto
l’intervento officioso, atteso che, onde non sovrapporre la volontà del giudicante a quella
delle parti in conflitto di interessi e non valicare il limite obbligato della terzietà, è
necessario che l’esplicazione dei poteri istruttori del giudice venga specificamente
sollecitata dalla parte con riguardo alla richiesta di una integrazione probatoria
qualificata (Cass. 18 giugno 2008 n.16507; 20 marzo 2004 n. 5662; 22 settembre 2003
n. 14055; 16 maggio 2002 n. 7119).
Con riferimento al sesto motivo, si osserva come anche per esso il ricorrente non si sia
conformato al c.P. principio di autosufficienza, avendo riportato soltanto alcune parole
della citata norma di fonte collettiva e non l’intero testo ed inoltre non avendo specificato
quali canoni ermeneutici sarebbero stati in concreto violati dai giudice di merito nonché

il punto della motivazione e il modo in cui tale violazione si sarebbe realizzata (Cass. 8
maggio 2007 n. 10374).
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

p.q.m.
4
)

la Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in euro 100,00 per esborsi e in euro
3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%
e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza
dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo
di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17 febbraio 2016.

stesso articolo 13.

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