Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1053 del 17/01/2019

Cassazione civile sez. III, 17/01/2019, (ud. 20/07/2018, dep. 17/01/2019), n.1053

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 907-2016 proposto da:

C.A., + ALTRI OMESSI, elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA DOMENICO CHELINI 5, presso lo studio dell’avvocato MARCO

TORTORELLA, che li rappresenta e difende giuste procure in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE (OMISSIS), MINISTERO ISTRUZIONE

UNIVERSITA’ RICERCA (OMISSIS), PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI

MINISTERO DELLA SALUTE (OMISSIS), in persona dei rispettivi

rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li

rappresenta e difende per legge;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3289/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 28/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/07/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il dott. A.V. e gli altri medici indicati in epigrafe convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’istruzione, il Ministero della Salute e il Ministero dell’Economia, chiedendo che fosse riconosciuto il loro diritto a percepire un’adeguata rimunerazione in relazione all’avvenuta frequentazione di diversi corsi di specializzazione, ai sensi delle Direttive 75/363 e 82/76 CEE, tardivamente recepite nel nostro ordinamento.

Si costituirono in giudizio le Amministrazioni convenute, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e la prescrizione del diritto, e chiedendo nel merito il rigetto della domanda.

Il Tribunale dichiarò estinto per prescrizione il diritto fatto valere dagli attori.

2. La sentenza è stata impugnata dagli attori soccombenti e la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 28 maggio 2015, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha accolto la domanda dei dottori B.R., C.R. e Co.El., condannando le Amministrazioni convenute al pagamento, in favore di ciascuno di loro, della somma di Euro 20.141,82, mentre ha respinto la domanda del dott. A. e degli altri medici indicati in epigrafe, compensando per intero le spese dei due gradi di giudizio.

Ha osservato la Corte di merito, ai fini che qui rilevano, che i medici la cui domanda era stata rigettata non avevano diritto al risarcimento richiesto, perchè avevano cominciato a frequentare i corsi di specializzazione in data anteriore al 1 gennaio 1983; per cui, non essendo ancora sorto, a quella data, l’obbligo per lo Stato italiano di ricezione della normativa comunitaria suindicata, non era ravvisabile la responsabilità per il ritardato adempimento. Più specificamente, la sentenza ha rilevato che il dott. Co.Sa. si era iscritto nell’anno 1982 e che per lui, come per gli altri medici iscrittisi nell’anno 1982 o negli anni ad esso precedenti, il rigetto della domanda doveva essere confermato.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Roma propongono ricorso il dott. A. e gli altri medici indicati in epigrafe con unico atto affidato a due motivi.

Resistono la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’istruzione, il Ministero della salute e il Ministero dell’economia con un unico controricorso.

Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 4), violazione delle Direttive n. 362/75 e n. 82/76 CEE, nonchè degli artt. 5 e 189 del Trattato istitutivo della Comunità Europea, del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, art. 6, della L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11 e violazione dell’art. 112 c.p.c..

Osservano i ricorrenti che, come già riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, a partire dal 1 gennaio 1983 i vari ordinamenti statali avrebbero dovuto adeguarsi alle suindicate direttive, per cui da quel momento si configura l’inadempimento dello Stato, con conseguente insorgenza del diritto al relativo risarcimento.

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e ), violazione e falsa applicazione degli artt. 1223,1226,1227 e 2056 cod. civ., del D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, della L. n. 370 del 1999, art. 11nonchè omessa o insufficiente motivazione in ordine alla liquidazione del danno.

Si osserva che non si comprende per quale ragione la sentenza abbia omesso la liquidazione degli interessi compensativi, nonostante l’espressa richiesta avanzata in tal senso dai ricorrenti.

3. La questione sulla quale il Collegio è chiamato a pronunciarsi riguarda (primo motivo di ricorso) il diritto alla percezione degli emolumenti fissati dalla legge – in particolare dalla L. n. 370 del 1999, art. 11 (Lire 13 milioni all’anno per il periodo che va dall’anno accademico 1983-1984 all’anno accademico 1990-1991) – per i c.d. medici specializzandi a cavallo, cioè quei medici che hanno frequentato e positivamente concluso uno dei corsi di specializzazione riconosciuti in sede Europea cominciando nel 1982 e terminando in data ovviamente successiva al 1 gennaio 1983. Problema, questo, già affrontato in sede di legittimità, con una giurisprudenza che ha conosciuto un interno dissenso; ciò in quanto, pacifica essendo l’impossibilità di configurare un inadempimento del legislatore nazionale prima del termine del 31 dicembre 1982 (fissato dall’art. 16 della direttiva 82/76/CEE), sussistevano dubbi circa la posizione dei medici il cui corso si collocava, come nel caso in esame, a cavallo di quella data, per i quali alcune pronunce hanno negato il diritto alla percezione della somma suindicata ed altre l’hanno, invece, riconosciuto.

Il dissenso interno alla giurisprudenza di questa Corte (cfr., sul punto, per tutte, le sentenze 10 luglio 2013, n. 17067, e 22 maggio 2015, n. 10612) ha dato luogo alla rimessione della questione alle Sezioni Unite le quali, con ordinanza interlocutoria 21 novembre 2016, n. 23581, hanno rimesso la relativa questione interpretativa alla Corte di giustizia dell’Unione Europea. Quest’ultima, con la sentenza 24 gennaio 2018 (nelle cause riunite C-616/16 e C-617/16) ha stabilito che l’art. 2, paragrafo 1, lett. c), l’art. 3, paragrafi 1 e 2, nonchè l’allegato della direttiva 75/363, come modificata dalla direttiva 82/76, devono essere interpretati nel senso che una remunerazione adeguata, ai sensi dell’allegato suddetto, per la formazione a tempo pieno e a tempo ridotto dei medici specialisti iniziata nel corso dell’anno 1982 e proseguita fino all’anno 1990 deve essere corrisposta per il periodo di tale formazione a partire dal 1 gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa.

Da ciò consegue che, alla luce dell’interpretazione proveniente dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea, coloro i quali hanno intrapreso il corso di specializzazione nell’anno 1982 e l’hanno terminato, a seconda della durata legale, tre, quattro o cinque anni dopo, hanno diritto agli emolumenti di cui alla L. n. 370 del 1999, art. 11 ma solo a decorrere dal 1 gennaio 1983. Le Sezioni Unite di questa Corte, tornando ad occuparsi della materia con la recentissima sentenza 18 luglio 2018, n. 19107, hanno interpretato il dictum della Corte Europea affermando che “occorre commisurare il risarcimento stesso (per la mancata percezione di una retribuzione adeguata) non all’intero periodo di durata del primo anno accademico di corso, bensì alla frazione temporale di esso successiva alla scadenza del termine di trasposizione della direttiva (31 dicembre 1982), a partire dalla quale si è verificato l’inadempimento”.

4. Così ricostruita la complessa situazione in esame, il ricorso è fondato nei limiti che si vanno a precisare.

Ritiene il Collegio che debbano essere diversificate le posizioni dei singoli ricorrenti. Ed infatti, come risulta dallo stesso contenuto del ricorso e come anche l’Avvocatura dello Stato ammette nella memoria di cui all’art. 378 cod. proc. civ., soltanto alcuni tra i ricorrenti hanno intrapreso il corso di specializzazione nell’anno 1982, mentre altri l’hanno frequentato a partire dagli anni 1979, 1980 e 1981. Ne consegue che soltanto per i primi deve essere riconosciuto il diritto a percepire la somma di cui alla L. n. 370 del 1999, art. 11 e soltanto a decorrere dal 1 gennaio 1983, con esclusione dei mesi del primo anno di corso che si collocano nel 1982, così come indicato dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea e dalle Sezioni Unite di questa Corte nelle citate pronunce; mentre tale diritto non sussiste per gli altri.

La Corte d’appello, al contrario, ha indebitamente uniformato le posizioni dei ricorrenti e – partendo dalla errata premessa secondo cui nessun diritto era sorto in favore di coloro i quali avevano cominciato a frequentare i corsi di specializzazione nel 1982 e, a maggior ragione, negli anni immediatamente precedenti – ha accolto la domanda dei dottori Co., C. e B., iscritti ai corsi negli anni 1984, 1987 e 1985, ed ha invece respinto senza distinzione quella degli odierni ricorrenti, previo stralcio delle relative posizioni.

Ritiene il Collegio, quindi, che vadano respinti i ricorsi dei dottori A., + ALTRI OMESSI; ciò in quanto i menzionati dottori hanno cominciato a frequentare i corsi di specializzazione negli anni 1978, 1979, 1980 e 1981.

E’ invece fondato il primo motivo di ricorso quanto ai ricorrenti che hanno cominciato a frequentare i corsi nel 1982, ossia i dottori An., + ALTRI OMESSI; a tutti costoro spettano gli emolumenti di cui alla L. n. 370 del 1999, art. 11 anche se soltanto a decorrere dal 1 gennaio 1983.

L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo, il cui contenuto appare, tra l’altro, inconferente, posto che si lamenta il mancato riconoscimento di interessi in presenza di una decisione di rigetto della domanda; nè è ipotizzabile che la censura sia riferita ai medici la cui domanda è stata accolta dalla Corte d’appello, posto che essi non risultano avere impugnato la decisione.

5. In conclusione, è rigettato il ricorso quanto ai medici suindicati, mentre è accolto quanto agli altri.

La sentenza impugnata è cassata in relazione e il giudizio è rinviato alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione personale, la quale deciderà attenendosi ai principi sopra indicati e provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

Il rigetto del ricorso per una parte dei ricorrenti comporta la necessità della liquidazione delle relative spese nei loro confronti, che vanno peraltro compensate in considerazione della complessità della questione e delle oscillazioni della giurisprudenza.

Sussistono tuttavia le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte di questi ultimi ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso proposto dai dottori A., + ALTRI OMESSI; cassa la sentenza impugnata in relazione e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione personale, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione; compensa integralmente le spese del giudizio di cassazione in relazione ai ricorrenti il cui ricorso è stato respinto.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte dei ricorrenti il cui ricorso è stato respinto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 20 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2019

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