Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10527 del 03/06/2020

Cassazione civile sez. lav., 03/06/2020, (ud. 19/03/2019, dep. 03/06/2020), n.10527

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29673-2016 proposto da:

SOCIETA’ R. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, ed i Sigg. R.C., R.L., tutti

domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato

DAVIDE LO GIUDICE;

– ricorrenti –

contro

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 5,

presso lo studio dell’avvocato SALVATORE PINO’, rappresentato e

difeso dagli avvocati SALVATORE BONGIORNO, SALVATORE PERRUCCIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1370/2015 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 14/12/2015 R.G.N. 2543/2013.

Fatto

RILEVATO

che la Corte di Appello di Palermo, con sentenza pubblicata in data 14.12.2015, ha respinto il gravame interposto dalla S.r.l. Società R., nei confronti di M.A. (dipendente con mansioni di autista-operatore di pompa per calcestruzzo), avverso la pronunzia del Tribunale di Agrigento n. 2031/2013, con la quale, in parziale accoglimento del ricorso del lavoratore, la società datrice era stata condannata a versare, in favore del medesimo, la somma di Euro 37.801,84 a titolo di differenze retributive, 13 mensilità, indennità sostitutiva pari a cinque giorni di ferie all’anno, differenze di TFR, oltre accessori, come per legge;

che per la cassazione della sentenza ricorrono la S.r.l. Società R. e R.C. e R.L., in qualità di soci illimitatamente responsabili, articolando tre motivi;

che M.A. resiste con controricorso;

che il P.G. non ha formulato richieste.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il ricorso, si censura: 1) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 112 c.p.c., perchè la Corte di Appello non avrebbe esaminato il motivo di gravame con il quale si chiedeva la compensazione delle spese di lite del primo grado di giudizio, vista la parziale soccombenza reciproca; 2) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione degli artt. 2697 e 2948 c.c.; artt. 115, 166 e 345 c.p.c., per non avere i giudici di merito ritenuto provato il requisito dimensionale di oltre 15 lavoratori assunti, negli anni 1996-2003, nonostante le prove documentali offerte dai ricorrenti; 3) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, perchè i giudici di merito avrebbero errato laddove hanno ritenuto fondata la domanda volta ad ottenere il pagamento di otto ore di lavoro straordinario per ciascuna settimana;

che, preliminarmente, deve darsi atto che, come rilevato dal controricorrente, dalla procura rilasciata a margine del ricorso per cassazione non è dato comprendere chi abbia conferito la procura, nè a quale avvocato la stessa sia stata conferita e neppure a chi appartengano le firme, illeggibili, apposte in calce (al riguardo, cfr., ex plurimis, Cass. n. 25036/2013);

che, ciò premesso, dovendosi, comunque rigettare il ricorso per i motivi di seguito esplicitati, è assorbente tale soluzione, in base alla quale la questione può decidersi, per il principio della “ragione più liquida” (cfr., per tutte, Cass., Sez. Un., n. 26242/2014), senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre, secondo l’ordine previsto dall’art. 276 codice di rito e art. 118 disp. att.;

che il primo motivo non è fondato; ed invero, perchè possa utilmente dedursi in sede di legittimità la violazione dell’art. 112 c.p.c. – fattispecie riconducibile ad una ipotesi di error in procedendo ex art. 360 c.p.c., n. 4 – sotto il profilo della mancata corrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato, deve prospettarsi, in concreto, la pronunzia su una domanda non proposta, ovvero la mancata pronunzia: attività, quest’ultima, che integra un accertamento in fatto, tipicamente rimesso al giudice di merito, insindacabile in Cassazione, se non sotto il profilo della correttezza della motivazione della decisione impugnata sul punto (cfr., tra le molte, Cass. nn. 7932/2012; 20373/2008). Il giudice, infatti, ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente l’azione e di attribuire al rapporto dedotto in giudizio un nomen iuris diverso da quello indicato dalle parti, purchè non sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificando i fatti costitutivi e fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio; la qual cosa non si profila nel caso di specie, in cui, all’evidenza, vi è un rigetto implicito, nella sentenza impugnata, del motivo di gravame con cui si chiedeva la integrale compensazione delle spese di lite di primo grado (cfr., ex multis, Cass. ord. n. 32258/2018; Cass. nn. 1972/2014; 4605/2008);

che il secondo ed il terzo motivo – che possono essere esaminati congiuntamente, in quanto, nella sostanza, tendono entrambi ad ottenere un nuovo esame delle risultanze processuali, non consentito in questa sede (cfr., ex plurimis, Cass., S.U., n. 24148/2013; Cass. n. 14541/2014) – non sono meritevoli di accoglimento, poichè “il compito di valutare le prove e di controllarne l’attendibilità e la concludenza spetta in via esclusiva al giudice di merito”; per la qual cosa “la deduzione con il ricorso per cassazione della omessa, errata o insufficiente valutazione delle prove, o della mancata ammissione delle stesse, non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito” (cfr., ex multis, Cass., S.U., n. 24148/2013; Cass. n. 14541/2014 citt.; Cass. n. 2056/2011); e, nella fattispecie, la Corte distrettuale è pervenuta alla decisione impugnata attraverso un iter motivazionale del tutto condivisibile dal punto di vista logico-giuridico, anche in ordine all’ammissione o meno dei mezzi istruttori addotti dalle parti;

che, infine, la seconda censura del terzo mezzo di impugnazione è inammissibile per la formulazione non più consona con le modifiche introdotte all’art. dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile, ratione temporis, al caso di specie, poichè la sentenza oggetto del giudizio di legittimità è stata pubblicata, come riferito in narrativa, il 14.12.2015;

che per tutto quanto in precedenza esposto, il ricorso va respinto;

che le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;

che, avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 19 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2020

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