Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10531 del 21/04/2021

Cassazione civile sez. I, 21/04/2021, (ud. 17/11/2020, dep. 21/04/2021), n.10531

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17504/2019 proposto da:

R.Z., elettivamente domiciliato in Roma Via Otranto, 12,

presso lo studio dell’avvocato Grispo Marco, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’Interno, (OMISSIS), rappresentato e difeso

dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliato, ex

lege.

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2018/2019 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 13/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/11/2020 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La Corte d’appello di Perugia ha respinto il gravame proposto da R.Z., cittadino del (OMISSIS), avverso l’ordinanza del Tribunale di Perugia che confermando il provvedimento della competente Commissione territoriale aveva negato alla richiedente il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

Il ricorrente ha riferito di aver svolto l’attività di contadino nei terreni di altri ed al fine di provvedere al mantenimento della propria famiglia aveva iniziato a chiedere prestiti che però implicavano interessi molto alti e, pertanto, decise di recarsi in Libia per trovare una nuova e più redditizia attività lavorativa. Tra i suoi creditori vi era anche lo zio che aveva occupato parte della casa di famiglia, minacciandolo di non andarsene fino a quando il debito non fosse stato estinto.

A sostegno della propria decisione di rigetto, la Corte distrettuale ha ritenuto che non sussistessero i presupposti di nessuna delle protezioni richieste, perchè non risultava prospettata alcuna situazione di rischio per la vita o l’incolumità fisica del ricorrente, non avendo l’appellante dato prova di essersi rivolto all’autorità. La Corte d’appello non riconosceva neppure la protezione umanitaria, per l’assenza di situazioni di vulnerabilità.

Contro la sentenza della medesima Corte d’Appello è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.

Il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente censura la decisione della Corte d’appello per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, in combinato disposto con il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per la mancata concessione della protezione umanitaria.

Il motivo è fondato, in quanto la Corte d’appello con motivazione apodittica, quindi, apparente (vizio che viene sostanzialmente dedotto nel motivo di censura), non ha sostanzialmente esaminato la richiesta di protezione umanitaria; in particolare, non ha esaminato alcuna delle situazioni di vulnerabilità dedotte dal ricorrente (la situazione di estrema povertà dalla quale è fuggito, in particolare, l’impossibilità di restituire il debito contratto per il mantenimento della famiglia, la situazione di conflitto socio-politico religioso tutt’ora sussistente in Bangladesh), in comparazione con il percorso di integrazione socio-lavorativa consolidata in Italia, per verificare se un eventuale rimpatrio possa o meno pregiudicare il godimento dei diritti fondamentali al di sotto della soglia di “dignità personale” (cfr. Cass. n. 4455/18).

In accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Perugia, affinchè, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2021

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