Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10533 del 30/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 30/04/2010, (ud. 17/03/2010, dep. 30/04/2010), n.10533

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COLEMAN S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 113/A, presso

lo studio dell’avvocato GUCCI DARIO, rappresentata e difesa dagli

avvocati GAMBARDELLA GIUSEPPE, DE SARNO GIORGIO, giusta mandato a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.M.G. anzi R.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3078/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 24/05/2005 r.g.n. 2721/01;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/03/2010 dal Consigliere Dott. VITTORIO NOBILE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato presso la Pretura di Nola il 25-2-1999 D. M.R. assumeva: di aver lavorato, con mansioni di fisioterapista, alle dipendenze del Centro Fisiokinesiterapico Alpha e successivamente alle dipendenze della Coleman s.p.a. (che aveva assorbito detto centro nel 1995), dal (OMISSIS) al (OMISSIS); di aver lavorato per cinque giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì, dalle 14,30 alle 20,30; di aver percepito la retribuzione mensile risultante dalle buste paga; di non aver percepito l’indennità professionale ex art. 6 c.c.n.l. per i dipendenti delle Case di cura – personale non medico, il premio di incentivazione ex art. 38 c.c.n.l. di riferimento, i ratei di 13^ mensilità per l’anno 1988, la retribuzione per le festività, l’EDR di L. 20.000 a partire dal 1-1-93, l’indennità per ferie non godute, la retribuzione giornaliera per la festività del Santo patrono, l’importo forfettario di L. 3.078.000; di non aver usufruito dell’incremento previsto dal c.c.n.l. citato per la retribuzione individuate di anzianità; di essersi dimessa con regolare preavviso; di aver percepito quale acconto sul TFR la somma di L. 15.658.981. Tutto ciò premesso, la D.M. chiedeva accertarsi e dichiararsi: che tra le parti era intercorso un rapporto di lavoro subordinato; che l’istante aveva svolto un unico rapporto di lavoro per conto e alle dipendenze prima del Centro Fisiokinesiterapico Alpha e successivamente alle dipendenze della Coleman s.p.a.; che la Coleman era obbligata per tutti i crediti vantati dall’istante per l’intero periodo di lavoro dal 11-2-1987 al 30-9-1998. Concludeva, pertanto, per la condanna della Coleman al pagamento della somma complessiva di L. 49.385.427 oltre rivalutazione e interessi.

La Coleman s.p.a. si costituiva in giudizio eccependo in particolare la intervenuta prescrizione del diritto azionato e la inapplicabilità del contratto collettivo invocato.

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, con sentenza del 26-10- 2001 rigettava la domanda ritenendo non provato lo svolgimento di mansioni corrispondenti al 7^ livello anche in epoca antecedente al luglio 1995 allorchè tale qualifica le era stata riconosciuta, e ritenendo non applicabile il contratto collettivo invocato.

La D.M. proponeva appello avverso la detta sentenza, chiedendone la riforma con l’accoglimento della domanda.

La Coleman si costituiva e resisteva al gravame.

La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza depositata il 24-5-2005, in riforma dell’impugnata sentenza, condannava la Coleman s.p.a. al pagamento in favore della D.M. della somma di Euro 16.864,09 “per i titoli di cui al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla maturazione del credito al saldo”, il tutto oltre al pagamento dei tre quarti delle spese di entrambi i gradi.

In sintesi la Corte territoriale riteneva applicabile il contratto collettivo in questione, in ragione della sua applicazione di fatto, affermava che l’orario di lavoro e il mancato godimento delle ferie avevano trovato puntuale conferma nella prova testimoniale espletata in primo grado, riteneva che la attrice non aveva provato lo svolgimento delle proprie mansioni nel periodo antecedente al riconoscimento della qualifica superiore ed accoglieva la eccezione di prescrizione, riconoscendo solo i crediti maturati nel quinquennio antecedente la conclusione del rapporto, allorchè la D.M. aveva “formulato la domanda relativa alle sue spettanze”.

La Corte di merito, pertanto, accoglieva la domanda nell’ammontare risultante dai nuovi conteggi prodotti dalla appellante e non contestati dalla Coleman, elaborati in tal senso nei limiti della prescrizione (dal settembre 1993).

Per la cassazione di tale sentenza, la Coleman ha proposto ricorso con quattro motivi.

La D.M. è rimasta intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la società ricorrente, denunciando violazione dell’art. 36 Cost. e art. 2070 c.c. e vizio di motivazione, in sostanza lamenta che la Corte di Appello erroneamente ha affermato la “vincolatività della contrattazione collettiva invocata” (c.c.n.l.

Case di cura personale non medico), in base ad una applicazione soltanto parziale della stessa.

Il motivo è infondato.

Come questa Corte ha più volte affermato “i contratti collettivi non dichiarati efficaci erga omnes ai sensi della L. n. 741 del 1959, costituendo atti di natura negoziale e privatistica, si applicano esclusivamente ai rapporti individuali intercorrenti tra soggetti che siano entrambi iscritti alle associazioni stipulanti, ovvero che, in mancanza di tale condizione, abbiano fatto espressa adesione ai patti collettivi e li abbiano implicitamente recepiti attraverso un comportamento concludente, desumibile da una costante e prolungata applicazione delle relative clausole ai singoli rapporti, fermo restando, in detta ultima ipotesi, che non è sufficiente a concretizzare un’adesione implicita, idonea a rendere applicabile il contratto collettivo nell’intero suo contenuto, il semplice richiamo alle tabelle salariali del contratto stesso, nè la circostanza che il datore di lavoro, non iscritto ad alcuna delle associazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo, abbia proceduto all’applicazione di alcune clausole di tale contratto, contestandone invece esplicitamente altre”. (v. Cass. 8-5-2009 n. 10632, Cass. 6-8- 2003 n. 11875, Cass. 14-4-2001 n. 5596).

La impugnata sentenza, in conformità con tale principio, ha rilevato che “la Colenian ha applicato di fatto il contratto in questione, riconoscendo istituti contrattuali ben indicati nelle buste paga (EDR, premio di incentivazione, indennità professionale, festività)” e che nella nota dell’1-12-976 la stessa Colenian ha fatto “espresso riferimento all’art. 54 del CCNL dei dipendenti delle cliniche private e case di cura” mentre “analogamente” nella successiva missiva del 29-9-98 la stessa società ha fatto “riferimento all’art. 45 dello stesso contratto”.

Correttamente, quindi, la Corte di merito ha configurato una adesione implicita sia nella applicazione costante di istituti tipicamente contrattuali sia negli espressi richiami al contratto collettivo de quo contenuti nelle missive della società.

Con il secondo motivo la ricorrente in sostanza denuncia insufficiente motivazione in ordine al punto in cui la Corte d’Appello ha accolto il capo di domanda della D.M. relativamente alle ferie non godute ed al maggiore orario di lavoro che ha dichiarato di aver lavorato, nonostante il contrasto fra le dichiarazioni testimoniali raccolte nel primo giudizio (ed in particolare la dichiarazione del teste S., secondo cui la D.M. “osservava il turno pomeridiano e lavorava dalle 14,30 alle 20,00”).

Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.

Come questa Corte ha più volte chiarito “la valutazione delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (v. Cass. 9-4-2001 n. 5231, Cass. 15-4- 2004 n. 7201, Cass. 7-8-2003 n. 11933, Cass. 5-10-2006 n. 21412). Del resto, come pure è stato più volte precisato,”il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall’art. 360 c.p.c., n. 5, non equivale alla revisione del “ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione, in realtà, non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe sostanzialmente in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità; ne consegue che risulta del tutto estranea all’ambito del vizio di motivazione ogni possibilità per la Suprema Corte di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso la autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di causa”, fv., fra le altre, da ultimo Cass. 7-6-2005 n. 11789, Cass. 6-3-2006 n. 4766).

Sul punto la Corte territoriale ha affermato che “anche l’orario di lavoro ed il mancato godimento delle ferie nella misura richiesta dalla D.M., hanno trovato puntuale conferma nella prova testimoniale espletata in primo grado e che il primo giudice pare non avere considerato in alcun senso non avendo provveduto affatto alla relativa domanda”.

Tale accertamento di fatto, risultante dalla valutazione complessiva dell’intera prova testimoniale, resiste alla generica censura della società ricorrente, che del resto, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, si limita a riportare soltanto uno stralcio della testimonianza S..

Con il terzo motivo la ricorrente in sostanza lamenta insufficiente motivazione “in ordine alla identificazione dei capitoli di condanna, poichè non emergono chiaramente le voci retributive che sono state accolte ovvero rigettate”.

Il motivo è generico e non coglie nel segno la impugnata decisione.

La Corte territoriale, infatti, dopo aver riconosciuto alla D. M. soltanto “i crediti maturati nel quinquennio antecedente la conclusione del rapporto nel 1998 allorchè ha formulato la domanda relativa alle sue spettanze”, ha rilevato che “la stessa appellante ha prodotto nuovi conteggi che tengono conto di detta prescrizione e relativi quindi al periodo dal settembre 1993” ed ha affermato che “tali conteggi risultano elaborati secondo esatti criteri e senza errori aritmetici e non sono stati affatto contestati dalla Coleman”, condannando, quindi, quest’ultima al pagamento della somma di Euro 16.864,09 oltre accessori.

Orbene la società ricorrente, anzichè censurare specificamente tale decisione (ad esempio assumendo di aver contestato tali nuovi conteggi fatti propri dalla Corte di merito, evidenziandone eventuali errori), si limita a lamentare la formulazione genericamente complessiva della condanna, la quale, invece, andava chiaramente rapportata, per il dettaglio, ai nuovi conteggi come sopra accolti.

Con il quarto motivo la ricorrente, premesso che il primo giudice, tra l’altro, aveva rigettato le richieste di TFR, di EDR e di indennità professionale, in quanto la convenuta aveva provveduto al pagamento relativo, assume che la D.M. “ha proposto appello solo per la differenza di TFR maturato, per mancato godimento delle ferie e per maggiore orario di lavoro prestato, mentre non ha impugnato la decisione di primo grado in ordine ai suddetti istituti”, e lamenta quindi la violazione degli artt. 112 e 329 c.p.c., comma 2.

Anche tale motivo è infondato.

Come si legge nell’impugnata sentenza la D.M. con l’appello aveva lamentato “che il primo giudice aveva erroneamente considerato inapplicabile il contratto collettivo invocato che era stato invece concretamente applicato, per cui doveva essere riconosciuto tutto quanto da questo previsto”, ed aveva concluso per la riforma della sentenza impugnata e l’accoglimento della domanda svolta in primo grado” (vedi al riguardo conclusioni dell’appello con le quali si chiedeva di voler “condannare l’appellata società al pagamento della somma complessiva di L. 49.385.427 così come da conteggi allegati al ricorso di primo grado oltre interessi e rivalutazione monetaria …”).

Avverso, quindi, il rigetto della domanda da parte del primo giudice la appellante aveva chiesto la riforma integrale della decisione di primo grado, espressamente riproponendo integralmente la domanda introduttiva di primo grado.

La Corte territoriale, pertanto, non è incorsa nel vizio denunciato.

Il ricorso va pertanto respinto.

Infine non deve provvedersi sulle spese, non avendo la intimata svolto alcuna attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 17 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2010

 

 

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