Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10529 del 30/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 30/04/2010, (ud. 16/03/2010, dep. 30/04/2010), n.10529

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. D’AGOSATINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

Dott. BALLETTI Bruno – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 20518-2006 proposto da:

C.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

BERGAMO 3, presso lo studio dell’avvocato ANDREONI AMOS, che lo

rappresenta e difende, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.A.I.L – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144,

presso lo studio degli avvocati LA PECCERELLA LUIGI e FAVATA EMILIA,

giusta procura speciale atto notar CARLO FEDERICO TUCCARI di Roma del

26/07/06 rep. 71410;

– resistente con procura –

avverso la sentenza n. 713/2005 del TRIBUNALE di CHIETI, depositata

il 25/07/2005 r.g.n. 315/98;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/03/2010 dal Consigliere Dott. PIETRO CURZIO;

udito l’Avvocato SAVINA BOMBOI per delega AMOS ANDREONI;

udito l’Avvocato FAVATA EMILIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

C.V. chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale di Chieti, pubblicata il 25 luglio 2005, che accogliendo l’appello dell’INAIL, rigettò la domanda del C. al ripristino di una rendita da inabilità permanente.

Il ricorso consta di un unico motivo. L’INAIL, dopo aver depositato procura, ha partecipato alla discussione orale della causa.

Il ricorrente denunzia la violazione dell’art. 414 c.p.c., D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 137, comma 6, (t.u.).

Il problema è il seguente. Il lavoratore era titolare di una rendita da malattia professionale costituita nel 1975. A seguito di visita di revisione del (OMISSIS), l’INAIL azzerò la rendita con decorrenza dal dicembre 1994. Il lavoratore ha fatto ricorso al giudice e il pretore ha ripristinato la rendita, ritenendo decorso il termine di quindici anni per la revisione. Il Tribunale ha però accolto l’appello dell’INAIL, assumendo che la questione del consolidamento della rendita per essere trascorso il termine per la revisione, non è rilevabile d’ufficio ed è soggetta alle preclusioni del rito del lavoro. L’eccezione è stata pertanto ritenuta “inammissibile e non esaminabile” in quanto il lavoratore ricorrente l’ha sollevata solo in udienza di discussione.

Con il ricorso per cassazione si sostiene che, al contrario, la questione della decorrenza del termine per effettuare la revisione sia rilevabile anche d’ufficio.

La tesi è fondata.

L’art. 137, penultimo comma, cit. T.U., sugli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, stabilisce che l’ultima revisione “può aversi soltanto per modificazioni avvenute entro il termine di quindici anni dalla costituzione della rendita”. Il comma successivo aggiunge: “la relativa domanda deve essere proposta, a pena di decadenza, non oltre un anno dalla scadenza del termine di quindici anni di cui al comma precedente”.

Si è in presenza di una duplice previsione. La prima concerne la collocazione temporale delle modificazioni delle condizioni fisiche:

la norma precisa che tali modificazioni devono essere avvenute entro il termine di quindici anni dalla costituzione della rendita. La seconda concerne la domanda, che deve essere proposta dall’INAIL, a pena di decadenza, non oltre un anno dalla scadenza del termine di quindici anni.

L’INAIL, in base a questa normativa, può procedere a revisione a condizione che la modifica delle condizioni fisiche sia intervenuta nei quindici anni dalla costituzione della rendita e deve agire entro un anno dalla scadenza di tale termine.

Nell’applicare queste regole il giudice, deve, in ogni caso e prima di tutto, verificare la sussistenza degli elementi costitutivi del diritto dell’INAIL di procedere alla revisione. Tra questi elementi vi è quello di ordine temporale consistente nel fatto che le modifiche nelle condizioni psicofisiche del lavoratore devono essere avvenute entro quindici anni dalla costituzione della rendita.

Peraltro, poichè l’elemento temporale ha un chiaro valore costitutivo del diritto di procedere alla revisione, nel momento in cui il lavoratore ricorrente contesta il diritto dell’INAIL di revisionare la sua rendita, è l’Istituto che deve provare l’esistenza di tutti i fatti costitutivi del suo diritto di revisione.

Quanto osservato dal ricorrente in sede di discussione, non è pertanto una “eccezione”, ma la deduzione difensiva dell’assenza di un elemento costitutivo del diritto esercitato dall’INAIL. La consulenza tecnica svolta in giudizio ha accertato che le conseguenze invalidanti erano scese al disotto della soglia indennizzabile con decorrenza dalla visita di revisione dell’ottobre 1994 (cfr. sentenza, pag. 2-3) e la difesa del lavoratore ha rilevato che modificazioni avvenute in quell’epoca non rientravano nella previsione dell’art. 137, penultimo comma, cit. T.U.. Questo rilievo è una difesa e non è soggetto a preclusione o decadenza. In senso conforme, cfr. Sez. 50, sentenza n. 4843 del 07/03/2006 (Rv. 587569) e sentenza n. 7935 del 27/10/1987 (Rv. 455682).

Il ricorso pertanto deve essere accolto. La rendita deve essere ripristinata così come aveva stabilito il giudice di primo grado, la cui sentenza deve essere confermata anche in ordine alle spese.

Sussistono congrui motivi per la compensazione delle spese di appello, mentre le spese del giudizio di legittimità devono essere poste a carico dell’INAIL.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa e, decidendo nel merito, conferma la sentenza di primo grado anche per le spese. Compensa le spese di secondo grado. Condanna l’INAIL a rifondere al ricorrente le spese di legittimità, che liquida in Euro 10,00, nonchè 3.500,00 Euro per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2010

 

 

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