Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10530 del 13/05/2011

Cassazione civile sez. un., 13/05/2011, (ud. 14/12/2010, dep. 13/05/2011), n.10530

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino – Primo Presidente f.f. –

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente di Sezione –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIONE Luigi – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 27644-2009 proposto da:

B.M.P. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA STOPPANI 1, presso lo studio dell’avvocato SCUDERI ANDREA,

che la rappresenta e difende, per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.M. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA PORTUENSE 104, presso la sig.ra ANTONIA DE ANGELIS,

rappresentata e difesa dagli avvocati BUSCEMI SALVATORE, ROMEO

CARMELO, per delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

AZIENDA OSPEDALIERA CANNIZZARO DI CATANIA, CA.CA.,

ASSESSORATO REGIONALE PER LA SANITA’ DELLA REGIONE SICILIANA;

– intimati –

avverso la decisione n. 766/2009 del CONSIGLIO DI GIUSTIZIA

AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA – PALERMO, depositata il

14/09/2009;

udito l’avvocato ROMEO Carmelo;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/12/2010 dal Consigliere Dott. AMOROSO Giovanni;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Maria, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana con sentenza n. 766/09 del 26 novembre 2008 – 14 settembre 2009 ha accolto l’appello proposto da C.M. avverso la sentenza del TAR che – in una controversia avente ad oggetto una selezione concorsuale a posti di dirigente amministrativo di ASL – aveva accolto il ricorso di B.M.P., riconoscendo che essa rientrava nella categoria dei dipendenti riservatari dei posti di dirigente amministrativo.

Con ricorso iscritto al n.r.g. 27644/09, proposto ai sensi dell’art. 362 c.p.c., comma 1, B.M.P. ha impugnato per cassazione tale decisione del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana.

Ha resistito con controricorso C.M., appellante principale avverso la sentenza del TAR, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Non hanno svolto difesa alcuna le altre parti intimate: la Regione Siciliana, l’Azienda Ospedaliera “Cannizzaro” di Catania e Ca.

C..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso, con cui la ricorrente contesta la giurisdizione del giudice amministrativo, è inammissibile.

Va rilevato che la B. deduce il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a beneficio del giudice ordinario. Però, come attestato dalla stessa sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana e come ammesso dalla odierna ricorrente, la B. non aveva proposto appello incidentale per motivi afferenti la giurisdizione ma per ragioni afferenti il merito della questione. Nè l’appellante principale ha posto la questione di giurisdizione.

Si è determinata dunque una preclusione a proporre in questa sede ragioni che non sono state fatte valere in primo grado (la B. era essa stessa ricorrente vittoriosa innanzi al TAR) nè in sede di appello.

Infatti le sezioni unite di questa corte (Cass., sez. un., 9 ottobre 2008, n. 24883), innovando la giurisprudenza sul punto, hanno affermato che: a) il difetto di giurisdizione può essere eccepito dalle parti anche dopo la scadenza del termine previsto dall’art. 38 c.p.c. (non oltre la prima udienza di trattazione), fino a quando la causa non sia stata decisa nel merito in primo grado; b) la sentenza di primo grado di merito può sempre essere impugnata per difetto di giurisdizione; c) le sentenze di appello sono impugnabili per difetto di giurisdizione soltanto se sul punto non si sia tonnato il giudicato esplicito o implicito, operando la relativa preclusione anche per il giudice di legittimità; d) il giudice può rilevare anche d’ufficio il difetto di giurisdizione tino a quando sul punto non si sia formato il giudicato esplicito o implicito. In particolare – hanno precisato le Sezioni Unite – il giudicato implicito sulla giurisdizione può formarsi tutte le volte che la causa sia stata decisa nel merito, con esclusione per le sole decisioni che non contengano statuizioni che implicano l’affermazione della giurisdizione, come nel caso in cui l’unico tema dibattuto sia stato quello relativo all’ammissibilità della domanda o quando dalla motivazione della sentenza risulti che l’evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altra valutazione ed abbia indotto il giudice a decidere il merito “per sai tutti”, non rispettando la progressione logica stabilita dal legislatore per la trattazione delle questioni di rito rispetto a quelle di merito.

Quindi il giudicato implicito sulla giurisdizione rende inammissibile la censura dell’impugnata sentenza del giudice amministrativo per difetto di giurisdizione.

2. I ricorso è pertanto inammissibile.

Alla soccombenza consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali di questo giudizio di cassazione nella misura liquidata in dispositivo in favore della parte intimata costituita, C.M.. Non occorre invece provvedere sulle spese per le parti intimate non costituite.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, dichiara inammissibile il ricorso;

condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente C.M., delle spese di questo giudizio di cassazione liquidate in Euro 200,00 (duecento) per esborsi oltre Euro 2.000,00 (duemila) per onorario d’avvocato ed oltre IVA, CPA e spese generali.

Nulla sulle spese per la Regione Siciliana, per l’Azienda Ospedaliera “Cannizzaro” di Catania e Ca.Ca., intimate non costituite.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2011

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