Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10526 del 03/06/2020

Cassazione civile sez. lav., 03/06/2020, (ud. 19/03/2019, dep. 03/06/2020), n.10526

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2095-2015 proposto da:

D.B.B., G.G., GA.RO.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ANASTASIO II 416, presso lo

studio dell’avvocato STEFANO RADICIONI, rappresentati e difesi

dall’avvocato TOMMASO FRANCESCO MARIA CIVITELLI;

– ricorrenti –

contro

RCS PUBBLICITA’ S.P.A. (quale incorporante di RCS PUBBLICITA’

S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MAZZINI 27 C/O STUDIO

LEGALE TRIFIRO’ & PARTNERS, rappresentata e difesa dagli

avvocati GIACINTO FAVALLI, PAOLO ZUCCHINALI, MARIO OTTONE CAMMARATA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 521/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 21/07/2014 R.G.N. 2282/2011.

Fatto

RILEVATO

che la Corte di Appello di Milano, con sentenza pubblicata in data 21.7.2014, ha accolto il gravame interposto dalla S.p.A. R.C.S. Pubblicità, nei confronti di D.B.B., G.G. e G.R. (dipendenti del comparto vendite della società), avverso la pronunzia del Tribunale della stessa sede n. 2867/2011, con la quale era stato accolto il ricorso dei lavoratori diretto ad ottenere l’accertamento della natura di retribuzione fissa e continuativa dell’emolumento di Euro 619,75, percepito mensilmente, “pressochè dalla data di instaurazione di ogni singolo rapporto di lavoro” e corrisposto in busta paga a titolo di “anticipo incentivo conguagliabile”;

che, pertanto, la Corte distrettuale, riformando la sentenza di primo grado, ha respinto le originarie domande dei dipendenti, condannando questi ultimi alla restituzione di quanto percepito in esecuzione della sentenza impugnata, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda al saldo ed altresì il D.B. a restituire alla società l’importo di Euro 8.056,00, ricevuto a titolo di anticipi provvisionali per l’anno 2008, oltre accessori di legge dalla data della domanda al saldo; che i giudici di seconda istanza, per ciò che ancora in questa sede rileva, hanno osservato che – essendo pacifico che i dipendenti, con mansioni di venditori, usufruivano di un piano di incentivazione e percepivano mensilmente la somma di Euro 619,75 a titolo di “anticipo da conguagliare” e che non era mai stato attuato il conguaglio negativo in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi – la società, in caso di raggiungimento degli obiettivi, corrispondeva il premio previsto dal piano di incentivazione, previa detrazione degli anticipi provvigionali già corrisposti a tale titolo nel corso dell’anno precedente: la qual cosa evidenzia che “la somma in oggetto non fosse versata indipendentemente dai risultati raggiunti, perchè se è vero che non veniva recuperata in caso negativo la stessa era comunque detratta dal premio quantificato sulla base degli obiettivi realizzati”; pertanto, “pur trattandosi di un importo caratterizzato dalla spontaneità, in quanto conseguente ad una scelta aziendale di assicurare ai dipendenti una continuità di guadagno, non sono ravvisabili nè la volontà aziendale di rendere incondizionata una voce retributiva che non era garantita nei patti, nè l’affidamento dei lavoratori, posto che essi erano perfettamente consapevoli sia del fatto che l’azienda si riservava di provvedere al recupero in caso di conguaglio negativo, sia del fatto che comunque quell’importo sarebbe stato detratto dal totale del premio maturato”;

che per la cassazione della sentenza ricorrono il D.B., la G. e la G. articolando tre motivi;

che R.C.S. Mediagroup S.p.A. (“quale incorporante di R.C.S. Pubblicità S.p.A.”) resiste con controricorso;

che sono state comunicate memorie nell’interesse della società; che il P.G. non ha formulato richieste.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il ricorso, si censura: 1) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la “violazione e falsa applicazione di norme di diritto. Violazione e falsa applicazione delle norme che disciplinano l’uso aziendale. Violazione dell’art. 2103 c.c. e dell’art. 36 Cost. in relazione all’art. 1340 c.c.”, per non avere i giudici di appello “preso atto del fatto che si era formato un vero e proprio uso aziendale”, in base al quale veniva erogato l’importo di cui si tratta, e per avere ritenuto che, nella fattispecie, “non vi fossero gli elementi strutturali e funzionali dell’uso, sussistendo unicamente la spontaneità, la costanza e l’uniformità del trattamento, ma non la volontà aziendale di rendere incondizionata tale voce retributiva e l’affidamento dei ricorrenti sul pagamento di tale voce della retribuzione”; 2) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 112 c.p.c. per mancata corrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato, non essendosi la Corte di merito espressa sulla dedotta questione degli usi aziendali; 3) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per avere i giudici di seconda istanza omesso di esaminare la sussistenza, nel caso di specie, di un uso aziendale, contestato dalla parte datoriale;

che il primo motivo – che, nella sostanza, tende ad ottenere un nuovo esame delle risultanze processuali, non consentito in questa sede (cfr., ex plurimis, Cass., S.U., n. 24148/2013; Cass. n. 14541/2014) – non è meritevole di accoglimento, innanzitutto, per genericità della contestazione formulata, che si risolve nella astratta enunciazione di massime enucleate da pronunzie di questa Corte di legittimità in tema di usi aziendali, senza che, peraltro, venga focalizzato il momento di conflitto, rispetto ad esse, dell’accertamento concreto operato dalla Corte di merito all’esito delle emersioni probatorie (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 24374/2015; 80/2011): al riguardo, i ricorrenti censurano genericamente il fatto che “le argomentazioni richiamate” nella sentenza impugnata “avrebbero dovuto condurre la Corte d’Appello ad assumere una motivazione in punto di diritto del tutto diversa da quella che invece è erroneamente contenuta nella sentenza gravata”; e ciò, in spregio alla prescrizione di specificità dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, che esige che il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, debba essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle disposizioni asseritamente violate, ma anche con specifiche argomentazioni intese motivatamente a dimostrare in quale modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbano ritenersi in contrasto con le disposizioni regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla prevalente giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le molte, Cass., Sez. VI, ord. nn. 187/2014; 635/2015; Cass. nn. 19959/2014; 18421/2009);

che, inoltre, i giudici di seconda istanza hanno condivisibilmente fondato la decisione oggetto del presente giudizio sul fatto che, pur essendo l’importo di cui si tratta “certamente caratterizzato dalla spontaneità, in quanto conseguente ad una scelta aziendale di assicurare ai dipendenti una continuità di guadagno, costanza ed uniformità”, tuttavia, non si ravvisa, nella fattispecie, “nè la volontà aziendale di rendere incondizionata una voce retributiva che non era garantita nei patti nè l’affidamento dei lavoratori, posto che essi erano perfettamente consapevoli sia del fatto che l’azienda si riservava di provvedere al recupero in caso di conguaglio negativo sia del fatto che comunque quell’importo sarebbe stato detratto dal totale del premio maturato”; per la qual cosa, i giudici di appello hanno motivatamente e correttamente reputato che, non costituendo l’importo in oggetto una quota fissa della retribuzione, ma un anticipo provvisionale, la società datrice potesse procedere ad una diversa modalità di corresponsione del premio in caso di raggiungimento degli obiettivi;

che neppure il secondo motivo può essere accolto. Invero, perchè possa utilmente dedursi in sede di legittimità la violazione dell’art. 112 c.p.c. sotto il profilo della mancata corrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato, deve prospettarsi, in concreto, la pronunzia su una domanda non proposta, ovvero la mancata pronunzia: attività, quest’ultima, che integra un accertamento in fatto, tipicamente rimesso al giudice di merito, insindacabile in Cassazione, se non sotto il profilo della correttezza della motivazione della decisione impugnata sul punto (cfr., tra le molte, Cass. nn. 7932/2012; 20373/2008). Il giudice, infatti, ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente l’azione e di attribuire al rapporto dedotto in giudizio un nomen iuris diverso da quello indicato dalle parti, purchè non sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificando i fatti costitutivi e fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio; la qual cosa, per le considerazioni innanzi svolte, non si profila nel caso di specie;

che il terzo mezzo di impugnazione è inammissibile per la formulazione non più consona con le modifiche introdotte all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile, ratione temporis, al caso di specie, poichè la sentenza oggetto del giudizio di legittimità è stata pubblicata, come riferito in narrativa, il 21.7.2014;

che per tutto quanto in precedenza esposto, il ricorso va respinto;

che le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;

che, avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 1 5 % ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 19 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2020

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