Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10533 del 21/04/2021

Cassazione civile sez. I, 21/04/2021, (ud. 22/12/2020, dep. 21/04/2021), n.10533

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – rel. Presidente –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11775/2019 proposto da:

B.M., elettivamente domiciliato in Treviso, Via Isola di

Mezzo n. 26, presso lo studio dell’Avv. Carlo Cianci, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Prefettura U.T.G. di Torino;

– intimato –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di TORINO, depositata il

10/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/12/2020 da Dott. ACIERNO MARIA.

 

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione internazionale di Torino, con provvedimento del 9/8/2016 (notificato il 26/10/2016), ha rigettato la domanda di protezione internazionale del cittadino (OMISSIS) B.M..

2. Il richiedente ha impugnato tempestivamente il provvedimento amministrativo dinnanzi al Tribunale di Torino, con atto depositato il 25/11/2016, chiedendo in via principale il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria ed, in via gradata, della protezione umanitaria.

3. Il Tribunale in composizione monocratica, con ordinanza del 10/9/2017 (comunicata il 25/9/2017), emessa ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, ha rigettato il ricorso dichiarandolo infondato.

4. Avverso tale decisione il cittadino straniero ha proposto ricorso per cassazione. L’Amministrazione intimata non ha svolto difese.

5. Preliminarmente all’esame delle censure sollevate, deve rilevarsi l’inammissibilità del presente ricorso posto che il provvedimento impugnato consta in un’ordinanza emessa dal giudice unico secondo il rito previsto dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19 e, pertanto, avverso la stessa doveva proporsi gravame dinnanzi la competente Corte di Appello, come sancito espressamente dal comma 9 del medesimo articolo.

5.1. Deve evidenziarsi che la disciplina processuale applicabile alle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, è mutata a seguito dell’emanazione del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13 (convertito con modificazioni nella L. n. 46 del 2017) che ha abrogato l’art. 19 sopra menzionato ed ha contestualmente introdotto, con il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 6, comma 1, lett. g), art. 35-bis, il quale sancisce espressamente la non reclamabilità del decreto emanato dal Tribunale, così sopprimendo definitivamente il grado di appello, con conseguente possibilità di ricorrere unicamente per cassazione. Il nuovo rito, ai sensi del medesimo D.L. n. 13 del 2017, art. 21, rubricato “disposizioni transitorie e finali”, è applicabile ai soli procedimenti giudiziari instaurati dopo il centottantesimo giorno dalla entrata in vigore del decreto legge, precisamente dopo il 17/08/2017. Ne consegue che, in base al principio “tempus regit actum”, alle controversie introdotte anteriormente a tale data si continuano ad applicare le disposizioni previgenti al D.L. (Cass., Sez. 3, n. 20488/2020; Cass., Sez. 6-1, n. 18295/2018).

5.2 Nel caso di specie, il giudizio è stato introdotto con ricorso depositato in data 25/11/2016 (anteriormente al termine del 17/08/2017). Dunque, non può ritenersi applicabile il nuovo rito processuale di cui all’art. 35-bis, bensì quello precedente di cui al combinato disposto del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19 e artt. 702-bis c.p.c. e segg., che statuisce espressamente l’impugnabilità dinnanzi alla Corte di Appello dell’ordinanza emessa dal giudice unico ai sensi dell’art. 702-ter c.p.c..

5.3. A nulla rileva che il Tribunale si sia pronunciato sul ricorso del cittadino straniero in data successiva al suddetto termine transitorio, con ordinanza pubblicata il 10/09/2017, considerato che, ai fini della determinazione della disciplina ratione temporis applicabile, si deve avere riguardo esclusivamente alla data di “instaurazione del procedimento giudiziario”, non a quella della decisione finale.

6. Ciò determina l’inammissibilità del ricorso. Nulla sulle spese poichè l’Amministrazione intimata non si è costituita.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato par a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2021

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