Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10529 del 03/06/2020

Cassazione civile sez. lav., 03/06/2020, (ud. 16/04/2019, dep. 03/06/2020), n.10529

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28537-2016 proposto da:

ALITALIA S.P.A. LINEE AEREE ITALIANE IN AMMINISTRAZIONE

STRAORDINARIA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, L.G. FARAVELLI 22, presso lo

studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

N.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI

N. 1/E PALAZZINA G, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO RIZZO,

che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3012/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 10/06/2016 r.g.n. 3953/2013.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza pubblicata il 10.6.2016, la Corte di Appello di Roma ha respinto il gravame interposto da Alitalia-Linee Aeree Italiane S.p.A. in amministrazione straordinaria, nei confronti di N.P., avverso la pronunzia del Tribunale della stessa sede n. 21019/2012, con la quale era stato accolto il ricorso proposto dalla N., volto ad ottenere la dichiarazione di illegittimità del termine e della proroga dei contratti stipulati dalla stessa con Alitalia Team S.p.A. e, successivamente, con Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.A., ora in amministrazione straordinaria, a partire dal termine apposto al primo contratto, per il periodo 17.6.2000-16.4.2001, con il conseguente riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 17.6.2000 e del diritto della lavoratrice al riconoscimento della corrispondente anzianità di servizio nella qualifica e con le mansioni di assistente di volo, nonchè del diritto agli aumenti periodici previsti dalla contrattazione collettiva di settore;

che per la cassazione della sentenza Alitalia-Linee Aeree Italiane S.p.A. in amministrazione straordinaria ha proposto ricorso affidato ad un motivo;

che la N. ha resistito con controricorso;

che sono state depositate memorie nell’interesse di entrambe le parti;

che il P.G. non ha formulato richieste.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il ricorso, si censura, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 270 del 1999, artt. 36 e 13; L. Fall., artt. 52 e 24 “in ordine all’eccepita improcedibilità della domanda per effetto dell’ammissione di Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.A. alla procedura di amministrazione controllata”, ed in particolare, si lamenta che la Corte di merito avrebbe errato nel ritenere che, nella fattispecie, la domanda spiegata dalla lavoratrice avesse natura di domanda di accertamento – avendo la N. dedotto la nullità del termine apposto ai contratti stipulati con la società datrice a partire dal 17.6.2000, e richiesto il riconoscimento dell’anzianità di servizio a decorrere dalla predetta data, senza proporre domande volte ad ottenere il pagamento di somme di denaro – e che, pertanto, perdurasse la competenza del giudice del lavoro, nonostante la medesima società si trovasse in amministrazione straordinaria; a parere della società ricorrente, invece, le domande di accertamento della N. sarebbero state meramente strumentali al riconoscimento di automatici ed ineludibili diritti patrimoniali, “con conseguente slittamento della competenza in favore del giudice fallimentare”;

che il motivo non è fondato, in quanto la Corte territoriale ha respinto l’eccezione di improcedibilità sollevata dall’Alitalia-Linee Aeree Italiane S.p.A. in amministrazione controllata, uniformandosi ai consolidati arresti giurisprudenziali della Suprema Corte nella materia, del tutto condivisi da questo Collegio, che non ravvisa ragioni per discostarsene – ed ai quali, ai sensi dell’art. 118 Disp. att. c.p.c., fa espresso richiamo (cfr., in particolare e tra le molte, Cass. nn. 1646/2018; 2975/2017; 19308/2016; 19271/2013; 7129/2011; 18557/2009; 4547/2009) -, secondo cui permane la “competenza” del giudice del lavoro nel caso in cui il giudizio attenga a domande di accertamento della pregressa esistenza del rapporto di lavoro, ovvero del diritto ad una determinata qualifica, ed altresì a domande costitutive di annullamento del licenziamento e di reintegrazione nel posto di lavoro non accompagnate da alcuna richiesta di condanna a carico della società fallita o in amministrazione controllata; mentre, quelle dirette al pagamento di somme di denaro, anche se accompagnate da domande di accertamento del rapporto di lavoro o di declaratoria di illegittimità del licenziamento aventi funzione strumentale sono di competenza del Tribunale fallimentare. Per la qual cosa, “Nel caso in cui il lavoratore dipendente abbia fatto istanza di accertamento del suo diritto al superiore inquadramento e, nelle more, il datore di lavoro sia stato assoggettato a procedura fallimentare, resta inalterato l’interesse ad agire da parte del lavoratore medesimo, atteso che la domanda principale è finalizzata, nella sostanza, ad accertare lo status del lavoratore in funzione della successiva istanza di ammissione al passivo del fallimento” (cfr., ex plurimis, Cass. n. 18557/2009, cit.);

che, nel caso di specie, come innanzi sottolineato, il ricorso della N. è finalizzato al mero accertamento di una anzianità di servizio maggiore di quella che l’Alitalia-Linee Aeree Italiane S.p.A. in amministrazione straordinaria ha comunicato alla C.A.I. S.p.A. al momento della cessazione del rapporto di lavoro e, pertanto, non si pone in conflitto con gli interessi dei creditori dell’amministrazione straordinaria, la cui soddisfazione, o meno, avverrà a prescindere dall’accertamento richiesto dalla N.;

che, per le considerazioni svolte, il ricorso va dunque respinto, non risultando il motivo articolato idoneo a scalfire le puntuali argomentazione della Corte di merito;

che le spese – liquidate come in dispositivo e da distrarre, ai sensi dell’art. 93 c.p.c., in favore del difensore della N., avv. Claudio Rizzo, dichiaratosi antistatario -, seguono la soccombenza;

che, avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, da distrarsi.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 16 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2020

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