Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10530 del 21/04/2021

Cassazione civile sez. I, 21/04/2021, (ud. 17/11/2020, dep. 21/04/2021), n.10530

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12299/2019 proposto da:

E.M., elettivamente domiciliato in Milano, via Carlo

Pisacane n. 10, presso lo studio dell’avv. A. Egidi, che lo

rappresenta e difende, come da procura in atti.

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’Interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 109/2019 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 20/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/11/2020 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La Corte d’appello di Perugia ha respinto il gravame proposto da E.M., cittadino (OMISSIS), avverso l’ordinanza del Tribunale di Perugia chef confermando il provvedimento della competente Commissione territoriale, aveva negato alla richiedente il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

Il ricorrente, ha riferito di aver svolto, nel proprio paese, l’attività di autista di autobus e di aver accompagnato persone che facevano campagna elettorale per il partito (OMISSIS) le quali lo volevano coinvolgere, contro la sua volontà, in brogli elettorali; il ricorrente dichiarava, altresì, di aver raggiunto la Libia prima d’imbarcarsi per l’Italia.

A sostegno della propria decisione di rigetto, la Corte distrettuale ha ritenuto la narrazione non credibile, in quanto il ricorrente non aveva fornito un racconto plausibile e coerente, ritenendo i fatti generici e scarsamente circostanziati. La medesima Corte ha ritenuto che non sussistessero i presupposti di nessuna delle protezioni richieste, perchè non risultava prospettato alcun timore di persecuzione, nè erano stati allegati pericoli collegati a uno stato di conflitto armato. La Corte d’appello non riconosceva neppure la protezione umanitaria, per l’assenza di situazioni di vulnerabilità.

Contro la sentenza della medesima Corte d’Appello è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente censura la decisione della Corte d’appello per nullità della sentenza per insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine all’onere probatorio, sia in riferimento alla richiesta di protezione sussidiaria che in riferimento alla richiesta di protezione umanitaria.

Il motivo è inammissibile, sia in riferimento alla protezione sussidiaria, perchè solleva censure di merito non consentite nel presente giudizio di legittimità, che in riferimento alla protezione umanitaria, perchè la censura è generica e aspecifica, avendo la Corte d’appello esaminato la domanda e sufficientemente motivato sul rigetto della richiesta.

La mancata costituzione dell’amministrazione intimata, esonera il Collegio dal provvedere sulle spese.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2021

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