Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10522 del 20/05/2016


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 10522 Anno 2016
Presidente: SALVAGO SALVATORE
Relatore: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.

SENTENZA

sul ricorso 6827-2011 proposto da:
MARROSU GIOVANNI (C.F. MRRGNN55A25F9790), in proprio e
nella qualità di procuratore generale di PIREDDA
SILVESTRA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.
DA PALESTRINA 48, presso l’avvocato MARCO ANGELETTI,

Data pubblicazione: 20/05/2016

rappresentato e difeso dall’avvocato STEFANINO CASTI,
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro

COMUNE DI NUORO, in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA VITE 7,

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presso l’avvocato MARIA STEFANIA MASINI (C/0 D’AMELIO
SCIACCA), rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO
CAREDDU, giusta procura a margine del controricorso;

controricorrente

contro

intimata

avverso la sentenza n. 556/2010 della CORTE D’APPELLO
DI CAGLIARI – SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI,
depositata il 14/10/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 07/04/2016 dal Consigliere Dott. MARIA
GIOVANNA C. SAMBITO;
udito, per il controricorrente, l’Avvocato CORSINI
FEDERICA, con delega, che si riporta agli atti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CARDINO che ha concluso per:

IMPRESA CANCELLU S.N.C. DI CANCELLU FRANCESCO E C.;

2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinte citazioni, Giovanni Marrosu e Silvestra
Piredda chiesero alla Corte d’Appello di Cagliari, sez. staccata di

temporanea e di espropriazione della porzione di una loro
maggiore proprietà interessata dai lavori di sistemazione e
completamento del tratto stradale di Mughina.
Riuniti i giudizi la Corte adita, con la sentenza depositata il
14.10.2010, rigettò la domanda, disattendendo la stima operata
dal CTU, che aveva valutato potenzialità edificatorie del suolo
che, per destinazione urbanistica, tale natura non aveva.
Per la cassazione della sentenza, hanno proposto ricorso gli
espropriati con un motivo, al quale il Comune di Nuoro ha
resistito con controricorso, successivamente illustrato da
memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L’improcedibilità del ricorso, rilevata dal PG, che ha
concluso in tal senso, in relazione al deposito di copia incompleta
della sentenza impugnata, non ricorre: i ricorrenti hanno, infatti,
depositato una copia della decisione impugnata munita
dell’attestato di conformità del cancelliere presso il giudice a quo,
secondo il disposto di cui all’art. 369, co 2 n. 2 cpc (cfr. Cass. n.
10008 del 2011); laddove la circostanza che la copia depositata
sia, in effetti, incompleta, com’è evidente dal suo esame, non

i

Sassari, la determinazione delle indennità di occupazione

incide sull’economia della decisione, tenuto conto dello jus
superveniens.
2. Col proposto ricorso, deducendo la violazione e falsa

L. n. 865 del 1971, i ricorrenti lamentano che la Corte territoriale
ha aderito alla giurisprudenza che ha operato una rigida
dicotomia tra i suoli, rigorosamente suddivisi in agricoli ed
edificabili, senza considerare né la possibilità di utilizzazioni
intermedie, nè che in base alle regole di estimo proprie di un
comprensorio urbanistico (PEEP, PP, PL o dell’intero territorio
comunale) non è ravvisabile la differenza di valore tra le aree
destinate a servizi e le aree edificabili vere e proprie, che, in tanto
beneficiano dell’edificabilità, in quanto sussistono gli spazi
destinati all’osservanza degli standards urbanistici.
3. Disattesa l’eccezione d’inammissibilità del ricorso, che,
contrariamente, a quanto eccepisce il controricorrente, non è
affatto generico ed investe il profilo di diritto relativo ai criteri da
osservare ai fini della determinazione dell’indennità di
espropriazione, lo stesso è fondato nei seguenti termini.
4. Occorre premettere in diritto che: a) per effetto delle
sentenze della Corte costituzionale n. 348 del 2007 e n. 181 del
2011, emesse per conformare il diritto interno ai principi posti
dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, il sistema_ indi:Tula -miei
è svincolato dalla disciplina riduttiva (formule mediane e
parametri tabellari) di cui agli artt. 5-bis, co. 1 e 2, della L. n. 359

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applicazione degli artt. 40 della L. n. 2359 del 1865; 15 e 16 della

del 1992 e 16, co. 5 e 6, della L. n. 865 del 1971, e risulta
agganciato al valore venale del bene. Il serio ristoro che l’art. 42,
co. 3, Cost. riconosce al sacrificio della proprietà per motivi

nella libera contrattazione di compravendita, posto che la
dichiarazione d’incostituzionalità dei menzionati criteri
indennitari ha fatto rivivere detto criterio base di indennizzo,
posto dall’art. 39 della L. n. 2359 del 1865, riconosciuto
applicabile ai casi già soggetti al pregresso regime riduttivo
(Cass. n. 11480 del 2008; n. 14939 del 2010; n. 6798 del 2013; n.
17906 del 2014), ed ora sancito dall’art. 37, co 1, del dPR n. 327

.:

del 2001, come modificato dall’art. 2, co 90, della L. n. 244 del
2007;
b) la distinzione tra suoli edificabili e non edificabili non è
tuttavia venuta meno, essendo imposta dalla disciplina urbanistica
in funzione della razionale programmazione del territorio, con la
relativa ripartizione in zone, in relazione alle esigenze,
modificabili anche nel tempo, della vita moderna e
dell’espansione urbanistica ed anche ai fini della conservazione di
spazi a beneficio della collettività e della realizzazione di servizi
pubblici. E l’inclusione dei suoli nell’uno o nell’altro ambito va
effettuata in ragione del criterio dell’edificabilità legale, posto
dall’art. 5 bis, co 3, della L. n. 359 del 1992, tuttora vigente, e
recepito dagli artt. 32 e 37 del dPR n. 327 del 2001, in base al
quale un’area va ritenuta edificabile solo quando la stessa risulti

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d’interesse generale, si identifica, dunque, con il giusto prezzo

tale classificata al momento della vicenda ablativa dagli strumenti
urbanistici (Cass. 7987/2011; 989112007; 3838/2004;
10570/2003; sez.un. 172 e 173/2001), mentre le possibilità legali

strumento urbanistico vigente all’epoca in cui deve compiersi la
ricognizione legale, la zona sia stata concretamente vincolata ad
un utilizzo meramente pubblicistico (verde pubblico, attrezzature
pubbliche, viabilità ecc.) che preclude ai privati tutte quelle forme
di trasformazione del suolo che sono riconducibili alla nozione
tecnica di edificazione, da intendere come estrinsecazione dello
ius aedificandi connesso al diritto di proprietà, ovvero con
l’edilizia privata esprimibile dal proprietario dell’area (Cass.
14840/2013; 2605/2010; 21095 e 16537/2009);
c) la caducazione del sistema tabellare comporta che
all’interno della categoria suoli inedificabili rivestono valore a
fini indennitari le possibilità di utilizzazioni intermedie tra
l’agricola e l’edificatoria (parcheggi, depositi, attività sportive e
ricreative, chioschi per la vendita di prodotti ecc.), prima
irrilevanti, sempre che siano assentite dalla normativa vigente, sia
pure con il conseguimento delle opportune autorizzazioni
amministrative.
d) nell’ipotesi in cui l’espropriazione di una parte di fondo
influisca oggettivamente (con esclusione, dunque, di ogni
valutazione soggettiva) in modo negativo sulla parte residua,
l’indennità di espropriazione va determinata a norma dell’art. 40

4

di edificazione vanno escluse tutte le volte in cui, per lo

della L. n. 2359 del 1865 (e ora del dPR. n. 327 del 2001, art. 33),
tenendo conto della diminuzione di valore della parte non
espropriata, sia essa agricola o edificabile (cfr. Cass. n. 11504 del

5. Nella specie, riferiscono i ricorrenti che il loro fondo è
destinato a VR, zona H e strada di PRG, la relativa inedificabilità
legale è dunque conclamata, senza che possano valere i principi
che si riferiscono agli indici di fabbricabilità territoriale propri
delle varianti degli strumenti urbanistici (es. PEEP, PIP), che
conferiscono ai suoli che sono in esso inclusi la natura
edificatoria, e che dunque che non si attagliano al caso di specie,
in cui l’inedificabilità è dovuta alla suddivisione in zone del
territorio comunale. 6. E tuttavia è vero, che, alla stregua dei
principi esposti al punto precedente, a fini indennitari possono
rilevare utilizzazioni intermedie diverse da quelle agricole, e che,
comunque è escluso che possa trovare applicazione il criterio dei
VAM., dovendo le indennità essere determinate, per ogni tipo di
suolo, sulla base del valore di mercato.
6. La sentenza va, in conclusione, cassata con rinvio alla
Corte d’Appello di Cagliari, sez. staccata di Sassari, in diversa
composizione, che provvederà, anche, a regolare le spese del
presente giudizio di legittimità.
PQM

5

2014; 4787 del 2012; 24435/2006, n. 10634/2004).

La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le
spese, alla Corte d’Appello di Cagliari sez. staccata di Sassari, in
diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 7 aprile 2016.

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