Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10532 del 21/04/2021

Cassazione civile sez. I, 21/04/2021, (ud. 22/12/2020, dep. 21/04/2021), n.10532

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – rel. Presidente –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1766/2019 proposto da:

O.C., elettivamente domiciliato in Busto Arsizio (VA),

Via Castelfidardo n. 1, presso lo studio dell’Avv. Francesco Crupi;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositato il 29/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/12/2020 da Dott. ACIERNO MARIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Torino con decreto del 29/11/2018 ha rigettato il ricorso proposto dal cittadino (OMISSIS) O.C. avverso il provvedimento di diniego del riconoscimento della protezione internazionale emesso dalla competente Commissione Territoriale in data 28/01/2018.

2. Il richiedente ha chiesto in via principale il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria ed, in via gradata, della protezione umanitaria. In merito ai motivi dell’espatrio, ha dichiarato di aver lavorato come manager in un hotel di (OMISSIS), e di aver incontrato una donna con la quale si unì in matrimonio e dalla quale ebbe una figlia. Dopo la nascita della bambina, la moglie gli rivelò di non essere il vero padre della bambina, così, deluso, decise di confidarsi con un amico che gli consiglio di diventare gay e lo introdusse nel mondo omosessuale. Iniziò dunque a partecipare a riunioni di soli uomini alla ricerca di nuove esperienze. Durante un incontro sessuale con uno di questi uomini, fu scoperto da alcuni ragazzi che, dopo aver picchiato ed accoltellato lui ed il suo partner (il quale perdeva la vita), lo consegnarono alla polizia. Riuscito a sottrarsi alla custodia di quest’ultima, fuggì in un bosco e, fattosi prestare del denaro, decise di lasciare il proprio Paese per paura di essere ricercato ed ucciso perchè omosessuale.

2.1 A sostegno della vicenda narrata è stata depositata una notizia di giornale riguardante l’arresto di due persone gay avvenuto in un hotel in (OMISSIS) ed una relazione dell’associazione Arci Gay di (OMISSIS), sottoscritta dal Presidente, relativa alla sua partecipazione agli incontri ed alle attività.

3. Il Tribunale ha condiviso le motivazioni rese dalla C.T. in ordine alla non credibilità delle dichiarazioni rilasciate per reiterati elementi di debolezza e di inverosimiglianza, sottolineando di ritenere piuttosto anomalo che il richiedente fosse diventato consapevole del suo orientamento sessuale solo in reazione alla confessione della moglie e su consiglio di un amico. Alquanto inverosimile dovevano ritenersi anche le modalità con le quali era stato scoperto al primo incontro sessuale, avvenuta con soggetto con il quale non aveva alcuna reale relazione. Ciò dimostra l’assenza di maturazione di una vera identità sessuale, essendo l’omosessualità iniziata per gioco ed in seguito divenuta un interesse lavorativo. Inoltre, alla precisa domanda della C.T. “lei era ed è eterosessuale?” ha risposto: si.

3.1. La copia del giornale prodotta non è stata ritenuta significativa posto che i fatti relativi all’arresto risalgono al (OMISSIS), mentre il giornale è datato (OMISSIS), quando il richiedente, come da lui affermato, era già fuggito (in data (OMISSIS)). Inoltre l’accaduto si è svolto ad (OMISSIS), invece il giornale riporta che esso ha avuto luogo a (OMISSIS), distante dalla prima più di 200 km. D’altra parte la relazione effettuata dall’associazione Arcigay non supera la carenza probatoria perchè le affermazioni di alcuni volontari che si sono resi conto che il richiedente ha instaurato un rapporto sentimentale con un ragazzo del gruppo e che non ha più timore di dimostrarlo non sono corroborate dall’indicazione dei nomi dei dichiaranti, i quali potevano essere sentiti sul punto.

4. Alla luce di tali elementi è stato escluso che, in caso di rimpatrio, il richiedente si trovi nella condizione di dover reprimere un fondamentale diritto della persona a causa dell’asserito, ma non credibile, orientamento sessuale. Ciò determina l’impossibilità di ravvisare i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b).

4.1. Tantomeno è risultata integrata la diversa ipotesi di danno grave di cui del medesimo art. 14, lett. c), considerato che i riferimenti alla situazione attuale contenuti nel ricorso sono del tutto generici e relativi a regioni geograficamente molto distanti da quella di provenienza del richiedente e che non sono emersi, dalle dichiarazioni di quest’ultimo, fattori di individualizzazione del rischio effettivo di subire una minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona.

5. Da ultimo è stato negato il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari tenuto conto che il richiedente non è credibile, gode di buona salute e non ha dato prova di aver intrapreso un serio percorso di integrazione in Italia.

6. Avverso il presente decreto ha proposto ricorso per cassazione il cittadino straniero. Il Ministero intimato non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

7. Con il primo motivo di ricorso si contesta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 5 e 7 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, per avere il Tribunale ritenuto erroneamente che le dichiarazioni del richiedente fossero sfornite di elementi oggettivi di prova e connotate da evidenti elementi di debolezza e di non verosimiglianza quando, invece, il ricorrente ha depositato tutta la documentazione in suo possesso ed ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda. Inoltre, a seguito della narrazione dell’arresto nell’articolo di giornale prodotto, non vi è dubbio che il ricorrente sia percepito dalle istituzioni e dalla società come soggetto omosessuale, con il conseguente rischio concreto ed attuale di essere sottoposto a procedimento penale in caso di rimpatrio, considerato lo scenario della politica di repressione nigeriana sia nei confronti delle persone omosessuali sia di quelli che sono solamente percepiti come tali dalla società.

8. Nel secondo motivo di ricorso si censura l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per erronea valutazione del compendio probatorio da parte del giudice del merito, il quale non ha dato il giusto peso alle dichiarazioni dei volontari contenute nella relazione dell’associazione Arcigay ed ha, oltremodo, travisato l’articolo di giornale prodotto, il quale, tratto dal “(OMISSIS)”, riporta la notizia dell’arresto, avvenuto il (OMISSIS), di due uomini (il ricorrente ed il suo partner) colti in un albergo della città di (OMISSIS) nel compimento di un rapporto sessuale. Il Tribunale non ha tenuto conto che il ricorrente ha dichiarato di essersi recato con un amico nella città di (OMISSIS), in data (OMISSIS), per partecipare ad incontri omosessuali, nonchè della circostanza che l’articolo, seppur datato al (OMISSIS), attesta in maniera evidente che i fatti sono avvenuti il 20 gennaio dello stesso anno, come dichiarato in sede di audizione. Alla luce di ciò, il giudice del merito avrebbe dovuto ritenere fondato il rischio prospettato dal ricorrente di essere ucciso o perseguitato dalla polizia o dalle squadre di vigilanti omosessuali, considerato anche che nell’articolo viene lanciato un appello, da parte dei membri del pestaggio, a rintracciare il fuggitivo.

9. Con il terzo motivo di ricorso di deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, poichè la protezione sussidiaria è stata negata in forza della mancata rappresentazione di una condizione di personale esposizione al rischio di subire un danno grave come previsto dalla lett. c) del sopra citato art. 14, in totale contrasto con quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità. Inoltre, il Tribunale ha omesso in toto di esercitare i propri poteri officiosi con riferimento all’accertamento della situazione di violenza indiscriminata presente nel Paese di origine del ricorrente.

10. I primi due motivi di ricorso, da esaminare unitariamente perchè logicamente collegati, sono fondati nei limiti che seguono.

10.1. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, l’orientamento sessuale del richiedente costituisce fattore di individuazione del “particolare gruppo sociale” la cui appartenenza, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8, comma 1, lett. d), integra una situazione oggettiva di persecuzione idonea a fondare il riconoscimento dello status di rifugiato (Cass., Sez. 1, n. 7438/2020).

10.2. Ne deriva che il giudice, a fronte della dichiarazione del cittadino straniero di aver subito atti persecutori a cagione del proprio orientamento sessuale, è tenuto a verificare in primo luogo la credibilità della vicenda persecutoria narrata, o dell’esposizione ad un trattamento inumano e degradante D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. b), in relazione alla quale assume rilevanza non assorbente l’accertamento della condizione soggettiva di omosessualità. Nella specie la narrazione relativa all’aggressione violenta ed in particolare all’arresto del ricorrente perchè ritenuto omosessuale (in quanto colto sostanzialmente sul fatto) è stata suffragata dal riscontro probatorio dovuto ad un articolo di giornale, del tutto erroneamente ritenuto non rilevante dal Tribunale per evidente travisamento della data e del luogo geografico. Ne consegue che la valutazione di non credibilità riguardante l’orientamento sessuale non assume, nella specie, una rilevanza preminente a fronte delle dichiarazioni relative all’esposizione ad arresto discriminatorio ed esposizione a trattamento inumano e degradante. La circostanza che il ricorrente sia “nel suo intimo” omosessuale od eterosessuale non può costituire profilo probatorio scriminante dal momento che ciò che costituisce condotta incidente sulla domanda di protezione è l’avvenuta esposizione a rischio persecutorio o ad esposizione a trattamento inumano e degradante. Nella specie, il Tribunale doveva in primo luogo effettuare la valutazione di credibilità in ordine a questo specifico profilo della vicenda narrata tenuto conto che, secondo il disposto del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 4, “il fatto che il richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di persecuzioni o danni, costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi, salvo che si individuino elementi o motivi per ritenere che le persecuzioni o i danni gravi non si ripeteranno e purchè non sussistono gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel Paese di origine”.

10.3. Deve precisarsi che il medesimo iter valutativo deve essere eseguito anche ai fini della riconducibilità delle violenze subite alla fattispecie di danno grave di cui del D.Lgs. n. 251 del 2017, art. 14, lett. b). Invero, il giudice deve porsi in una prospettiva dinamica e non statica nel verificare i rischi concreti cui verrebbe esposto il richiedente in caso di rimpatrio, sia in relazione alla rilevazione di un vero e proprio atto persecutorio, ove nel Paese di origine l’omosessualità sia punita come reato e sia prevista una pena detentiva sproporzionata o discriminatoria, sia in relazione alla configurabilità della protezione sussidiaria, che può verificarsi anche in mancanza di una legislazione esplicitamente omofoba ove il soggetto sia esposto a gravissime minacce da agenti privati e lo Stato non sia in grado di proteggerlo (Cass., Sez. 1, n. 9815/2020; Cass., Sez. 1, n. 11176/2019).

10.4. Nel caso di specie, il ricorrente ha dichiarato di essere omosessuale e, per tale ragione, di essere stato aggredito da alcuni ragazzi ed arrestato dalla polizia quando, il (OMISSIS), è stato scoperto durante un rapporto sessuale con un uomo presso un hotel di (OMISSIS). Nella specie l’inattendibilità intrinseca della omosessualità per mancata maturazione di una vera identità sessuale non può sostituire la diversa indagine circa la veridicità dell’avvenuta persecuzione, dovendo il giudice accertare se il ricorrente abbia realmente subito persecuzioni o trattamenti inumani e degradanti, come affermato, e se, in caso di un eventuale rimpatrio, rischi in concreto di essere esposto ad ulteriori atti di violenza tali da integrare i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b).

10.5. Al riguardo il Tribunale ha ritenuto irrilevante il documento prodotto per incoerenza geografica e temporale ma il ricorrente ha evidenziato l’assenza di qualsivoglia contrasto posto che l’articolo, per quanto datato al (OMISSIS), riporta chiaramente che l’arresto è avvenuto a (OMISSIS) in data (OMISSIS), in piena conformità a quanto da lui dichiarato in sede di audizione, nel corso della quale ha affermato di aver lavorato in un hotel ad (OMISSIS), ma di essersi recato a (OMISSIS) il (OMISSIS) per partecipare ad alcuni incontri omosessuali, nonchè di essere stato arrestato, due giorni dopo, da una banda di vigilanti anti omosessuali.

10.6. Alla luce di quanto riportato, deve rilevarsi che gli elementi probatori acquisiti al giudizio sono stati travisati poichè, come evidenziato nel presente ricorso, il loro esame superficiale ed incompleto ha condotto il giudice del merito ad un erroneo convincimento circa la non conformità della notizia alla vicenda narrata e, di conseguenza, circa la valutazione di credibilità in ordine all’aggressione ed all’arresto subiti. Invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il travisamento della prova implica l’accertamento o la constatazione che un’informazione probatoria utilizzata dal giudice ai fini della decisione è contraddetta da uno specifico atto processuale. Pertanto, a differenza del travisamento del fatto, che presuppone una valutazione di merito, può essere fatto valere in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ove tale informazione probatoria, acquisita e non valutata, riguardi un punto decisivo della controversia tale da mettere in crisi irreversibile la struttura del percorso argomentativo del provvedimento impugnato (Cass., Sez. 1, n. 3796/2020; Cass., Sez. 3, n. 1163/2020).

10.7. In conclusione la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del ricorrente che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, rappresenta il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi ma alla stregua dei criteri di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, doveva incentrarsi non sulla intima condizione di omosessualità del ricorrente, bensì sulla vicenda persecutoria cui egli asserisce di essere stato vittima; vicenda che è stata ritenuta non credibile sulla base esclusiva del travisamento della produzione documentale.

11. Il terzo motivo di ricorso è anch’esso fondato poichè il giudice del merito ha omesso di esercitare i propri poteri di cooperazione istruttoria in merito all’accertamento del contesto socio-politico della zona specifica di provenienza del ricorrente, onde verificare se sia presente una situazione di violenza generalizzata e diffusa tale da integrare gli estremi di un conflitto armato. Invero, il diniego della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), è stato motivato in forza del mancato riscontro di fattori individualizzanti del rischio a carico del ricorrente, in aperto contrasto con il consolidato orientamento di questa Corte, secondo il quale la fattispecie di danno grave di cui alla lett. c), diversamente dalle ipotesi previste dalle lett. a) e b) del medesimo articolo, non richiede la prova di alcuna personalizzazione del rischio, sicchè, una volta che il richiedente abbia offerto gli elementi indispensabile per verificare il Paese o la regione di provenienza, il giudice deve accertare anche d’ufficio se effettivamente in quel territorio la violenza indiscriminata sia di intensità tale da far rischiare a chiunque vi si trovi di subire una minaccia grave alla vita o alla persona, senza che alcuna valutazione di non credibilità, che non riguardi l’indicazione della zona di provenienza, possa essere di ostacolo a tale accertamento (Cass., Sez. 1, n. 13940/2020).

12. In conclusione la Corte accoglie i tre motivi di ricorso, cassa e rinvia al Tribunale di Torino in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di Torino in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2021

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