Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10522 del 21/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 21/04/2021, (ud. 24/03/2021, dep. 21/04/2021), n.10522

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 24726-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)) DIREZIONE PROVINCIALE DEL

MOLISE ISERNIA, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

ENEL GREEN POWER SPA, in persona del procuratore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 14, presso lo

studio DI TANNO E ASSOCIATI, rappresentata e difesa dagli avvocati

ENRICO PAULETTI, ROSAMARIA NICASTRO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 150/2/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del MOUSE, depositata il 04/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI

ROBERTO GIOVANNI.

 

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Enel Green Power S.p.a., intestataria catastale e proprietaria di un’area sita in territorio di Frosolone (IS), individuato in catasto al foglio (OMISSIS), particella (OMISSIS), categoria D/1, proponeva in data 21.04.2016, tramite procedura Docfa, una nuova rendita di Euro 382,00 ottenuta tenendo conto della valore del terreno, del basamento in cemento armato e di una cabina elettrica e non computando la struttura di aerogeneratore (traliccio/torre, navicella e rotore), in quanto ritenuto irrilevante fiscalmente per effetto dell’entrata in vigore della L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21.

L’Agenzia delle Entrate procedeva alla rettifica della rendita proposta, ritenendo congrua la categoria catastale proposta ed accertava la diversa e maggiore rendita di Euro 1.630,00 che comprendeva il valore del suolo, del basamento, della cabina e della sola torre che compone l’aereogeneratore.

La Enel Green Power S.p.a. impugnava l’avviso di rettifica della rendita catastale e l’adita CTP di Isernia accoglieva il ricorso sul presupposto che il palo di sostegno degli aerogeneratori non rientrava nel concetto di “costruzione” e che lo stesso, svolgendo soltanto una funzione tecnica strettamente necessaria alla funzionalità dell’impianto, non rilevava ai fini della determinazione della rendita catastale.

La sentenza della CTP veniva impugnata dall’Agenzia delle entrate davanti alla CTR Molise che, con la sentenza indicata in epigrafe, respingeva il ricorso. Il giudice di appello rilevava che la torre di sostegno era funzionale alla produzione di energia elettrica e, quindi, costituiva elemento da considerare quale componente dell’impianto e non come costruzione passibile di rendita catastale.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione L’Agenzia delle Entrate, affidato ad un unico motivo.

La Enel Green Power S.p.a. si è costituita proponendo ricorso incidentale, affidato ad un unico motivo. La ricorrente ha depositato memoria.

Con l’unico motivo proposto l’Agenzia delle entrate deduce la violazione della L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. La CTR, in violazione della predetta disposizione, entrata in vigore il 1 gennaio 2016, avrebbe ritenuto che la torre di impianto eolico, pur stabilmente infissa al suolo, in quanto macchinario funzionale al processo produttivo di energia elettrica, non poteva concorrere alla determinazione della rendita catastale. La causa va rinviata a nuovo ruolo per consentire l’acquisizione del fascicolo di merito.

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo e manda alla Cancelleria di compiere le attività di cui alla parte motiva.

Così deciso in Roma, il 24 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2021

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