Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10531 del 13/05/2011

Cassazione civile sez. un., 13/05/2011, (ud. 14/12/2010, dep. 13/05/2011), n.10531

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino – Primo Presidente f.f. –

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente di Sezione –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIONE Luigi – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 19680-2009 proposto da:

ASL n. (OMISSIS) BASSO MOLISE, GESTIONE LIQUIDATORIA, in

persona del

Commissario liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA ALBALONGA 7, presso lo studio dell’avvocato PALMIERO

CLEMENTINO, rappresentata e difesa dall’avvocato DE NOTARIIS

GIOVANNI, per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.V., + ALTRI OMESSI

elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA CRESCENZIO 62, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO

GRISANTI, rappresentati e difesi dall’avvocato MORGESE MARIANO, per

delega a margine del controricorso;

– controricorrenti –

sul ricorso 19682-2009 proposto da:

ASL n. (OMISSIS) BASSO MOLISE, GESTIONE LIQUIDATORIA, in

persona del

Commissario liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA ALBALONGA 7, presso lo studio dell’avvocato PALMIERO

CLEMENTINO, rappresentata e difesa dall’avvocato DE NOTARIIS

GIOVANNI, per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.A., S.R., M.A.M.,

nella qualità di eredi di S.L., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 1, presso lo STUDIO GHERA-

GAROFALO, rappresentati e difesi dagli avvocati BARANELLO GIOVANNI,

AUFIERO ANGELO, per delega a margine del controricorso;

– controricorrenti –

per regolamento di giurisdizione in relazione ai giudizi pendenti n.

479/2008 e n. 26/2009, entrambi del TRIBUNALE di LARINO;

udito l’avvocato DE NOTARIIS Giovanni;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/12/2010 dal Consigliere Dott. AMOROSO Giovanni;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott.

APICE Umberto, il quale chiede che venga rigettato il ricorso e

dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con due distinti ricorsi al tribunale di Larino in funzione di giudice del lavoro, rispettivamente del 14 novembre 2008 e dell’8 gennaio 2009, alcuni dipendenti della Asl n. (OMISSIS) Basso Molise, trascritti in epigrafe come controricorrenti (rispettivamente A. M. ed altri, nonchè M.A.M. ed altri) in servizio presso diversi ospedali della Regione come dirigenti dell’area sanitaria professionale, tecnica ed amministrativa, lamentavano di aver avuto a titolo di retribuzione di risultato per vari anni somme inferiori al dovuto, a causa dell’errata determinazione da parte della A.S.L. dell’apposito Fondo destinato annualmente a remunerare l’anzidetta voce accessoria della retribuzione (costituito dall’ASL in base alle quote per il pagamento delle ex incentivazioni e prestazioni in plus orario effettivamente corrisposte, anzichè sulla base delle quote storiche spettanti di cui all’art. 61 del CCNL dirigenza s.s.n., come autenticamente interpretato dalle parti stipulanti con apposito accordo del 3 maggio 2001).

Chiedevano quindi, previo accertamento del loro diritto alla ricostituzione del Fondo per la retribuzione di risultato in relazione agli anni 1999-2003, di accertare il loro diritto alla distribuzione del Fondo ex art. 61, comma 2, lett. a), del CCNL 1994- 97 per il personale non medico con qualifica dirigenziale del servizio sanitario nazionale, come ricostituito e quantificato nelle quote storiche originariamente determinate per la fascia B, ai sensi del D.P.R. n. 384 del 1990, artt. 57 e seg., applicati immediatamente prima del passaggio al nuovo sistema della retribuzione di risultato con la decurtazione della percentuale prevista dalla L. n. 537 del 1993, art. 8, comma 3, e con incrementi del Fondo che analiticamente indicavano in relazione ai vari anni dal 1999 in poi.

La ASL contestava la pretesa attorea, negando la giurisdizione del giudice adito e, nel merito, chiedendo il rigetto delle domande.

2. In pendenza del giudizio di primo grado, con ricorso innanzi a questa Corte di cassazione, la ASL ha proposto distinte istanze di regolamento di giurisdizione, deducendo che il giudice ordinario adito sarebbe privo di giurisdizione in quanto le domande, pur riferite agli anni dal 1999 al 2003, presuppongono una verifica giurisdizionale circa la legittimità degli atti, precedenti il 30 giugno 1998, con i quali la ASL ha proceduto alla determinazione del Fondo per la retribuzione di risultato, verifica che invece competerebbe al giudice amministrativo ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7. Rileva la ASL, in particolare, che i dipendenti ricorrenti in primo grado chiedono che il giudice adito si pronunci (anche) sulla legittimità di contratti collettivi (D.P.R. n. 270 del 1987, D.P.R. n. 384 del 1983, D.P.R. n. 384 del 1990;

accordo regionale n. 18 del 1991; contratto collettivo 5.12.1996, ed altri), nonchè di atti deliberativi amministrativi con sottostanti accordi sindacali, tutti precedenti la data di devoluzione al giudice ordinario del contenzioso sulle controversie di pubblico impiego privatizzato.

3. Hanno resistito con controricorso gli intimati sottolineando che le pretese azionale nei giudizi a quibus sono relative a retribuzioni maturate successivamente al 30 giugno 1998.

4. La A.S.L. ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c., nonchè la sentenza del 15 dicembre 2009 – 7 aprile 2010 con cui il tribunale di Larino ha accolto le domande proposte dai ricorrenti con il primo dei due menzionati ricorsi; sentenza questa appellata dall’A.S.L. ricorrente.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Vanno innanzi tutto riuniti i ricorsi per regolamento di giurisdizione stante la loro connessione oggetti va e parzialmente soggettiva.

2. Preliminarmente va ribadito (cfr. ex plurimis Cass., sez. un., 23 maggio 2005, n. 10703; 1 marzo 2006, n. 4508) che, qualora, proposto regolamento preventivo di giurisdizione, non sia disposta – ai sensi dell’art. 367 c.p.c. – la sospensione del processo pendente, la pronuncia sul regolamento non è preclusa dalla sentenza di primo grado, neppure se questa sia passata in giudicato, trattandosi di sentenza condizionata al riconoscimento della giurisdizione da parte di questa Corte di cassazione.

3. Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.

3.1. La questione posta dall’A.S.L. ricorrente si incentra nel quesito se sussista la giurisdizione del giudice ordinario – o, al contrario, quella del giudice amministrativo – in relazione alla domanda, proposta da alcuni dirigenti medici del s.s.n., di accertamento e condanna della A.S.L. datrice di lavoro al pagamento di differenze relative alla retribuzione di risultato per gli anni dal 1999 al 2003, differenze dovute in ragione della richiesta di rideterminazione del Fondo speciale relativo alla retribuzione di risultato, Fondo costituito presso la A.S.L. nella misura prevista da atti contrattuali collettivi ed amministrativi precedenti la data del 30 giugno 1998.

Ed infatti i ricorrenti nei giudizi a quibus, dipendenti della ASL n. (OMISSIS) Basso Molise, in servizio presso diversi ospedali della Regione come dirigenti dell’area sanitaria professionale, tecnica ed amministrativa, lamentano di avere percepito, a titolo di retribuzione di risultato, per vari anni somme inferiori al dovuto, a causa della errata determinazione da parte della A.S.L. dell’apposito Fondo destinato annualmente a remunerare l’anzidetta voce accessoria della retribuzione (costituito dall’A.S.L. in base alle quote per il pagamento delle ex incentivazioni e prestazioni in plus orario effettivamente corrisposte, anzichè sulla base delle quote storielle spettanti di cui all’art. 61 del c.c.n.l, dirigenza s.s.n., come autenticamente interpretato dalle parti stipulanti con apposito accordo del 3 maggio 200B. Gli stessi chiedono quindi, previo accertamento del loro diritto alla ricostituzione del Fondo per la retribuzione di risultato in relazione agli anni 1999 – 2003, di accertare il loro diritto alla distribuzione del Fondo ex art. 61, comma 2, lett. a), del c.c.n.l. 1994-1997 per il personale non medico con qualifica dirigenziale del servizio sanitario nazionale, come ricostituito e quantificato nelle quote storielle originariamente determinate per la fascia B, ai sensi del D.P.R. n. 384 del 1990, artt. 57 e ss., applicati immediatamente prima de passaggio al nuovo sistema della retribuzione di risultato con la decurtazione della percentuale prevista dalla L. n. 537 del 1993, art. 8, comma 3, e con incrementi del Fondo che analiticamente hanno indicato in relazione ai vari anni dal 1999 in poi.

La ASL, costituitasi in giudizio, ha contesta la pretesa attorea, eccependo in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e, in pendenza del giudizio dinanzi al Tribunale di Larino, ha presentato istanza di regolamento di giurisdizione, sostenendo che la competenza giurisdizionale spetterebbe al giudice amministrativo, in quanto le domande, pur riferite agli anni dal 1999 in poi, presuppongono una verifica giurisdizionale circa la legittimità degli atti, anteriori alla data del 30 giugno 1998 (discrimine temporale della nuova disciplina sul riparto di giurisdizione riguardante l’impiego pubblico), con i quali la A.S.L. ha proceduto alla determinazione del Fondo per la retribuzione di risultato, verifica che invece competerebbe al giudice amministrativo ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7.

3.2. La questione ora sottoposta a queste Sezioni Unite riguarda quindi la sussistenza o meno della giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla domanda, proposta da alcuni dirigenti medici del s. s. n., di accertamento e condanna della ASL, datrice di lavoro al pagamento di differenze relative alla retribuzione di risultato per gli anni dal 1999 al 2003, differenze dovute in ragione della richiesta rideterminazione del Fondo speciale relativo alla retribuzione di risultato (Fondo costituito presso la ASL nella misura prevista da atti contrattuali collettivi ed amministrativi precedenti il 30 giugno 1998).

3.3. Deve ribadirsi in proposito che, ai fini del trasferimento al giudice ordinario delle controversie di pubblico impiego privatizzato, l’art. 45, comma 17, pone il discrimine temporale tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa con riferimento non all’arco temporale di riferimento degli effetti di un atto giuridico o al momento di instaurazione della controversia, ma al dato storico costituito dall’avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze – così come posti a base della pretesa avanzata – in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta controversia (Cass., sez. un., 11 giugno 2001 n. 7856; 30 gennaio 2003 n. 1511; 19 agosto 2003 n. 12097).

E’ vero che, ove la lesione alla posizione giuridica dedotta in causa abbia origine da un comportamento della p.a. caratterizzato da permanenza, occorre avere riguardo al momento della realizzazione del fatto dannoso e, quindi, al momento della cessazione della permanenza, con la conseguenza che la possibilità di declaratoria della residuale giurisdizione amministrativa è limitata ai soli casi in cui tale cessazione sia anteriore al 30 giugno 1998 (Cass., sez. un., 4 marzo 2004 n. 4430; 22 dicembre 2004 n. 23739). Ma, al fine della individuazione delle questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998, il D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 45, comma 17, (ora D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 6) impone di avere riguardo al momento in cui può ritenersi verificata la asserita lesione dell’interesse dell’impiegato (Cass., sez. un., 6 luglio 2005 n. 14206).

In particolare questa Corte ha ritenuto la giurisdizione del giudice ordinario in fattispecie similari a quelle attualmente in esame, allorchè, trattandosi della distribuzione di un Fondo incentivante previsto dalla contrattazione collettiva, si è dato rilievo, ai fini del discrimine temporale, all’atto con cui si era provveduto all’erogazione delle somme relative al suddetto Fondo, pur all’esito di una procedura in cui, in epoca anteriore al 30 giugno 1998, erano intervenuti altri atti preparatori (Cass., sez. un., 7 luglio 2005 n. 14258); ovvero, trattandosi di un pretesa concernente spettanze retributive, si è ritenuto che ciò che rileva è il periodo di maturazione delle spettanze, indipendentemente dalle date di compimento degli atti di gestione del rapporto (Cass., sez. un., 30 ottobre 2008 n. 26018).

Pertanto, deve ritenersi infondata la prospettazione dell’A.S.L. ricorrente che assume sussistere la giurisdizione del giudice amministrativo in ragione dell’epoca di atti, collettivi ed amministrativi, di conformazione del Fondo in questione, che si collocano anteriormente alla data del 30 giugno 1998. Ciò che rileva è il momento successivi) a tale data (come è pacifico tra le parti) – in cui è sorto il credito retributivo, la cui quantificazione è controversa tra le parti. I ricorrenti in primo grado hanno infatti posto a base delle loro domande dinanzi al Tribunale di Larino il fatto che la A.S.L. abbia erogato, negli anni dal 1999 al 2003, una retribuzione di risultato inferiore a quella dovuta per le prestazioni da essi rese in detto periodo, avendo costituito il relativo Fondo in maniera non conforme alle previsioni della contrattazione collettiva, in tal modo venendosi a collocare in un arco temporale successivo al 30 giugno 1998 il fatto materiale (i.e.

inadempimento contrattuale) che ha determinato la lesione de diritto soggettivo alla giusta retribuzione, in quanto l’inadempimento dedotto costituito dalla corresponsione di somme inferiori al dovuto è indubbiamente riferito a un periodo successivo al 30giugno 1998.

4. Va pertanto dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere di entrambe le controversie proposte innanzi al tribunale di Larino.

Alla soccombenza consegue la condanna dell’A.S.L. ricorrente al pagamento delle spese processuali di questi giudizi di cassazione nella misura liquidata in dispositivo nello stesso importo in favore sia dei controcorrenti del primo ricorso ( A.M. ed altri), che dei controricorrenti del secondo ricorso ( M.A.M. ed altri).

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, riunisce i ricorsi; dichiara la giurisdizione del giudice ordinario; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questi giudizi di cassazione liquidate in Euro 200,00 (duecento) per esborsi oltre Euro 3.000,00 (tremila) per onorario d’avvocato ed oltre IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2011

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