Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10529 del 13/05/2011

Cassazione civile sez. III, 13/05/2011, (ud. 16/03/2011, dep. 13/05/2011), n.10529

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 16369/2006 proposto da:

M.Z. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato IONADI Vincenzo con studio in

10138 TORINO VIA AVIGLIANA 19 giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

R.A.S. RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA’ S.P.A. quale società

incorporante della LAVORO & SICURTA’ S.P.A. (OMISSIS) in

persona

dei legali rappresentanti Dr. R.G. e D.ssa M.R.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo studio

dell’avvocato SPADAFORA Giorgio, che la rappresenta e difende giusta

delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

G.T.T. GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.P.A., ZINCO FOSFAT DI ALECI G. E

C. SAS IN LIQUIDAZIONE, ASSITALIA S.P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 731/2005 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

emessa il 28/1/2005, depositata il 05/05/2005, R.G.N. 2427/2002;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

16/03/2011 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

udito l’Avvocato MANGANIELLO ANTONIO per delega dell’Avvocato GIORGIO

SPADAFORA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I fatti di causa possono così ricostruirsi sulla base della sentenza impugnata.

M.Z. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Torino ATM – Azienda Torinese Mobilità, Lavoro e Sicurtà s.p.a., Assitalia s.p.a. e Zinco Fosfat s.a.s. chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti il (OMISSIS). Espose che quel giorno l’autobus n. (OMISSIS) dell’Azienda municipale, sulla quale ella viaggiava, era venuto a collisione con un veicolo di Zinco Fosfat e che, a seguito della brusca frenata del mezzo di trasporto, aveva subito lesioni personali.

I convenuti, a eccezione di Zinco Fosfat, si costituirono in giudizio, contestando la domanda.

Con sentenza del 4 aprile 2002 il giudice adito, ritenuta la esclusiva responsabilità del conducente del mezzo di Zinco Fosfat nella causazione del sinistro, condannò la predetta società nonchè la compagnia assicuratrice del veicolo, Lavoro e Sicurtà s.p.a., in solido tra loro, al pagamento in favore dell’attrice della complessiva somma di L. 5.723,71, oltre interessi e spese.

Proposto da M.Z. gravame al fine di contestare la quantificazione dei danni operata dal primo decidente, la Corte d’appello ha dichiarato Zinco Fosfat e Lavoro e Sicurtà s.p.a.

tenuti a corrispondere l’ulteriore somma di Euro 3.585,72.

Avverso detta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione M. Z., formulando tre motivi e notificando l’atto a Zinco Fosfat s.a.s. di Aleci G. e C. in liquidazione, Lavoro e Sicurtà s.p.a., G.T.T. – Gruppo Torinese Trasporti s.p.a. (già ATM Azienda Torinese Mobilità) e Assitalia Le Assicurazioni d’Italia s.p.a..

Solo Riunione Adriatica di Sicurtà s.p.a., incorporante Lavoro e Sicurtà s.p.a., ha resistito con controricorso, illustrato anche da memoria, mentre nessuna attività difensiva hanno svolto gli altri intimati.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 Col primo motivo l’impugnante lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 345 cod. proc. civ. e art. 24 Cost., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Le critiche si appuntano contro la mancata ammissione di nuovi documenti nel giudizio di gravame, in contrasto con gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità in punto di limitazione del divieto di cui all’art. 345 cod. proc. civ., alle sole prove costituende.

2 Il motivo è, per certi aspetti inammissibile, per altri infondato.

Con riferimento al regime processuale anteriore al D.Lgs. n. 40 del 2006, a integrare il requisito della cosiddetta autosufficienza dei motivi, sia che siano in gioco atti processuali, sia che vengano in rilievo documenti o prove orali di cui si lamenti la mancata ammissione, è assolutamente necessario che il contenuto dell’atto o della prova orale o documentale sia riprodotto o riassunto in ricorso: il ricorrente il quale si dolga della mancata ammissione di una istanza istruttoria ha cioè l’onere di indicare in modo adeguato e specifico il contenuto del mezzo non ammesso, dovendo mettere la Corte in grado di effettuare i suoi controlli, anche in ordine alla decisività del mezzo, sulla base delle sole deduzioni contenute nell’atto di impugnazione, senza indagini integrative (confr. Cass. civ., 23 marzo 2010, n. 6937; Cass. civ. 12 giugno 2008, n. 15808;

Cass. civ. 25 maggio 2007, n. 12239; Cass. civ. 5 maggio 2007, n. 13085).

3 A ciò aggiungasi che, contrariamente a quanto sostenuto dall’impugnante, è affermazione ormai consolidata nella giurisprudenza di questa Corte che il principio della inammissibilità di mezzi di prova nuovi nel giudizio di appello – e cioè dei mezzi la cui ammissione non sia stata richiesta in precedenza – sancito dall’art. 345 cod. proc. civ., comma 3, si applica anche alle produzioni documentali, e che del pari sono operativi nei confronti delle stesse i limiti di tale regola, alternativamente consistenti nella dimostrazione che le parti non abbiano potuto proporle prima per cause a esse non imputabile, ovvero nel convincimento del giudice della loro indispensabilità ai fini della decisione (Cass. civ., sez. un. 20 aprile 2005, n. 8203; Cass. civ., 19 novembre 2009, n. 24414).

Ne deriva che, non essendo stata neppure allegata la ricorrenza di una di tali circostanze, non hanno alcun pregio le prospettate doglianze.

4 Col secondo motivo la ricorrente lamenta violazione dell’art. 2697 cod. civ., artt. 112 e 115 cod. proc. civ., nonchè vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia, ex art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5.

Sostiene che già nel corso del procedimento di gravame aveva lamentato la scomparsa dal proprio fascicolo di parte delle lastre radiografiche, depositate nel primo grado del giudizio, laddove nulla la Corte territoriale aveva detto sul punto.

5 Anche tale critica è inammissibile.

Affinchè possa dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronuncia – vizio nel quale in definitiva si sostanzia la prospettata censura – è necessario, da un lato, che al giudice di merito siano state rivolte una domanda o comunque una istanza specifica, dall’altro, che tale domanda o istanza venga riportata puntualmente nel ricorso per cassazione, con indicazione, altresì, dell’atto difensivo o del verbale in cui la proposizione è avvenuta, onde consentire alla Corte di verificarne, in primo luogo, la ritualità e la tempestività, e, in secondo luogo, la decisività (confr. Cass. civ., 5 maggio 2010, n. 10826). E tanto a prescindere dal rilievo che sarebbe stato in ogni caso necessario esplicitare il contenuto del referto radiografico asseritamente disperso.

6 Col terzo motivo la ricorrente deduce violazione dell’art. 345 cod. proc. civ., art. 2697 cod. civ., nonchè vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia, ex art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5. Sostiene che erroneamente la Corte avrebbe ritenuto nuova la domanda di risarcimento danni da IP specifica, in quanto formulata per la prima volta in appello, laddove tale voce di danno era menzionata nel libello introduttivo del giudizio; quanto poi al concorrente giudizio di infondatezza, esso era stato formulato con acritica adesione alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, senza considerare affatto le osservazioni di quello di parte.

7 La censura non ha pregio.

Sul piano strettamente processuale essa difetta, ancora una volta, di autosufficienza, non essendo con precisione riportate in ricorso le parti sensibili dell’atto di citazione in cui la richiesta era stata avanzata.

A ciò aggiungasi che i rilievi dell’impugnante ignorano del tutto il principio, ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui, il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l’obbligo della motivazione con l’indicazione delle fonti del suo convincimento, di talchè non è necessario che egli si soffermi sulle contrarie deduzioni degli esperti di fiducia, deduzioni che pertanto, anche se non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perchè incompatibili con le argomentazioni accolte. Con l’ulteriore e conclusivo corollario che le critiche che tendano al riesame di elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere allegazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall’art. 360 cod. proc. civ., n. 5 (Cass. civ., 3 aprile 2007, n. 8355).

Il ricorso deve in definitiva essere rigettato. Segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 4.200,00 (di cui Euro 4.000,00 per onorari), oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge.

Così deciso in Roma, il 16 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2011

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