Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10530 del 20/05/2016


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 10530 Anno 2016
Presidente: SALVAGO SALVATORE
Relatore: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.

SENTENZA
sul ricorso 4589-2011 proposto da:
MAZZI IMPRESA GENERALE COSTRUZIONI S.P.A., in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5,
presso l’avvocato LUIGI MANZI, che la rappresenta e

difencìe

Data pubblicazione: 20/05/2016

unitamente all’avvocato DONATELLA GOBBI,

giusta pLocurd 8 margine del ricorso;

ricoxzente

contro

GABRIELLI EVIO (c.f. GBRVEI26C08F918N), elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 5, presso l’avvocato

1

GUIDO FRANCESCO ROMANELLI, che lo rappresenta e
difende, giusta procura a margine del controricorso;
ANAS, in persona del legale rappreRentante pro
tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende ope legis;
controrícorrenti

avverso la sentenza n. 584/2010 della CORTE D’APPELLO
di BRESCIA, depositata il 21/06/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 27/04/2016 dal Consigliere Dott. MARIA
GIOVANNA C. SAMBITO;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato ANDREA REGGIO
D’ACI, con delega orale avv. MANZI, che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso;
udito, per il controricorrente GABRIELLI, l’Avvocato
GUIDO FRANCESCO ROMANELLI che ha chiesto il rigetto
del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per

l’accoglimento del primo motivo di ricorso e per
l’assorbimento del secondo motivo.

2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

2010 determinò l’indennità dovuta ad Evio Gabrielli per
i
l’occupazione temporanea di un terreno di sua proprietà per la
realizzazione della variante della SS 236 “Goitese”,
irreversibilmente trasformato, in assenza di tempestivo decreto di
espropriazione. La Corte, per quanto d’interesse, ordinò alla
S.p.A. Mazzi Impresa Generale Costruzioni, ritenuta dotata di
legittimazione passiva per esser stata delegata dall’ANAS a
gestire, anche in via contenziosa, le questioni di natura
economica in nome e per conto dell’Azienda stessa, di depositare
l’indennità di occupazione pari ad E 16.889,43 semprecchè
l’impresa non avesse adempiuto all’ordinanza emessa dal
Presidente del Tribunale di Mantova di deposito della maggior
somma, determinata dalla CPE. Nel regolare le spese di lite, la
Corte di Brescia condannò la Mazzi al pagamento integrale di
quelle sostenute dall’ANAS.
Per la cassazione della sentenza, l’impresa Mazzi ha
proposto ricorso per due motivi, illustrati da memoria; cui hanno
resistito l’ANAS S.p.A. ed Evio Gabrielli con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, deducendo la violazione degli artt.
15, 16, 19 e 20 della L. n. 865 del 1971, 1703 cc e dei principi in
tema di mandato, la ricorrente censura la sentenza impugnata per

La Corte d’Appello di Brescia, con sentenza del 19 maggio

aver escluso la legittimazione passiva dell’ANAS nel giudizio
rivolto dal proprietario al conseguimento del credito indennitario.
La giurisprudenza di legittimità citata dalla Corte territoriale,

del contratto d’appalto, essa impresa era stata delegata al
compimento di tutte le procedure espropriative, senza il
conferimento del relativo potere ed in rappresentanza dell’ANAS,
in cui favore era stato pronunciato il decreto di espropriazione.
2. Il motivo è fondato. Premesso che il procedimento
espropriativo è disciplinato dalla L. n. 865 del 1971, per essere la
dichiarazione di p.u. del maggio 1993, antecedente la data di
entrata in vigore del dPR n. 327 del 2001 (il cui art. 54 è, dunque,
erroneamente invocato dal Gabrielli), va osservato che, secondo
la costante giurisprudenza di questa Corte, l’individuazione del
soggetto tenuto al pagamento dell’indennità, e, quindi,
passivamente legittimato nel giudizio promosso dall’espropriato
volto alla determinazione dell’indennità medesima, o
d’opposizione avverso la stima, va effettuata con esclusivo
riferimento al decreto di espropriazione, in base alla persona in
cui favore esso risulta adottato. Ciò anche nell’ipotesi di concorso
di più enti nell’attuazione dell’opera pubblica, dovendosi anche
allora, nei rapporti esterni verso l’espropriato -ed
indipendentemente dai rapporti interni tra i vari enti che rilevano
solo ai fini dell’eventuale rivalsa dell’uno verso l’altro- aversi
riguardo al soggetto che nel provvedimento ablatorio risulta

2

prosegue la ricorrente, è stata travisata, tenuto conto che, in forza

beneficiario dell’espropriazione, salvo che dal decreto stesso non
emerga che ad altro ente, in virtù di legge o di atti amministrativi
e mediante figure sostitutive a rilevanza esterna (delegazione

stato conferito il potere ed il compito di procedere
all’acquisizione delle aree occorrenti e di promuovere e curare
direttamente, agendo in nome proprio, le necessarie procedure
espropriative, ed addossati i relativi oneri (cfr. Cass. n. 6959 del
1997; n. 5566 del 1999; n. 17679 del 2010; n, 25862 del 2011;
12541 del 2012; 1242 del 2013). 3. In ogni altro caso a nulla
rileva che gli atti ablativi siano delegati dall’amministrazione
espropriante ad istituti, a cooperative o alla stessa impresa
appaltatrice, incaricati della realizzazione dell’opera pubblica,
posto che, la loro attività a rilevanza esterna, si esaurisce nel
compimento, in nome e per conto del soggetto delegante, degli
atti necessari a conseguire il provvedimento ablatorio (materiale
occupazione del fondo, offerta dell’indennità, eventuale
anticipazione delle somme ecc.) che risulta perciò riferibile
all’ente beneficiario dell’espropriazione (cfr. Cass. n. 17679 del
2010; n. 19048 del 2008; 12153 n. 2007; 539 del 2004; 9097 del
2003; 6367 del 2001). 4. Resta da aggiungere che, salvo il caso
della concessione traslativa, in cui una legge espressamente
autorizzi l’affidamento dell’opera e delle relative espropriazioni e
ponga a suo carico l’onere degli obblighi indennitari, in cui la
legittimazione compete al concessionario, l’accollo degli obblighi

3

amministrativa, affidamento improprio, sostituzione e simili) sia

indennitari può essere utilmente invocato purché non sia rimasto
fatto interno tra espropriante ed affidatario, e quest’ultimo
nell’attività che lo abbia portato in contatto con il soggetto

titolare delle relative obbligazioni, oltre che investito
dell’esercizio del potere espropriativo (Cass. 6807/2007;
25544/2006; 464/2006; 821/2004); nei confronti del proprietario
la responsabilità dell’affidatario può al più aggiungersi a quella
del concedente quale che sia il contenuto della delega conferita a
quest’ultimo, nonché delle pattuizioni tra detti soggetti intercorse
(Cass. sez. un. 6769/2009).
5. L’impugnata sentenza, che ha ritenuto legittimata in via
esclusiva l’impresa in ragione dei patti contenuti nel contratto
d’appalto (tale è qualificato) è incorsa nel denunciato vizio e va,
in conseguenza, cassata, con rinvio alla Corte d’Appello di
Brescia, restando assorbito l’esame del secondo motivo, col quale
è stata dedotta la violazione degli artt. 116 e 91 cpc, e vizio di
motivazione, per avere i giudici d’appello ordinato, con
motivazione perplessa, il deposito dell’indennità di occupazione,
quando constava ex actis l’avvenuto deposito della maggior
somma quantificata dalla CPE, e per averla, inoltre, condannata al
pagamento delle spese del giudizio.
6. La Corte del rinvio, che si designa in quella di Brescia in
diversa composizione, liquiderà anche le spese del presente
giudizio di legittimità.

4

passivo dell’esproprio, si sia correttamente manifestato come

PQM
La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo,
cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Brescia,

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2016.

in diversa composizione.

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