Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10532 del 13/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 13/05/2011, (ud. 05/11/2010, dep. 13/05/2011), n.10532

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.G., B.R., C.G.,

rappresentati e difesi, giusta delega a margine del ricorso,

dall’avvocato Ruozzi Edgardo del Foro di Modena, e presso lo stesso

domiciliati in Modena Corso Canalchiaro 116;

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore in carica

rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale in Roma, via dei Portoghesi n. 12 domicilia;

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di

Bologna, n. 37/12/2005;

udita la relazione del Consigliere Dott. POLICHETTI Renato;

udite le conclusioni dell’Avv. Tidore Barbara per l’Avvocatura

Genarale dello Stato;

udite le conclusioni del P.G. Dott. BASILE Tommaso che ha chiesto

l’inammissibilità ed in subordine il rigetto del ricorso.

Fatto

CONSIDERATO

QUANTO SEGUE:

Con avviso di rettifica e liquidazione l’amministrazione finanziaria ha accertato il valore di un terreno in L. 125 milioni invece che L. 5 milioni.

A fondamento dell’accertamento di maggiore valore vi era la circostanza, pacifica, che il terreno era destinato non ad uso rurale ma rurale speciale e zona rispetto nella quale erano possibili interventi di adeguamento igienico sanitario degli edifici esistenti e la costruzione di attrezzature di servizio quali campi da tennis, da bocce, piscine e autorimesse interrate. La Commissione Tributaria Regionale ha affermato che in ordine a tale terreno erano stati legittimamente disapplicati dall’amministrazione finanziaria i criteri di valutazione automatica, dato che la destinazione urbanistica escludeva la loro inedificabilità, in quanto il D.P.R. n. 637 del 1972, art. 34, comma 5 ultima parte stabilisce la non rettificabilità prevista da tale norma non si applica ai terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono destinazione edificatoria.

Per destinazione edificatoria agli effetti del suddetto comma 5, deve intendersi qualunque destinazione che consente una utilizzazione del suolo diversa da quella puramente agricola e tale da determinare, mediante l’installazione di manufatti, una redditività e comunque un valore di mercato maggiore di quello agrario.

Nella specie anche la sola destinazione a servizi di fabbricati adiacenti è idonea a determinare questo maggiore valore e ad escludere quindi l’applicabilità del criterio automatico.

Il ricorso è infondato.

Come stabilito dalla giurisprudenza di questa Corte: “Per nozione di comune esperienza, la realizzazione di attrezzature del genere considerato comporta la messa in opera di manufatti anche di ragguardevoli proporzioni, stabilmente infissi al suolo sporgenti su piano di questo, riconducibili, perciò, alla nozione tecnico- giuridica di costruzione. La previsione, risultante da uno strumento urbanistico, dell’installabilità su un dato suolo di attrezzature del tipo in argomento, di conseguenza, non può non risolversi nell’attribuzione al suolo medesimo del connotato dell’edificabilità legale.” (Cass. 29.11.2000 n. 15312).

Ne consegue pertanto il rigetto del ricorso con condanna dei ricorrenti alla spese del presente giudizio liquidate come in dispositivo

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese del presente giudizio che liquida in Euro 2.500, di cui 200 per esborsi e oneri di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA