Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10524 del 20/05/2016


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 10524 Anno 2016
Presidente: NAPPI ANIELLO
Relatore: DI VIRGILIO ROSA MARIA

SENTENZA

Cron.),0

sul ricorso 19143-2010 proposto da:

Rep.

VILLARI PAOLO (C.F. VLLPLA40906A433M), non in proprioud.
ma nella qualità di amministratore unico e socio diPU
maggioranza della CASTELLO S.R.L.,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA G. ANTONELLI 50, presso

19/04/2016

Data pubblicazione: 20/05/2016

l’avvocato MASSIMO POZZI, che lo rappresenta e
difende, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrentecontro

PICCO GIOVANNI (c.f. PCCGNN32M21L219M), IMPELLIZZERI
BIAGIO CLAUDIO, elettivamente domiciliati in ROMA,

1

VIA XX SETTEMBRE 26, presso l’avvocato BENILDE BALZI,
che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato
CRISTINA BARRO, giusta procura a margine del
controricorso;
– contrari correnti contro

DALL’ARMELLINA MA2STMO;

intimato

avverso la sentenza n. 761/2009 della CORTE D’APPELLO
di TORINO, depositata il 22/05/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/04/2016 dal Consigliere Dott. ROSA
MARIA DI VIRGILIO;
udito, per i controricorrenti IMPELLIZZERI BIAGIO +1,
l’Avvocato CARATOZZOLO ENRICO, con delega avv. BALZI,
che si riporta;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CARDINO che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

2

Svolgimento del processo
Con sentenza del 15-22 maggio 2009, la Corte d’appello di
Torino ha respinto l’impugnazione per revocazione ex
art.395 n.3 c.p.c. della sentenza della medesima Corte del
20 aprile 1999, proposta da Villari Paolo, ha rigettato la

domanda risarcitoria ex art. 96 cpc, proposta da
Impellizzeri Giorgio Claudio nei confronti del Villari, e
condannato questi alle spese del giudizio.
Il Villari, amministratore unico e socio di maggioranza
della s.r.l. Castello, dichiarata fallita con sentenza del
5/12/96, aveva proposto opposizione alla sentenza
dichiarativa nonché successivo appello, respinto dalla
Corte d’appello con la sentenza 497/99.
Il

Villari,

a

base

della

revocazione,

deduceva

l’inesistenza del credito dei creditori istanti, già
contestato nel giudizio di opposizione a decreto
ingiuntivo( per la dichiarazione dei creditori di nulla
avere a pretendere e del precedente amministratore della
fallita di estinzione di tutti i debiti, col pagamento di
nove effetti cambiari del complessivo importo di 85 milioni
di lire), deducendo la consegna, ricevuta il 23/9/2005 in
Genova, di tutta la documentazione bancaria(non potuta
produrre prima non conoscendo il luogo di conservazione
della stessa), relativa ai rapporti della Castello con la
Banca CRT di Torino, poi incorporata in Unicredit Banca,
6

avente sede a Genova, da cui risultavano tutti i versamenti
3

affluiti sul conto corrente della società, di entità tale
da estinguere tutti i presunti debiti.
La Corte d’appello, nel merito, ha rilevato che, pur a
ritenere la decisività della documentazione bancaria
indicata dall’attore, il Villani, amministratore unico

nell’impossibilità

della società all’epoca, non poteva ritenersi
della produzione tempestiva della

documentazione per la mancanza assoluta di conoscenza, ben
dovendo, nella qualità di amministratore, essere edotto,
secondo l’ordinaria diligenza, dell’esistenza dei conti
correnti bancari della società amministrata, né integrava
forza maggiore la prospettata ignoranza del luogo di
conservazione della documentazione bancaria a ragione del
trasferimento

da

Torino

a

Genova

a

seguito

dell’incorporazione, peraltro avvenuta dopo il fallimento,
in mancanza dell’allegazione, prima ancora che della prova,
della diligente ricerca della documentazione in oggetto.
Ricorre avverso detta pronuncia il Villari, con ricorso
articolato in tre motivi.
Si difendono Picco e Impellizzeri con controricorso.
Il Fallimento non ha svolto difese.
Motivi della decisione
1.1.- Col primo motivo, il ricorrente si duole della
violazione e/o falsa applicazione dell’art.395 n.3 c.p.c.
per

la

ritenuta esclusione dell’

impossibilità di

12/1
4

produzione della documentazione per causa di forza
maggiore.
Sostiene non tanto di non essere stato a conoscenza del
luogo di tenuta dei documenti, ma che, come ribadito
nell’atto introduttivo, all’epoca dei fatti era pendente

avanti al Tribunale di Torino nei propri confronti
procedimento di interdizione, promosso dal P.M., conclusosi
col rigetto, che lo aveva costretto ad allontanarsi
temporaneamente dalla cura e dalla gestione degli affari
della società, né lo stesso si sarebbe potuto avvalere
della collaborazione della moglie, addetta all’epoca alla
sede ed all’amministrazione ordinaria della società, per
essere in corso procedimento di separazione giudiziale.
1.2.- Col secondo mezzo, il ricorrente si duole della
violazione e falsa applicazione dell’art. 395 c.p.c., per
avere la Corte d’appello omesso di valutare il fatto nuovo
richiamato in citazione, appreso dalla parte dal raffronto
tra la documentazione bancaria reperita a Genova e quella
della procedura fallimentare, ovvero del mancato utilizzo
da parte del curatore delle somme giacenti sul conto
corrente societario, ove erano state depositate grazie ad
un versamento dello stesso Villari, effettuato con il
prelievo da un conto personale.
1.3.- Con il terzo motivo, la parte si richiama a tutto
guanto esposto negli atti di primo e secondo grado.

5

2.1.- Il ricorso è inammissibile per tardività, ex art.327
c.p.c., ancor prima che per la mancanza dei quesiti, ex
art.366 bis c.p.c., applicabile ratione

temporls,

atteso

che la sentenza impugnata è stata pubblicata il 22/5/2009.
Ed infatti, la sentenza della Corte d’appello di Torino è

stata depositata il 22 maggio 2009, e la notifica del
ricorso per cassazione è stata richiesta il 6 luglio 2010,
quando era già scaduto il termine annuale di cui all’art.
327 c.p.c., nella formulazione applicabile
temporis,

ratione

non applicandosi nel caso la sospensione feriale

dei termini.
Ed infatti, la sospensione dei termini processuali durante
il periodo feriale prevista dall’art.1 della legge 7
ottobre 1969, n.742 non si applica (ai sensi del successivo
art.

3 della cit.

legge,

in relazione all’art.

92

dell’ordinamento giudiziario, approvato con r.d. n. 12 del
1941) alle “cause inerenti alla dichiarazione e revoca
fallimento”, senza alcuna limitazione o distinzione fra le
varie fasi ed i vari gradi del giudizio, di talchè deve
ritenersi che la sospensione non opera neppure per la
proposizione del ricorso per cassazione avverso la sentenza
resa dalla Corte d’appello nel giudizio di revocazione
della sentenza resa dallo stesso Giudice in materia di
opposizione a sentenza dichiarativa di fallimento ( può a
riguardo richiamarsi la pronuncia 12625/2010, che ha

(../

egualmente ritenuto non operante la sospensione feriale dei
6

termini nei confronti della sentenza d’appello contro la
sentenza pronunciata in sede d’impugnazione per revocazione
della sentenza dichiarativa di fallimento; si veda altresì
la recente ordinanza 14972/2015, che ha ritenuto che il
principio per il quale le cause di opposizione

sospensione durante il periodo feriale trova applicazione
anche al termine, che riprende a decorrere dopo la
sospensione disposta ai sensi dell’art. 398, comma 4,
c.p.c., per proporre ricorso per cassazione avverso la
sentenza di opposizione all’esecuzione o agli atti
esecutivi che sia stata impugnata per revocazione, nonché
al termine per proporre ricorso per cassazione avverso la
sentenza che ha deciso sulla revocazione).
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo,
seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il
ricorrente alle spese, liquidate in euro 7200,00, di cui
euro 200,00 per esborsi; oltre spese forfettarie ed
accessori di legge.
Così deciso in Roma, in data 19 aprile 2016
Il Presi ente

all’esecuzione o agli atti esecutivi non sono sottoposte a

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