Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10523 del 03/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/06/2020, (ud. 28/11/2019, dep. 03/06/2020), n.10523

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24949-2018 proposto da:

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO

DENZA 27, presso lo studio dell’avvocato PAOLO DAVIDE PIPERNO,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANGELO NIGRETTI;

ricorrente –

contro

ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, in persona del Procuratore

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SANTI APOSTOLI

66, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO CELLAMARE, rappresentata

e difesa dall’avvocato MARIA IMMACOLATA CARICASULO;

– controricorrente –

contro

S.B.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 164/2018 del TRIBUNALE di TRANI, depositata il

23/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. POSITANO

GABRIELE.

Fatto

RILEVATO

che:

con atto notificato il 27 e il 31 ottobre 2006, P.A. proponeva appello avverso la sentenza del giudice di Pace di Andria del 28 ottobre 2005, di rigetto della domanda di risarcimento dei danni subiti dal proprio motociclo Yamaha 250 in conseguenza di un sinistro stradale verificatosi in Andria il 12 marzo 2003, in occasione del quale il motociclo era stato tamponato dall’autovettura fuoristrada Nissan di proprietà di S.B. e dallo stesso condotta;

l’appellante deduceva che il primo giudice avrebbe erroneamente ritenuto inattendibili i testi, considerando privo di valenza confessoria l’interrogatorio formale reso dallo stesso attore, e il mancato interrogatorio formale del convenuto, interpretando erroneamente le conclusioni del consulente che pure aveva ritenuto i danni compatibili con la dinamica descritta in citazione. Le parti appellate rimanevano contumaci;

il Tribunale di Trani, con sentenza del 23 gennaio 2018, “rigettava l’appello in quanto inammissibile”, rilevando che il gravame era privo dei requisiti previsti dalla legge per mancanza della ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice e di quella auspicata in sede di riforma. Il gravame mancava della puntuale indicazione delle ragioni per le quali il giudice di Pace avrebbe erroneamente ricostruito le risultanze istruttorie, limitandosi l’appellante ad una generica affermazione di non condivisibilità della valutazione operata in primo grado;

avverso tale decisione propone ricorso per cassazione P.A. affidandosi ad un motivo. Resiste con controricorso Zuritel Insurance Public Limited Company.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il ricorso si deduce la violazione l’art. 342 c.p.c. avendo il Tribunale di Trani applicato alla fattispecie in esame i criteri di inammissibilità previsti da tale disposizione, come introdotti con la riforma oggetto della L. n. 134 del 2012, non applicabile al caso in esame in quanto l’atto di citazione in appello era stato inviato per la notifica sei anni prima dell’entrata in vigore della legge;

il ricorso è fondato. L’esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità, ove sia denunciato un “error in procedendo”, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare (a pena, appunto, d’inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso. Pertanto, ove il ricorrente – come nel caso di specie – censuri la statuizione d’inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, ha l’onere di specificare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione del giudice di appello e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto a quel giudice. Non può limitarsi a rinviare all’atto di appello, ma deve riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità (Cass. Sez. 5 n. 22880 del 29/09/2017 – Rv. 645637 – 01);

nel caso di specie, il ricorrente ha correttamente dedotto la violazione dell’art. 342 c.p.c. applicabile ratione temporis poichè la disciplina applicabile alla fattispecie in esame è certamente quella del testo della norma precedente alla modifica introdotta dalla L. n. 134 del 2012, poichè l’atto di citazione in appello è stato notificato alcuni anni prima dell’entrata in vigore della legge;

sotto tale profilo rileva la Corte che il ricorrente, ha sintetizzato il contenuto dell’atto di appello nella misura sufficiente ad evidenziare la specificità dello stesso, così consentendo al giudice di legittimità di esercitare il potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito;

il Tribunale di Trani nella sentenza impugnata inizialmente richiama il contenuto del novellato art. 342 c.p.c. laddove, al quinto periodo di pagina 2, evidenzia i due requisiti richiesti a pena di inammissibilità (indicazione delle parti del provvedimento da appellare e relative modifiche richieste e indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e relativa rilevanza), ma nella successiva argomentazione (settimo periodo) richiama il profilo della generica aspecificità del motivo, oggetto del precedente testo dell’art. 342 c.p.c. Infatti, ritiene decisiva la considerazione secondo cui “l’appellante si ferma, difatti, ad una non condivisibilità della valutazione operata (dal Giudice di pace), senza censurarla in base alla regola di giudizio violata”;

tali considerazioni non sono condivisibili perchè sconfessate dal contenuto dell’atto di appello che ne evidenzia la specificità, così come richiesto dal precedente testo dell’art. 342 c.p.c. Infatti, dopo l’esposizione della vicenda processuale, l’appellante censura la decisione di primo grado perchè fondata sull’inattendibilità dei testi di parte attrice, esaminando le dichiarazioni rese da ciascuno dei testimoni e criticando le valutazioni espresse dal Giudice di pace, in quanto prive di riscontro oggettivo. L’appellante, con riferimento alle inesattezze riferite dai testimoni e valorizzate dal giudicante, richiama l’orientamento della giurisprudenza secondo cui l’inattendibilità deve fondarsi sugli elementi essenziali della deposizione. Ribadisce la valenza della mancata comparizione del convenuto a rendere l’interrogatorio formale e la rilevanza delle considerazioni espresse dal ctu riguardo alla compatibilità dei danni con la dinamica descritta in citazione. Tali considerazioni tecniche, secondo l’appellante, non sarebbero state adeguatamente censurate dal primo giudice con una precisa e logica motivazione del dissenso;

orbene, di tali profili fattuali dovrà farsi carico il giudice del rinvio poichè, in conseguenza della preliminare valutazione di inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 342 c.p.c., non sono stati esaminati i presupposti fondamentali e decisivi dell’azione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso;

cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Trani in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 28 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2020

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