Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10529 del 21/04/2021

Cassazione civile sez. I, 21/04/2021, (ud. 17/11/2020, dep. 21/04/2021), n.10529

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11970/2019 proposto da:

O.S., elettivamente domiciliato in Roma Viale Angelico, 38,

presso lo studio dell’avvocato Maiorana Roberto, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’Interno, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma

Via Dei Portoghesi 12 Avvocatura Generale Dello Stato, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 83/2019 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 06/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/11/2020 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La Corte d’appello di Perugia ha respinto il gravame proposto da O.S., cittadino del (OMISSIS), avverso l’ordinanza del Tribunale di Perugia che confermando il provvedimento della competente Commissione territoriale aveva negato alti richiedente il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

Il ricorrente ha riferito di avere scoperto il suo orientamento omosessuale all’età di 15 anni e successivamente la sua prima relazione l’aveva avuta con un turista inglese di nome T.. Sorpreso dalla madre mentre consumava un rapporto intimo a casa dei suoi genitori, fu rinnegato dal padre che era un Iman e insultato e cacciato dalla propria famiglia.

A sostegno della propria decisione di rigetto, la Corte distrettuale ha ritenuto che la narrazione non fosse credibile, perchè era inverosimile che il ricorrente avesse incontrato l’amico a casa dei suoi familiari e non nell’alloggio del turista senza neppure chiudere la porta della stanza e senza riuscire a documentare la diffusione della notizia in tutti i media locali come affermato. Pertanto, la Corte distrettuale ha ritenuto che non sussistessero i presupposti di nessuna delle protezioni richieste, nè erano stati allegati pericoli collegati a uno stato di conflitto armato. La Corte d’appello non riconosceva neppure la protezione umanitaria, per l’assenza di condizioni di vulnerabilità. Contro la sentenza della medesima Corte d’Appello è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.

Il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente censura la decisione della Corte d’appello: (i) sotto un primo profilo, per errato e/o omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: la condizione di pericolosità e le situazioni di violenza generalizzata esistenti in Senegal; (ii) sotto un secondo profilo, per omesso/errato esame delle dichiarazioni rese dal ricorrente alla Commissione Territoriale e delle allegazioni portate in giudizio per la valutazione della condizione personale del richiedente, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. Omessa acquisizione di fonti informative attualizzate, omessa cooperazione istruttoria e omessa audizione; (iii) sotto un terzo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 e 14, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, perchè erroneamente, il Tribunale non aveva riconosciuto i presupposti, per la concessione della protezione sussidiaria, cui il ricorrente aveva diritto, in ragione delle attuali condizioni socio-politiche del paese d’origine. Omesso esame delle fonti informative e omessa applicazione dell’art. 10 Cost.; (iv) sotto un quarto profilo, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 2,3,4,5,6 e 14 e art. 8, nonchè difetto di motivazione e travisamento dei fatti, perchè la Corte d’appello aveva disconosciuto la presenza di rischi, in capo al ricorrente, in caso di rimpatrio, con motivazione apodittica e destituita di fondamento; (v) sotto un quinto profilo, per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, essendo vietata l’espulsione dello straniero che possa essere perseguitato nel paese d’origine o che ivi possa correre gravi rischi per le sue condizioni oggettive di vulnerabilità. Omessa applicazione dell’art. 10 Cost..

Il primo motivo è fondato con assorbimento dei restanti.

Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, “Nei giudizi di protezione internazionale l’esame officioso della situazione generale

esistente nel Paese di origine del cittadino straniero svolto dal giudice del merito deve essere specifico e dar conto delle fonti di informazione consultate. Ne consegue che incorre nella violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, oltre che nel vizio di motivazione apparente, la pronuncia che, nel prendere in considerazione la situazione generale esistente nel Paese di origine del cittadino straniero, si limiti a valutazioni solo generiche o comunque non individui le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte” (Cass. n. 11101/19).

Nel caso di specie, la Corte d’appello non cita alcuna fonte informativa a supporto della sua descrizione della situazione generale del Senegal, mentre, il ricorrente, in sede di ricorso, fonda le sue censure alla sentenza impugnata su precise fonti informative (v. pp. 14 e 15).

In accoglimento del primo motivo, assorbito i restanti, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Perugia, affinchè, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Perugia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2021

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