Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10528 del 21/04/2021

Cassazione civile sez. I, 21/04/2021, (ud. 17/11/2020, dep. 21/04/2021), n.10528

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10629/2019 proposto da:

D.I., elettivamente domiciliato in Perugia, via XIV

settembre n. 49, presso lo studio dell’avv. G. Tarantini, che lo

rappresenta e difende come da procura in atti;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’Interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 12/2019 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 07/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/11/2020 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La Corte d’appello di Perugia ha respinto il gravame proposto da D.I., cittadino del (OMISSIS), avverso l’ordinanza del Tribunale di Perugia che, confermando il provvedimento della competente Commissione territoriale aveva negato al richiedente il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

Contro la sentenza della medesima Corte d’Appello è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente censura la decisione della Corte d’appello: (i) sotto un primo profilo, per violazione dell’art. 111 Cost., comma 6 e dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) e per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) per motivazione apparente, in punto di valutazione di attendibilità delle dichiarazioni del ricorrente; (ii) sotto un secondo profilo, per violazione dell’art. 111 Cost., comma 6 e dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) e per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7,8 e 14 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) e per nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per mancata sussunzione della vicenda concreta nella previsione astratta della normativa, per mancata valutazione dell’esposizione al rischio di subire un danno grave, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) e per omessa pronuncia sulla richiesta di riconoscimento della protezione sussidiaria, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

In via preliminare e dirimente, il ricorso è inammissibile.

Secondo l’insegnamento di questa Corte “Nel ricorso per cassazione è essenziale il requisito, prescritto dall’art. 366 c.p.c., n. 3, dell’esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali della vicenda, da effettuarsi necessariamente in modo sintetico, con la conseguenza che la relativa mancanza determina l’inammissibilità del ricorso, essendo la suddetta esposizione funzionale alla comprensione dei motivi nonchè alla verifica dell’ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte” (Cass. n. 10072/18).

Nel caso di specie, il ricorrente non ha ritenuto di far precedere ai motivi di ricorso, una necessaria parte espositiva che è completamente mancante (e non risulta possibile ricostruirla neppure attraverso la sentenza impugnata), circostanza che non consente a questa Corte la comprensione degli stessi e la verifica della loro ammissibilità.

La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’amministrazione statale, esonera il collegio dal provvedere sulle spese.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2021

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