Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10526 del 21/04/2021

Cassazione civile sez. I, 21/04/2021, (ud. 17/11/2020, dep. 21/04/2021), n.10526

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7297/2019 proposto da:

B.I., elettivamente domiciliato in Roma Piazza Adriana 20,

presso lo studio dell’avvocato Manna Annarita, rappresentato e

difeso dall’avvocato Spinicelli Pasquale;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’Interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 31/2019 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 12/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/11/2020 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La Corte d’appello di Perugia ha respinto il gravame proposto da B.I., cittadino (OMISSIS), avverso l’ordinanza del Tribunale di Perugia che confermando il provvedimento della competente Commissione territoriale aveva negato alta richiedente il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

Il ricorrente, ha riferito di essere scappato insieme alla sua famiglia nel Lagos perchè alcune persone della comunità dopo aver sfruttato il terreno del padre, in forza di un contratto di affitto pretendevano di appropriarsene, giungendo ad uccidere prima il padre, poi la sua seconda moglie e infine le sue due sorellastre, avendo le medesime persone incendiato anche il suo mezzo di trasporto per materiali di costruzioni.

A sostegno della propria decisione di rigetto, la Corte distrettuale ha ritenuto che per la natura esclusivamente privata della vicenda e per l’assenza di riscontri oggettivi non sussistevano i presupposti delle protezioni richieste, escludendo sia il grado di indiscriminatezza della violenza interna che la sussistenza di situazioni di vulnerabilità.

Contro la sentenza della medesima Corte d’Appello è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente censura la decisione della Corte d’appello: (i) sotto un primo profilo, per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in combinato con il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 8, nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, nonchè violazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 8, nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, nonchè violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), nonchè violazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 8, nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per non aver riconosciuto la protezione sussidiaria in presenza dei previsti requisiti, per come emerso dalle risultanze di cui il ricorrente ha dedotto la decisività e, comunque, dalle fonti informative aggiornate (quali Amnesty International 2017-2018); (ii) sotto un secondo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 1 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per il mancato riconoscimento della protezione umanitaria, con particolare riferimento alla mancanza di una valutazione comparativa tra la situazione soggettiva e oggettiva esistente nel paese d’origine del ricorrente e la situazione consolidata nel territorio nazionale.

Il primo motivo è inammissibile, perchè solleva censure di merito sull’accertamento di fatto della situazione generale della Nigeria, condotto dalla Corte d’appello sulla base delle fonti informative consultate, alle quali il ricorrente contrappone altre fonti, ma rimanendo la sua, una critica al merito della valutazione, rispetto alla quale non può porsi, in sede di legittimità, una questione di erronea valutazione del materiale istruttorio, se non in ristretti limiti, non ricorrenti nella fattispecie (Cass. n. 27000/16, 11892/16).

Il secondo motivo è fondato, in quanto la Corte d’appello non si è impegnata in una valutazione comparativa come richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 4455/18), tra la situazione attuale del paese d’origine e la situazione dello straniero nel nostro paese, al fine di accertare se il rientro nel paese d’origine determini la specifica compromissione dei diritti umani adeguatamente riconosciuti e goduti nel nostro paese, mentre ha affermato, apoditticamente, che non sussistevano nella fattispecie i presupposti per la protezione umanitaria.

In accoglimento del secondo motivo di ricorso, inammissibile il primo, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Perugia, affinchè, alla luce del principio sopra esposto, riesamini il merito della controversia.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il secondo motivo di ricorso, inammissibile il primo.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA