Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10522 del 28/04/2017


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Cassazione civile, sez. III, 28/04/2017, (ud. 10/04/2017, dep.28/04/2017),  n. 10522

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 15832 del ruolo generale dell’anno

2015, proposto da:

ISTITUTO FIGLIE DEL DIVINO ZELO, DETTO ANCHE DEGLI ORFANOTROFI

ANTONIANI FEMMINILI DEL CANONICO ANNIBALE MARIA DI FRANCIA, anche

detto CENTRO SOCIALE “A.M. DI FRANCIA” (C.F.: (OMISSIS)), in persona

del legale rappresentante pro tempore, Madre Suor M.A.

rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dagli

avvocati Gerardo Picichè (C.F.: (OMISSIS)) e Francesco Saverio

Ivella (C.F.: (OMISSIS));

– ricorrente –

nei confronti di:

COMUNE DI VERNOLE (C.F.: (OMISSIS)), in persona Sindaco, del legale

rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, giusta procura a

margine del controricorso, dall’avvocato Gaetano Messuti (C.F.:

(OMISSIS))M;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Lecce n.

434/2014, depositata in data 18 aprile 2014;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data

10 aprile 2017 dal Consigliere Tatangelo Augusto;

uditi:

l’avvocato Francesca Buompane, per delega dell’avvocato Gaetano

Messuti, per il comune controricorrente; il pubblico ministero, in

persona del sostituto procuratore generale Dott. Mistri Corrado, che

ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Centro Sociale A.M. di Francia ha ottenuto un decreto ingiuntivo per l’importo di Euro 41.310,00 nei confronti del Comune di Vernole, che ha proposto opposizione.

L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Lecce.

La Corte di Appello di Lecce, in riforma della decisione di primo grado, la ha invece accolta, condannando l’intimante alla restituzione degli importi frattanto eventualmente incassati. Ricorre il Centro Sociale A.M. di Francia, sulla base di cinque motivi.

Resiste con controricorso il comune di Vernole.

Il comune controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. E’ pregiudiziale l’esame dell’eccezione di tardività del ricorso sollevata dal comune controricorrente.

L’eccezione è fondata.

Diversamente da quanto dichiarato nel ricorso da parte ricorrente, la sentenza impugnata risulta essere stata notificata a mezzo del servizio postale al procuratore per essa costituito nel giudizio di secondo grado (avvocato Rita Patisso), presso il suo studio, in (OMISSIS). Il legale ha ritirato personalmente l’atto, in data 9 dicembre 2014, come emerge dalla relazione di notificazione e dall’avviso di ricevimento prodotti dal comune controricorrente.

Tale notificazione è certamente idonea a far decorrere il termine cd. breve per l’impugnazione, ai sensi dell’art. 326 c.p.c., sebbene il domicilio eletto dalla parte nel giudizio di secondo grado fosse diverso, in quanto essa soddisfa comunque l’esigenza che la sentenza sia portata a conoscenza della parte stessa, per il tramite del suo rappresentante processuale, professionalmente qualificato a valutare, nei termini prescritti, l’opportunità dell’impugnazione, ed è dunque equivalente a quella effettuata nel domicilio eletto (Cass., Sez. 5 -, Sentenza n. 7257 del 22/03/2017, Rv. 643312 – 01; Sez. L, Sentenza n. 2220 del 04/02/2016, Rv. 638657 – 01; Sez. L, Sentenza n. 17378 del 30/07/2014, Rv. 632002 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 9051 del 18/04/2014, Rv. 631076 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 25294 del 11/11/2013, Rv. 628433 – 01; Sez. L, Sentenza n. 7365 del 26/03/2010, Rv. 612846 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 14584 del 22/06/2007, Rv. 598121 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 24795 del 24/11/2005, Rv. 585442 – 01).

Il ricorso per cassazione è stato notificato in data 8 giugno 2015 e quindi certamente oltre il cd. termine di sessanta giorni di cui all’art. 325 c.p.c..

Di conseguenza esso è inammissibile.

L’inammissibilità del ricorso rende superfluo l’esame dei singoli motivi dello stesso.

2. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– condanna l’ente ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore del comune controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 5.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, ed oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 10 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2017

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