Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10533 del 13/05/2011
Cassazione civile sez. trib., 13/05/2011, (ud. 05/11/2010, dep. 13/05/2011), n.10533
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PIVETTI Marco – Presidente –
Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –
Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –
Dott. POLICHETTI Renato – rel. Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
SOCIETA’ STELLAUTO s.a.s. elettivamente domiciliata in Roma viale
Giulio Cesare n. 71 presso lo studio dell’Avvocato Maurizio Bellucci
che la rappresenta e difende unitamente all’Avvocato Alzona Federico
del Foro di Bologna in forza di mandato in calce al ricorso;
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA e delle FINANZE in persona del Ministro pro
tempore con domicilio eletto presso l’Avvocatura Generale dello Stato
in Roma Via dei Portoghesi n. 12;
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Bologna
n. 17.01.2005 depositata il 02.03.2005;
udita la relazione del Consigliere Dott. POLICHETTI Renato;
udite le conclusioni dell’Avvocato Bellucci Maurizio per la
ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udite le conclusioni del P.G. Dott. BASILE Tommaso che ha chiesto le
declaratoria di inammissibilità del ricorso ed in subordine il
rigetto.
Fatto
CONSIDERATO
QUANTO SEGUE:
La presente controversia attiene al valore catastale da attribuire all’immobile utilizzato dalla società STELLAUTO s.a.s..
La Commissione Tributaria Provinciale ritenne che il valore da attribuire alla suddetta struttura non fosse quello stabilito dall’UTE bensì quello inferiore ritenuto dalla società.
Avverso la suddetta pronuncia è stato proposto ricorso innanzi a questa Corte sulla base di due motivi, con i quali si sostiene che male avrebbe fatto la Commissione di secondo grado a ritenere che, nel caso concreto, non fosse applicabile il D.L. n. 396 del 1991, art. 1. La controparte non si è costituita nel presente giudizio. Il ricorso è infondato.
La sentenza impugnata ha negato il beneficio di cui al D.L. n. 396 del 1991, art. 1, affermando che l’esenzione prevista da tale norma – non applicabilità delle disposizioni di cui al D.L. n. 299 del 1991, art. 1 – si applica solo alle unità immobiliari classificate, alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legge, nei gruppi catastali D ed E ovvero a quelle per le quali alla medesima data era stata richiesta l’iscrizione in catasto nei predetti gruppi.
La sentenza impugnata ha quindi accertato in fatto che l’immobile in oggetto non era classificato in D o in E e che, entro la data suddetta non era stata presentata domanda di iscrizione in tali gruppi, essendo stata invece presentata domanda di iscrizione nei gruppi A e C. Il ricorso denunzia violazione del D.L. n. 396 del 1991 ma il motivo è inammissibile in quanto specificato da una narrazione della vicenda dalla quale non sì comprende quale sia la censura opposta alle ragioni giuridiche della sentenza impugnata.
Con il secondo motivo di ricorso si denunzia carenza e contraddittorietà della motivazione circa il quantum dell’imposta.
Il motivo censura in realtà la pretesa ambiguità della sentenza impugnata sul punto, ma tale ambiguità non sussiste.
La deduzione al riguardo manca di autosufficienza in quanto non viene dedotto nulla che sia idoneo a far comprendere se la rideterminazione concordata dalla rendita catastale fosse idonea ad influire sull’INVIM straordinaria.
Ne consegue il rigetto nel ricorso.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese non essendosi nel presente giudizio costituita la controparte.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; nulla spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2011