Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10530 del 03/06/2020

Cassazione civile sez. lav., 03/06/2020, (ud. 30/04/2019, dep. 03/06/2020), n.10530

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3044-2016 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

EUROPA 190, (AREA LEGALE TERRITORIALE CENTRO DI POSTE ITALIANE),

presso lo studio dell’Avvocato ROSSANA CLAVELLI, che la rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

P.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI,

140, presso lo studio dell’avvocato PIETRO AMURA, che la rappresenta

e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2336/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 29/07/2015 R.G.N. 2459/2013.

Fatto

RILEVATO

che la Corte di Appello di Roma, con sentenza depositata il 29.7.2015, ha rigettato il gravame interposto da Poste Italiane S.p.A., nei confronti di P.S., avverso la pronunzia n. 18232/2012, resa in data 8.11.2012 dal Tribunale della stessa sede, che – pronunciandosi sul ricorso di Poste Italiane S.p.A., in riassunzione del giudizio di opposizione all’esecuzione iniziata dalla P. con atto di precetto notificato il 22.6.2010 e successivo pignoramento del 2.8.2010 – aveva dichiarato che l’opposta aveva titolo ad agire esecutivamente nei confronti della società in forza del predetto precetto, limitatamente alla somma già oggetto di assegnazione da parte del giudice dell’esecuzione con ordinanza del 21.3.2011, depositata in data 23.3.2011;

che per la cassazione della sentenza Poste Italiane S.p.A. ha proposto ricorso affidato a quattro motivi, cui la P. ha resistito con controricorso;

che sono state depositate memorie nell’interesse della lavoratrice;

che il P.G. non ha formulato richieste.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il ricorso, si censura: 1) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 615 c.p.c. in relazione all’art. 474 c.p.c., comma 1, “per l’inesistenza di un titolo alla base dell’esecuzione intrapresa da P.S.”, per avere la Corte di merito erroneamente ritenuto che potesse costituire titolo idoneo per il riconoscimento delle retribuzioni relative al periodo in contestazione – richieste dalla lavoratrice nell’atto di precetto, per l’importo di Euro 95.148,56 – la sentenza della Suprema Corte n. 14194/2009, che ha cassato la sentenza di appello, “confermando le statuizioni della sentenza di primo grado con cui è stata dichiarata la nullità del termine apposto al contratto stipulato tra le parti e la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dall’1.2.2000, con condanna della società datrice a riammettere in servizio la P. ed a corrispondere alla stessa le retribuzioni maturate dalla domanda giudiziale”; 2) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 615 c.p.c. in relazione all’art. 474 c.p.c., commi 1 e 2, “per difetto dei requisiti di certezza e liquidità del titolo posto a base dell’esecuzione”, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che il credito di cui si tratta fosse “liquido o di pronta e facile liquidazione, mentre l’eventuale erroneità o eccessività della somma precettata non influiva sulla esistenza e validità del titolo esecutivo e poteva essere corretta in sede di esecuzione, come correttamente ha ritenuto il Tribunale, il quale, sulla base della CTU contabile espletata dal Giudice dell’esecuzione, ha accertato il diritto dell’opposta ad agire esecutivamente limitatamente alla somma assegnata da quest’ultimo”; 3) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, commi 5 e 6, “in ordine alla misura del risarcimento del danno spettante alla controparte nel periodo 17.8.2005-19.11.2009”, per non avere i giudici di seconda istanza riconosciuto, in luogo delle retribuzioni assegnate dal giudice dell’esecuzione per il complessivo importo di Euro 99.429,62, la sola sanzione risarcitoria di cui alla citata L. n. 182 del 2010, art. 32, commi 5 e 6, come richiesto dalla società datrice; 4) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. “con riferimento all’omesso accertamento e detrazione del c.d. aliunde perceptum dalle retribuzioni”, nonchè dell’art. 2697 c.c. “con riferimento all’onere della prova”;

che i primi due motivi – da trattare congiuntamente per ragioni di connessione – non sono fondati, perchè la Corte territoriale è pervenuta alla decisione oggetto del presente giudizio uniformandosi agli ormai consolidati arresti giurisprudenziali di legittimità nella materia, del tutto condivisi da questo Collegio, che non ravvisa ragioni per discostarsene – ed ai quali, ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., fa espresso richiamo (cfr. Cass., SS.UU. n. 11066/2012 e, tra le molte, Cass. nn. 9488/2014; 23159/2014; 24635/2016; 14167/2017) -, secondo cui la sentenza che contiene la condanna generica al pagamento di un credito non specificamente determinato, ma determinabile anche con calcoli aritmetici, costituisce valido titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474 codice di rito: pertanto, l’accertamento contenuto nel provvedimento giudiziale addotto come titolo esecutivo può essere integrato attraverso l’apporto probatorio proveniente dalla parte istante, o da fonti normative, ovvero con semplici calcoli aritmetici effettuati sulla scorta di dati desumibili da atti e documenti prodotti in giudizio. Ed alla luce di tale consolidato orientamento, prive di fondamento appaiono le deduzioni della società ricorrente relativamente al fatto che la sentenza della Suprema Corte n. 14194/2009, di cui si è detto innanzi, non possa costituire un valido titolo esecutivo per richiedere le retribuzioni dal 17.8.2005 al 19.11.2009, relative ad un periodo successivo alla sentenza di primo grado confermata, non contenendo alcun riferimento alla dette retribuzioni; giacchè, lo si ribadisce, “Il titolo esecutivo giudiziale, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., comma 2, n. 1), non si esaurisce nel documento giudiziario in cui è consacrato l’obbligo da eseguire, in quanto è consentita l’interpretazione extratestuale del provvedimento sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato, purchè le relative questioni siano state trattate nel corso dello stesso e possano intendersi come ivi univocamente definite, essendo mancata, piuttosto, la concreta estrinsecazione della soluzione come operata nel dispositivo o perfino nel tenore stesso del titolo” (cfr. Cass. 14167/2017, cit.). Pertanto, correttamente, i giudici del gravame hanno ritenuto che il credito della P. fosse assistito dal requisito della liquidità (v., in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata), avendo esteso l’esame, a tal fine, oltre che al contenuto della sentenza del Tribunale, anche agli atti ritualmente formatisi o acquisiti nel relativo giudizio, conformemente, appunto, all’ormai consolidato orientamento relativo alla interpretazione extratestuale del titolo esecutivo sopra citato;

che il terzo motivo non è fondato, perchè, alla stregua degli arresti giurisprudenziali di questa Suprema Corte (cfr. Cass., SS.UU., n. 21621/2016; e, tra le molte, Cass. nn. 1844/2012; 16266/2011), la L. n. 183 del 2010 si applica ai rapporti pendenti, ad eccezione dei casi in cui si sia formato il giudicato relativamente al capo della sentenza con il quale erano state regolate le conseguenze risarcitorie; e, poichè non vi sono dubbi sul fatto che, nella fattispecie, sulla misura del risarcimento del danno parametrato alle retribuzioni dalla data del ricorso si sia formato il giudicato, la disposizione invocata dalla società ricorrente non può trovare applicazione in sede esecutiva;

che neppure il quarto motivo può essere accolto, in quanto la Corte di merito ha condivisibilmente sottolineato che la ricorrente “si è espressa in termini di mera eventualità in ordine alla sussistenza di attività lavorativa svolta dalla P. nel periodo di riferimento, tanto che ha chiesto al giudice di ordinare alla parte, ex art. 210 c.p.c., l’esibizione della documentazione fiscale al fine di verificare la circostanza” (v. pag. 2 della sentenza impugnata); richiesta cui, condivisibilmente, i giudici di merito non hanno dato seguito, in quanto meramente esplorativa e non suffragata da alcun elemento obiettivo; ed invero, “l’esibizione di documenti (nella specie, dichiarazione dei redditi della lavoratrice) non può essere chiesta a fini meramente esplorativi, allorquando neppure la parte istante deduca elementi sulla effettiva esistenza del documento e sul suo contenuto, per verificarne la rilevanza in giudizio; ciò, in quanto potrebbe determinarsi una protrazione della fase istruttoria priva di qualsiasi utilità, anche per la stessa parte istante, a danno del principio della ragionevole durata del processo” (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 31757/2018; 26943/2007);

che, per le considerazioni svolte innanzi, il ricorso deve essere respinto;

che le spese del giudizio di legittimità – liquidate come in dispositivo e da distrarre, ai sensi dell’art. 93 c.p.c., in favore del difensore della P., avv. Pietro Amura, dichiaratosi antistatario – seguono la soccombenza;

che, avuto riguardo, infine, all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, da distrarsi.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 30 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA