Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10527 del 21/04/2021

Cassazione civile sez. I, 21/04/2021, (ud. 17/11/2020, dep. 21/04/2021), n.10527

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10278/2019 proposto da:

H.A., elettivamente domiciliato in Perugia, via E. Toti n.

32, presso lo studio dell’avv. C. Grillo, che lo rappresenta e

difende per procura in atti;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno;

– resistente –

avverso la sentenza n. 134/2019 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 05/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/11/2020 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La Corte d’appello di Perugia ha respinto il gravame proposto da H.A., cittadino del Pakistan, avverso l’ordinanza del Tribunale di Perugia che, confermando il provvedimento della competente Commissione territoriale aveva negato alla richiedente il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

Il ricorrente ha riferito la sua storia di un amore contrastato con una ragazza presso la cui casa aveva svolto un lavoro di carpenteria, ma la famiglia della ragazza si era opposta, minacciandolo e colpendolo con una bottiglia. Quindi aveva deciso di fuggire con lei ad Islamabad per sposarsi con rito civile, ma venne rintracciato da alcuni conoscenti della famiglia, la quale successivamente intervenne, ma a seguito di una colluttazione la ragazza morì per un colpo partito accidentalmente ed allora il ricorrente decise di fuggire dal Pakistan.

A sostegno della propria decisione di rigetto, la Corte distrettuale ha ritenuto che la vicenda avesse una dimensione strettamente personale, fuori dal perimetro normativo della protezione richiesta. La Corte d’appello non ha riconosciuto, pertanto, la sussistenza dei presupposti nè dello status di rifugiato, nè della protezione sussidiaria, neppure declinata secondo l’ipotesi di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), nè situazioni di vulnerabilità.

Contro la sentenza della medesima Corte d’Appello è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente censura la decisione della Corte d’appello: (i) sotto un primo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, ed omesso esame di un fatto decisivo, in quanto la Corte d’appello non aveva effettuato alcuna valutazione riferita alla condizione/situazione personale del richiedente, nè aveva svolto alcuna valutazione attinente al Pakistan; (ii) sotto un secondo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 ed omesso esame di un fatto decisivo per il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria anche alla luce della documentazione prodotta; (iii) sotto un terzo profilo, per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, perchè erroneamente, la Corte d’appello aveva ritenuto che il ricorrente non avesse fornito elementi idonei a suffragare i fatti raccontati.

Il terzo motivo, che per priorità logico-giuridica deve essere esaminato per primo, è inammissibile, perchè da una parte la Corte d’appello non ha reputato il ricorrente non credibile (“anche a voler credere alle denunce presentate dal richiedente”, vedi p.1.2 della sentenza impugnata) e dall’altra risulta aver esaminato la documentazione prodotta dal ricorrente e sottoposta al suo esame.

Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo, in quanto la Corte d’appello ha omesso ogni valutazione della vicenda personale del richiedente così come non ha approfondito quella che è la situazione generale del paese di provenienza del richiedente tantomeno alla luce delle fonti come richiesto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 11101/19) e censurato dal ricorrente alla p. 5 del ricorso.

In accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo e inammissibile il terzo, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Perugia, affinchè, alla luce di quanto sopra esposto, riesamini il merito della controversia.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbe il secondo e dichiara inammissibile il terzo.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2021

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