Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10526 del 28/04/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 28/04/2017, (ud. 23/09/2016, dep.28/04/2017),  n. 10526

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. GRILLO Renato – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Patrizia – Consigliere –

Dott. PEZZULLO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. MANCUSO Luigi Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 642-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente-

contro

GERAS GESTIONE RISCHI ASSICURATIVI SRL IN LIQUIDAZIONE in persona del

Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI

SCIPIONI 267, presso lo studio dell’avvocato DANIELA CIARDO,

rappresentato e difeso dall’avvocato MANLIO INGROSSO giusta delega a

margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 161/2011 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 04/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/09/2016 dal Consigliere Dott. PEZZULLO ROSA;

udito per il ricorrente l’Avvocato COLELLI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato FERRANTI per delega

dell’Avvocato INGROSSO che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MASELLIS MARIELLA che ha concluso per l’inammissibilità e in

subordine il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. L’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Napoli 1, a seguito di processo verbale di constatazione della G.d.F. nei confronti della GE.R.AS. (Gestione Rischi Assicurativi) s.r.l. in data 06.11.2007, notificava alla predetta società un avviso di accertamento, per omesso versamento di ritenute di acconto e conseguente Ires ed Irap per l’anno 2004 e sanzioni, oltre accessori di legge ed interessi maturati;

in particolare, rilevava l’Ufficio che dall’analisi delle componenti patrimoniali, classificate dalla società nella dichiarazione dei redditi come “crediti verso dirigenti”, emergeva che i correlativi prelievi dai conti della società- effettuati dai soci, o dipendenti, per rilevanti somme – non erano stati deliberati, per cui dette somme, in base all’art. 50, comma 1, lett. e) bis del TUIR, erano state inquadrate nella fattispecie dei redditi assimilati a lavoro dipendente ed, in quanto tali, erogate in violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 23 e 24, senza adempiere cioè agli obblighi della ritenuta d’acconto e della relativa dichiarazione.

2. La società proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, deducendo l’illegittimità dell’atto impositivo per carenza di motivazione, sostenendo che gli importi prelevati dai conti erano da considerare a titolo di prestito concesso agli amministratori e soci, di cui già al momento del prelievo stata prevista la restituzione alla cessazione del rapporto di agenzia, ma la C.T.P. rigettava il ricorso.

3. A seguito di appello della GE.R.AS. (Gestione Rischi Assicurativi) s.r.l., la Commissione Tributaria Regionale di Napoli, con sentenza in data 2.5.2011, accoglieva, invece, il ricorso, evidenziando che per il mutuo la forma scritta non è richiesta ad substantiam e, comunque, solo la società avrebbe potuto contestare la natura del rapporto, ma non l’ha fatto; inoltre, la tesi della erogazione di veri e propri emolumenti non appariva coerente con la locuzione acconti ed anticipi, nè poteva escludersi trattarsi di anticipi od acconti a titolo di indennità di fine rapporto, a cui società e soci avevano dato valore di mutuo, ripianato al momento dell’incasso dell’indennità di fine rapporto; la restituzione, infatti, è avvenuta nel 2008.

3. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, deducendo l’insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

4. Resiste con controricorso il fallimento della GE.R.AS. s.r.l. concludendo per il rigetto del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L’Agenzia, con unico motivo, ha dedotto il vizio di insufficiente illogica e contraddittoria motivazione in ordine ad un fatto decisivo ai fini del giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, atteso che dalla confusa motivazione della sentenza impugnata non si evince se si è trattato di somme date in prestito e poi restituite, ovvero di somme anticipate sull’indennità di fine rapporto e, comunque, non si comprende perchè tali somme sarebbero state restituite con bonifici nel 2008; la G. di F. ha, invece, rilevato che tutti i prelievi effettuati dai soci costituivano compensi erogati illegittimamente (le registrazioni riportavano specificatamente la descrizione “acconti amministratore”, “anticipo A.S.”, “anticipo S. e/spese”, “anticipo Z. e/spese”, “anticipo Dr. S.N.”), compensi che non potevano essere considerati certamente prestiti, ma dei veri e propri emolumenti da assimilare a redditi da lavoro dipendente; inoltre, l’assenza di una delibera assembleare che prevedesse la corresponsione di prestiti a soci ha contribuito ad avvalorare tale tesi.

2. Il fallimento della GE.R.AS. s.r.l. ha dedotto l’inammissibilità ed infondatezza del ricorso principale, atteso che lo stesso difetterebbe dell’indicazione degli elementi che consentirebbero al Giudice di legittimità di controllare la decisività dei punti controversi e la correttezza e sufficienza della motivazione impugnata nella sentenza gravata, in spregio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione; il motivo di ricorso dell’Ufficio sarebbe, inoltre, inammissibile in quanto volto ad ottenere una rinnovata e difforme delibazione sui fatti di causa.

3. Non si ravvisa nella sentenza impugnata il vizio denunciato dall’Ufficio, posto che la Commissione Regionale, al di là del percorso “dubitativo” circa l’esatta causale dell’erogazione (“la vicenda…presenta una andamento non chiarissimo…”) ha messo in risalto il dato saliente emergente dagli atti, secondo cui la causale formalmente utilizzata per i prelievi “acconti” od “anticipi” è congruente con l’effettiva erogazione di un mutuo – posto che essa non richiede la forma scritta ad substantiam, ma solo ad probationem, e che la società (l’unica che avrebbe potuto farlo) non ha contestato tale natura dell’erogazione del denaro ai soci, anzi lo ha confermato evidenziando di avere crediti verso i propri soci amministratori- considerata l’effettiva restituzione del denaro avvenuta nel 2008.

3.1. Tale motivazione appare adeguata a dar conto del fatto che i prelievi effettuati dai soci non sono riconducibili ad emolumenti da assimilarsi a redditi di lavoro dipendente ex art. 50, comma 1, lett. c/bis del TUIR, non ravvisandosi elementi incompatibili con tale ricostruzione della vicenda, confortata appunto dalla restituzione da parte dei soci delle somme nel 2008.

3.2. Il fatto che la CTR abbia analizzato, nella parte finale della sentenza, anche l’ulteriore causale indicata dalla società, circa l’erogazione delle somme a titolo di acconto sulle maggiori somme da erogarsi a titolo di indennità di fine rapporto nonostante risulti effettivamente incongrua con tale causale la restituzione delle somme prelevate – non inficia di illogicità il percorso logico innanzi descritto, apparendo l’analisi di tale ulteriore prospettazione solo un di più.

4. Sulla base di tali argomentazioni il ricorso va respinto, con condanna dell’Agenzia al pagamento delle spese processuali, liquidate in favore del fallimento della società GE.R.AS. s.r.l. come da dispositivo.

PQM

rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia ricorrente al pagamento della spese processuali che liquida in Euro 6000,00 per onorari, Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 23 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2017

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