Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1053 del 17/01/2011

Cassazione civile sez. VI, 17/01/2011, (ud. 25/11/2010, dep. 17/01/2011), n.1053

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 24289/2009 proposto da:

G.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE TRASTEVERE 244, presso lo studio dell’avvocato FASSARI

Claudio, che la rappresenta e difende, giusta procura ad litem in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA MONTE ZEBIO 37, presso lo studio dell’avvocato LUCIFERO

Fabrizio, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

FAZZALARI FRANCESCO, giusta mandato speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e contro

C.O., C.V.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1972/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

12/05/09, depositata l’08/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/11/2010 dal Consigliere Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

udito l’Avvocato Fassari Claudio, difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. PASQUALE PAOLO MARIA CICCOLO

che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

La Corte:

Fatto

PREMESSO IN FATTO

– Il 13 ottobre 2010 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

“1. – Con sentenza n. 1972/2009, depositata in data 8 luglio 2009, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza emessa in primo grado dal Tribunale, nella causa promossa da C.V., locatrice di alcuni appartamenti in (OMISSIS), contro G.L., vedova del conduttore avv. D.R. C., al quale gli appartamenti erano stati locali ad uso non abitativo.

L’attrice aveva chiesto la risoluzione del contratto per inadempimento ed il diniego alla G. del diritto di proseguire nel rapporto, dopo la morte del marito, con la condanna della stessa al pagamento dei canoni di locazione arretrati e non corrisposti.

Il Tribunale – pronunciando in contumacia della G. – ha escluso che questa avesse il diritto di succedere nel contratto di locazione ed ha rigettato le altre domande attrici, con la sentenza che la Corte di appello ha confermato.

Nel giudizio di appello è intervenuto il notaio C.P., subconduttore degli appartamenti, chiedendo anch’egli la conferma della sentenza impugnata.

Con atto notificato il 9 novembre 2009 la G. propone tre motivi di ricorso per cassazione.

Resiste il C. con controricorso.

C.V. non ha depositato difese.

1.- Con il primo motivo, denunciando violazione dell’art. 143 cod. proc. civ., e contraddittoria motivazione, ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., nn. 3, 4 e 5, la ricorrente lamenta che la Corte di appello abbia respinto la sua eccezione di nullità della notificazione dell’atto di citazione in primo grado, perchè eseguita ai sensi dell’art. 143 cod. proc. civ., pur essendo ben noto all’attrice che essa – quale presidente della Confederazione Nazionale Invalidi Civili – avrebbe potuto essere agevolmente reperita presso la sede della stessa, dove peraltro la stessa C. le aveva indirizzato la corrispondenza nel febbraio 2005; per di più essa aveva comunicato alla locatrice il testo della delibera assembleare che aveva discusso il cambio di sede dell’associazione da (OMISSIS) ad altro indirizzo, respingendo infine la proposta.

2.1.- Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 366 cod. proc. civ., n. 6.

La ricorrente non precisa se l’atto della cui notificazione si discute sia stato acquisito al procedimento e come e dove sia reperibile fra gli atti di causa, sì da consentire a questa Corte di valutarne validità ed efficacia, anche alla luce dei precedenti tentativi di notificazione andati a vuoto, che la sentenza impugnata ha menzionato allo scopo di motivare la sua decisione.

La ricorrente neppure menziona dove e come siano reperibili gli altri documenti e la corrispondenza da essa richiamati al fine di dimostrare che la controparte era a conoscenza del luogo in cui avrebbe potuto notificarle l’atto di citazione. Trattandosi degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda, le suddette indicazioni sono prescritte a pena di inammissibilità (cfr. Cass. Civ. Sez. 3^, ord. 12 dicembre 2008 n. 29279).

3.- Con il secondo motivo la ricorrente denuncia omessa, contraddittoria o insufficiente motivazione, nel capo in cui la sentenza impugnata le ha negato il diritto di subentrare nel contratto di locazione, affermando erroneamente che le unità immobiliari erano state locate all’avv. D.R. ad uso studio professionale, quindi per l’esercizio di attività a cui essa era estranea.

Assume che, al contrario, il contratto consentiva l’uso anche per attività diverse, fra cui quella di sede di associazioni, quali la Confederazione Invalidi da essa presieduta.

3.1.- Il motivo è anch’esso inammissibile sotto più di un profilo.

Esso mette in discussione l’interpretazione del contratto di locazione, cioè materia riservata alla discrezionale valutazione del giudice di merito, senza porre in evidenza vizi logici o giuridici interni al percorso logico e argomentativo mediante il quale la Corte di appello è pervenuta alla sua decisione, ma solo deducendo l’erronea interpretazione del testo contrattuale: testo che peraltro neppure viene riportato nel ricorso, che risulta così non autosufficiente sul punto (cfr. Cass, civ. 14 aprile 2003 n. 5886;

Cass. Civ. 3 marzo 2008 n. 5743, fra le tante).

Neppure viene indicato se e come il documento contenente il contratto sia reperibile fra gli atti di causa, in violazione anche qui dell’art. 366 cod. proc. civ., n. 6.

4.- Il terzo motivo – con cui la ricorrente lamenta violazione dell’art. 344 cod. proc. civ., e omessa motivazione in ordine alla sua eccezione di inammissibilità dell’intervento in appello del notaio C. – è parimenti inammissibile per difetto di autosufficienza.

La ricorrente non specifica, infatti, se e tramite quali atti essa abbia sottoposto al giudice di appello la questione di cui lamenta l’omesso esame, indicandone i termini nel ricorso, con la specificazione dell’atto difensivo e/o del verbale d’udienza nei quali la sua domanda sarebbe stata proposta (cfr. Cass. Civ. Sez. 2^, 24 novembre 2003 n. 17859).

5.- Propongo che il ricorso sia dichiarato inammissibile con procedimento in Camera di consiglio, ai sensi degli art. 375 e 380 bis cod. proc. civ.”. – La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e al difensore della ricorrente, unica parte costituita.

– Il P.M. non ha depositato conclusioni scritte.

– La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti prospettati dal relatore, che le argomentazioni difensive contenute nella memoria non valgono a disattendere.

La giurisprudenza citata dalla ricorrente è conforme a quella richiamata nella relazione, a cui il ricorso non si è uniformato, in quanto nè riproduce la relazione di notificazione di cui deduce la nullità, nè indica se e dove l’atto – come gli altri documenti da cui risulterebbe la conoscenza dell’indirizzo della destinataria – siano stati prodotti in giudizio e come siano reperibili fra gli atti di causa.

Neppure sono richiamate le clausole del contratto di locazione di cui si lamenta l’insufficiente od errata interpretazione ad opera della Corte di merito, la cui decisione appare congruamente e logicamente motivata.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Non essendosi costituita l’intimata non vi è luogo a pronuncia sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 25 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2011

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