Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10533 del 03/06/2020

Cassazione civile sez. lav., 03/06/2020, (ud. 30/04/2019, dep. 03/06/2020), n.10533

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6830-2017 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

EUROPA 190, (AREA LEGALE TERRITORIALE CENTRO DI POSTE ITALIANE),

presso lo studio ANTONIO SEBASTIANO CAMPISI, rappresentata e difesa

dall’avvocato SERGIO GALASSI;

– ricorrente –

contro

B.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 272/2016 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 27/09/2016 r.g.n. 721/2015.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con la sentenza n. 310/2015, resa in data 18.6.2015, il Tribunale di Ancona ha revocato il decreto ingiuntivo emesso in favore di Poste Italiane S.p.A. – per la restituzione di somme corrisposte in esecuzione di una pronunzia, poi riformata dalla Corte di Appello di Ancona, con la quale era stata disposta, in favore di B.A., la conversione di un contratto di lavoro a termine in uno a tempo indeterminato, con la condanna della società datrice al pagamento della indennità omnicomprensiva di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, nella misura di nove mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi e rivalutazione monetaria – per la somma di Euro 17.237,64; ed in parziale accoglimento della domanda della società, ha condannato la B. alla restituzione di Euro 11.364,52, corrispondenti alla somma netta effettivamente riscossa dalla lavoratrice;

che, con sentenza pubblicata il 27.9.2016, la Corte di Appello di Ancona ha respinto il gravame interposto da Poste Italiane S.p.A., nei confronti di B.A., avverso la predetta pronunzia, riportandosi al consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità e di merito nella materia;

che per la cassazione della sentenza Poste Italiane S.p.A. ha proposto ricorso articolando tre motivi;

che B.A. è rimasta intimata;

che il P.G. non ha formulato richieste.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il ricorso, si censura: 1) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, in correlazione alle circolari ed alle risoluzioni dell’amministrazione finanziaria”, ed in particolare, si lamenta che la Corte di merito si sia limitata a riportare, a fondamento della decisione impugnata, “un mero stralcio della sentenza n. 1464/2012 della Suprema Corte”, senza “un compiuto esame in ordine alla tassatività delle ipotesi di rimborso delle imposte non dovute ed alla legittimazione a richiederne la restituzione come interpretato dalla Corte di Cassazione che, invece, nello stabilire se il datore di lavoro nel procedere al recupero di somme indebitamente erogate ai propri dipendenti debba effettuarlo al lordo o al netto delle ritenute fiscali previdenziali ed assistenziali, ha svolto un’analisi più complessa ed articolata”; si deduce, inoltre, che la Corte di Appello avrebbe del tutto omesso di verificare, una volta accertato che il datore di lavoro Poste Italiane S.p.A. possa ripetere l’indebito, quale sia la norma che dia titolo al recupero e se la società Poste, quale sostituto di imposta, possa ricorrere alla procedura di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, per ottenere la restituzione delle ritenute a suo tempo operate, anche in considerazione del fatto che, poichè il D.P.R. n. 602, citato, art. 64, comma 1, definisce il sostituto di imposta come colui che “in forza di disposizione di legge è obbligato al pagamento d’imposte in luogo di altri…. ed anche a titolo d’acconto”, lo stesso presuppone che anche il lavoratore-sostituito debba ritenersi dall’origine, e non solo in relazione alla fase di riscossione, obbligato solidale di imposta e, quindi, anch’esso soggetto al potere di accertamento ed a tutti i conseguenti oneri: con la conseguenza che, a parere della società ricorrente, il datore di lavoro può pretendere dal lavoratore la restituzione delle somme indebitamente erogate al lordo delle ritenute di legge soltanto ove, come nel caso di specie, non abbia già effettuato la richiesta di restituzione dell’imposta non dovuta all’Amministrazione finanziaria; 2) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 10, comma 1, lett. d-bis, (TUIR) “in correlazione alle circolari e risoluzioni dell’amministrazione finanziaria” ed in particolare, si lamenta che la Corte di merito non abbia considerato il fatto che il D.P.R. n. 917, cit., art. 10, comma 1, lett. d-bis, consente al dipendente, nel periodo in cui la somma è restituita, di poter operare una corrispondente deduzione dal proprio imponibile pari all’importo lordo di ritenute corrisposto al datore di lavoro; 3) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 e si deduce che, comunque, “tale ultima norma dà la possibilità al soggetto che restituisce le somme di operare la deduzione fiscale anche negli anni futuri (quando, cioè, avrà un reddito), oppure di presentare un’istanza di rimborso in carta libera agli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate in un termine biennale, decorrente dalla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale sono state restituite le somme…”;

che i motivi – da trattare congiuntamente per evidenti ragioni di connessione – non sono fondati; al riguardo, è da premettere che la Corte di merito è pervenuta alla decisione oggetto del presente giudizio conformandosi agli ormai consolidati arresti giurisprudenziali di legittimità – del tutto condivisi da questo Collegio che non ravvisa ragioni per discostarsene (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 29758/2019; 23519/2019; 15755/2019; 6942/2019; 12933/2018; 12933/2018; 1464/2012) -, alla stregua dei quali, qualora le ritenute fiscali non siano state versate direttamente ai lavoratori, il datore di lavoro non può pretenderne la ripetizione da parte dei dipendenti, perchè appunto da questi non percepiti. Ed invero, il D.P.R. n. 602 del 1973, all’art. 38, nel testo modificato dal D.Lgs. n. 143 del 2005, prevede che “Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare all’Intendente di Finanza nella cui circoscrizione ha sede il concessionario presso cui è stato eseguito il versamento, istanza di rimborso entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell’obbligo di versamento…. L’istanza di cui al comma 1 può essere presentata anche dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata”; e ciò, in quanto (cfr., tra le altre, Cass. nn. 9756/2019; 21699/2011) l’azione di restituzione e riduzione in pristino, proposta a seguito della riforma o cassazione della sentenza contenente il titolo del pagamento, si collega ad una esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale anteriore a detta sentenza e, dunque, a prestazioni eseguite e ricevute nella comune consapevolezza della rescindibilità del titolo e della provvisorietà dei suoi effetti: e, pertanto, ad un pagamento non dovuto;

che, fatte queste premesse – ed altresì ribadito che il rimborso di quanto indebitamente versato può essere richiesto all’Amministrazione finanziaria sia dal soggetto che ha effettuato il versamento (c.d. “sostituto di imposta”), sia da colui che ha percepito le somme assoggettate a ritenuta (c.d. “sostituito”), ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, (cfr., tra le molte, Cass. nn. 440/2019; 31503/2018; 239/2006), si osserva che, nella fattispecie, è pacifico che le ritenute fiscali non siano state versate direttamente alla B.; per la qual cosa, la società datrice, a prescindere da ogni altra considerazione, non avrebbe potuto ripeterle nei confronti della stessa, perchè, appunto, dalla stessa non percepite;

che, pertanto, Poste Italiane S.p.A. non può pretendere somme al lordo delle ritenute fiscali, poichè le stesse non sono mai entrate nella sfera patrimoniale della lavoratrice (cfr., ex multis, Cass. nn. 13530/2019; 19459/2018; 2135/2018; 1464/2012, cit.; negli stessi termini, v. pure, Cons. Stato, Sez. VI, n. 1164/2009, con riguardo al rapporto di pubblico impiego), come condivisibilmente argomentato dai giudici di seconda istanza;

che, per le considerazioni innanzi svolte, i motivi non sono idonei ad incidere la sentenza oggetto del giudizio di legittimità relativamente alle censure sollevate e, pertanto, il ricorso va respinto;

che nulla va disposto in ordine alle spese del giudizio di legittimità, poichè la B. non ha svolto attività difensiva;

che, avuto riguardo, infine, alla conclusione del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 30 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2020

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