Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10534 del 03/06/2020

Cassazione civile sez. lav., 03/06/2020, (ud. 30/04/2019, dep. 03/06/2020), n.10534

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15534-2017 proposto da:

B.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RIPETTA

22, presso lo studio dell’avvocato SERGIO RUSSO, rappresentato e

difeso dall’avvocato LEOPOLDO SPEDALIERE;

– ricorrente –

contro

TRENITALIA S.P.A. C.F. 05403151003, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA BENEDETTO CAIROLI 2, presso lo studio dell’avvocato ANGELO

ABIGNENTE, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7964/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 19/12/2016 r.g.n. 3511/2015.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che la Corte di Appello di Napoli, con sentenza depositata in data 19.12.2016, ha accolto il gravame interposto da Trenitalia S.p.A., nei confronti di B.M., avverso la pronunzia del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 521/2015, pubblicata il 30.3.2015, che, in accoglimento della domanda del lavoratore, ritenuta la sussistenza di un appalto vietato di manodopera tra la predetta società e la Sogaf S.r.l., aveva dichiarato che il rapporto di lavoro instauratosi tra le parti doveva intendersi intercorrente con Trenitalia S.p.A. da aprile 2000; ed inoltre, il diritto del lavoratore all’inquadramento, con la stessa decorrenza, nell’area seconda del CCNL per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato, e nel, livello F1 dal 2003, con condanna della società datrice alla costituzione del rapporto di lavoro ed al pagamento delle differenze retributive per l’inquadramento anzidetto, da quantificarsi in separato giudizio;

che, pertanto, in riforma della gravata sentenza, la Corte territoriale ha rigettato le originarie domande del B.;

che per la cassazione della sentenza ricorre il lavoratore sulla base di un motivo, cui resiste con controricorso Trenitalia S.p.A.;

che sono state comunicate memorie nell’interesse della società;

che il P.G. non ha formulato richieste.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l’unico motivo di ricorso, sostanzialmente articolato “in forma libera”, si censura, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, “la omessa valutazione di un fatto incontroverso” ed in particolare, si lamenta che la Corte di merito non avrebbe tenuto conto, ai fini dell’accertamento della illecita interposizione di manodopera, della portata asseritamente confessoria delle affermazioni rese dalla società datrice di lavoro nei propri atti difensivi relativamente allo sdoppiamento delle funzioni datoriali;

che il motivo è inammissibile sotto diversi e concorrenti profili; innanzitutto in quanto, come sottolineato dalle Sezioni Unite di questa Corte (con la sentenza n. 8053 del 2014), per effetto della riforma del 2012, per un verso, è denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione); per l’altro verso, è stato introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Orbene, poichè la sentenza oggetto del giudizio di legittimità è stata depositata, come riferito in narrativa, in data 19.12.2016, nella fattispecie si applica, ratione temporis, il nuovo testo dell’art. 360, comma 1, n. 5), come sostituito dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, a norma del quale la sentenza può essere impugnata con ricorso per cassazione per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Ma nel caso in esame, il motivo di ricorso che denuncia il vizio motivazionale non indica il fatto storico (Cass. n. 21152 del 2014), con carattere di decisività, che sarebbe stato oggetto di discussione tra le parti e che la Corte di Appello avrebbe omesso di esaminare; nè, tanto meno, fa riferimento, alla stregua della pronunzia delle Seziohi Unite, ad un vizio della sentenza “così radicale da comportare” in linea con “quanto previsto dall’art. 132 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza per mancanza di motivazione”. E, dunque, non potendosi più censurare, dopo la riforma del 2012, la motivazione relativamente al parametro della sufficienza, rimane il controllo di legittimità sulla esistenza e sulla coerenza del percorso motivazionale dei giudici di merito (cfr., tra le molte, Cass. n. 25229 del 2015), che, nella specie, è stato condotto dalla Corte territoriale con argomentazioni logico-giuridiche del tutto congrue poste a fondamento della decisione impugnata;

che va, inoltre, sottolineato che il giudizio di cassazione è vincolato dai motivi del ricorso che assumono una funzione identificativa, condizionata dalla loro formulazione tecnica, con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate nel codice di rito. Pèr la qual cosa, il motivo di ricorso deve possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 del codice di rito, sicchè la critica generica delle sentenze impugnate, quale quella sollevata con il motivo articolato, risulta inammissibile (cfr., tra le molte, Cass. nn. 23797/2019; 19959/2014);

che, pertanto, in considerazione di quanto innanzi osservato, il ricorso va dichiarato inammissibile;

che le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;

che, avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 30 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2020

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