Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10534 del 13/05/2011
Cassazione civile sez. trib., 13/05/2011, (ud. 09/11/2010, dep. 13/05/2011), n.10534
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PIVETTI Marco – Presidente –
Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –
Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –
Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 17059-2006 proposto da:
I.P., elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIORGIO VASARI
4, presso lo studio dell’avvocato BORIA PIETRO, che lo rappresenta e
difende, giusta delega a margine;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro
tempore, DIREZIONE REG. ENTRATE LAZIO in persona del Direttore pro
tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI ROMA (OMISSIS) in
persona del
Direttore pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore
pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 46/2005 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,
depositata il 14/04/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
09/11/2010 dal Consigliere Dott. BERNARDI Sergio;
udito per il resistente l’Avvocato GENTILI, che ha chiesto il
rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
ZENO Immacolata, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
M.P., fino al 1993 lavoratore dipendente, proseguiva fino al 10 aprile 1996 nel versamento volontario dei contributi previdenziali al fondo di previdenza “Mario Negri”. Il 17 febbraio 1997 chiedeva il riscatto del capitale, che gli veniva erogato al netto della ritenuta del 25,88%. Domandava il rimborso della ritenuta operata a fronte dei contributi versati volontariamente, ed impugnava il silenzio rifiuto. La Commissione Tributaria Provinciale di Roma rigettava il ricorso e quella Regionale del Lazio ne confermava la decisione. Il contribuente ricorre per la cassazione della sentenza d’appello con tre motivi. L’Amministrazione finanziaria resiste con controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è stato proposto, per il dott. I.P., dall’avv. Pietro Boria, “giusta procura a margine dell’atto di appello”.
Va dichiarato inammissibile, perchè l’art. 365 c.p.c. prescrive che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato iscritto nell’apposito albo, “munito di procura speciale”; la quale, per essere tale, deve essere successiva alla sentenza impugnata. Nella specie, come si legge nel ricorso, la procura sarebbe stata apposta a margine dell’atto di appello – e quindi a margine di un atto diverso da quelli indicati nell’art. 83 c.p.c. – che, comunque, non è stato depositato ai sensi dell’art. 369 c.p.c..
Poichè il rilievo segue d’ufficio, è giustificata la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2011