Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10531 del 03/06/2020

Cassazione civile sez. lav., 03/06/2020, (ud. 30/04/2019, dep. 03/06/2020), n.10531

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8827-2016 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

A.F.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 6428/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 01/10/2015 r.g.n. 9634/2011.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata in data 1.10.2015, la Corte di Appello di Roma, in riforma della pronunzia del Tribunale della stessa sede n. 9640/2011, ha dichiarato la nullità del termine apposto al contratto stipulato tra Poste Italiane S.p.A. e A.F. relativamente al periodo 21.5.2002-30.6.2002, per “esigenze tecniche, organizzative e produttive anche di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi nonchè all’attuazione delle previsioni di cui agli accordi del (OMISSIS)”, nonchè la prosecuzione giuridica del rapporto, riconosciuto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data dal 21.5.2002 ed ancora in atto, ed il diritto al risarcimento del danno pari a cinque mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto percepita, oltre accessori dalla pronunzia di appello al saldo;

che avverso tale sentenza Poste Italiane S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi;

che A.F. non ha svolto attività difensiva;

che il P.G. non ha formulato richieste.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il ricorso, si censura: 1) la violazione e falsa applicazione dell’art. 1372 c.c., comma 1, artt. 1175,1375,2697, 1427 e 1431 c.c. e art. 100 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte territoriale totalmente omesso di pronunziare in merito alla reiterata eccezione di scioglimento del rapporto per mutuo consenso; 2) la violazione e falsa applicazione, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 4, comma 2; art. 2697 c.c.; artt. 115,116, 244 e 253 c.p.c., e art. 421 c.p.c., comma 2, assumendosi che la Corte territoriale avrebbe erroneamente invertito l’onere della prova non tenendo conto del mutato quadro normativo di riferimento alla luce del quale il datore di lavoro sarebbe ormai esonerato da ogni onere probatorio circa le ragioni che avevano indotto le parti alla stipula di un contratto a termine, essendo ciò limitato esclusivamente alle esigenze legittimanti la eventuale proroga dello stesso; al riguardo, si sostiene, comunque, che la sussistenza delle esigenze organizzative poste a fondamento del contratto a termine de quo era dimostrata attraverso il richiamo per relationem al contenuto degli Accordi aziendali indicati nella clausola appositiva del termine; si lamenta, inoltre che, quand’anche avesse dovuto ritenersi gravata essa società del relativo onere probatorio, la Corte erroneamente non aveva ritenuto meritevole di accoglimento la richiesta di prova orale formulata dalla società medesima omettendo di fare ricorso ai poteri officiosi in materia di ammissione della prova; 3) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 115,116,253, 420 e 421 c.p.c., e si lamenta ulteriormente che i giudici di merito non abbiano ammesso la prova orale addotta dalla società e tesa a dimostrare la particolare incidenza dei processi di mobilità del personale in azienda nel periodo di cui si tratta ed altresì che non abbia attivato i propri poteri d’ufficio in ordine all’ammissione di altri mezzi di prova;

che il primo motivo non è fondato, in quanto la Corte distrettuale fatto corretta applicazione dei principi che questa Suprema Corte ha indicato relativamente alla risoluzione del contratto per “mutuo consenso” (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 4224/2019; 20605/2014; 11262/2013; 5887/2011, 23319/2010, 26935/2008, 20390/2007, 23554/2004) ed ha osservato che, come in più occasioni, precisato in sede di legittimità, “affinchè possa configurarsi una risoluzione del rapporto per mutuo consenso, è necessario che sia accertata – sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine, nonchè del comportamento tenuto dalle parti e di eventuali circostanze significative – una chiara e certa comune volontà delle stesse parti di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo. La mera inerzia del lavoratore dopo la scadenza del contratto a termine, quindi, è di per sè insufficiente a ritenere sussistente una risoluzione del rapporto per mutuo consenso, mentre grava sul datore di lavoro, che eccepisca tale risoluzione, l’onere di provare le circostanze dalle quali possa ricavarsi la volontà chiara e certa delle parti di volere porre fine ad ogni rapporto di lavoro”; e, con una motivazione del tutto condivisibile – basata, appunto, sulla constatazione della insufficienza del solo computo degli anni trascorsi tra la conclusione del contratto e la notifica del ricorso introduttivo del giudizio (poco meno di quattro anni: v., in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata) – ha reputato che la condotta tenuta dalla lavoratrice, fosse incompatibile, sotto il profilo obiettivo, con la volontà di concludere il rapporto di lavoro di cui si tratta; che il secondo ed terzo motivo – da esaminare congiuntamente per ragioni di connessione – non sono fondati, poichè, come condivisibilmente osservato dai giudici di seconda istanza, conformemente agli ormai consolidati arresti giurisprudenziali di questa Corte (cfr., per tutte, Cass., Sez. lav., n. 16702/2010), dagli Accordi indicati nel contratto ed esaminati nella sentenza impugnata (v. pag. 5), si desume esclusivamente l’attivazione, nel periodo dagli stessi considerato e nell’ambito del processo di ristrutturazione in atto, di processi di mobilità all’interno dell’azienda al fine di riequilibrare la distribuzione su tutto il territorio nazionale, restando invece del tutto generiche e sguarnite di elementi delibatori le ragioni giustificatrici dell’apposizione del termine al contratto di cui si tratta;

che, inoltre, stabilito che l’onere della prova è a carico del datore di lavoro, è ius receptum che il mancato accoglimento di un’istanza di ammissione di mezzo istruttorio o la dedotta errata valutazione di un documento o di risultanze probatorie o processuali denunciabile in sede di legittimità – peraltro nel rispetto del principio di specificità dei motivi del ricorso per cassazione, come definito da Cass., S.U. n. 22726/2011 – deve riguardare specifiche circostanze oggetto della prova e del contenuto del documento trascurato o erroneamente interpretato dal giudice di merito, sulle quali il giudice di legittimità può esercitare il controllo della decisività dei fatti da provare e, quindi, delle prove stesse (arg. ex Cass. nn. 21486/2011; 17915/2010); nella specie, il capitolo di prova cui la società ricorrente fa riferimento non è stato ammesso stante la sua genericità ed inidoneità allo scopo di spiegare le ragioni della necessità di apporre il termine di durata al contratto stipulato, sicchè la contestazione finisce per risolversi nella inammissibile prospettazione di un preteso migliore e più appagante coordinamento dei dati acquisiti;

che quanto, infine, alla censura relativa alla mancata attivazione dei poteri di ufficio in materia di prova da parte dei giudici, si rileva che la società non specifica se in proposito abbia tempestivamente invocato tale esercizio, con la necessaria indicazione dell’oggetto possibile degli stessi (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 22534/2014; 6023/2009); ciò, anche in palese violazione del principio di autosufficienza del ricorso (tra le molte, Cass. ord. n. 10376/2016); al riguardo, deve, inoltre, richiamarsi l’insegnamento giurisprudenziale secondo cui il mancato esercizio dei poteri istruttori del giudice, anche in difetto di espressa motivazione sul punto, non è sindacabile in sede di legittimità se non si traduce in un vizio di illogicità della sentenza: vizio non ravvisabile nel caso de quo;

che, per le considerazioni innanzi svolte, il ricorso va rigettato; che nulla va disposto in ordine alle spese del giudizio di legittimità, poichè A.F. non ha svolto attività difensiva;

che, avuto riguardo, infine, all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 30 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2020

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