Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10521 del 30/04/2010
Cassazione civile sez. lav., 30/04/2010, (ud. 09/03/2010, dep. 30/04/2010), n.10521
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –
Dott. MONACI Stefano – Consigliere –
Dott. DI NUBILA Vincenzo – rel. Consigliere –
Dott. STILE Paolo – Consigliere –
Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 28517-2006 proposto da:
FONDAZIONE OPERA BEATO BARTOLO LONGO, Ente Morale O.N.L.U.S., in
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA VENETO 1, presso lo studio dell’avvocato
BRUNO DONATO, rappresentata e difesa dall’avvocato VITALI LUIGI,
giusta mandato a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
G.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE B.
BUOZZI 47, presso lo studio dell’avvocato IZZO CARLO GUGLIELMO,
rappresentata e difesa dall’avvocato STEFANI’ FRANCESCO UGO, giusta
mandato in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1221/2006 della CORTE D’APPELLO di LECCE,
depositata il 20/06/2006 r.g.n. 785/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
09/03/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO DI NUBILA;
udito l’Avvocato VITALI LUIGI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FEDELI Massimo che ha concluso per l’inammissibilità, in subordine
rigetto.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 4.4.2002, G.M. conveniva dinanzi al Tribunale di Brindisi la Fondazione Opera Beato Bartolo Longo ed esponeva di avere prestato lavoro subordinato alle dipendenze della convenuta, onde rivendicava il compenso dovuto a sensi del CCNL di settore – o in subordine ex art. 36 Cost. – per differenze retributive, lavoro straordinario, ferie e T.F.R.. Previa costituzione ed opposizione della convenuta, il Tribunale respingeva la domanda attrice, ritenendo non provata l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
2. Proponeva appello la G. e la Corte di Appello di Lecce riformava la sentenza di primo grado, attribuendo alla stessa le differenze richieste, tranne il compenso per lavoro straordinario, in applicazione del citato art. 36 Cost.. In via preliminare, la Corte di Appello respingeva siccome tardiva una eccezione di nullità della consulenza tecnica di ufficio di carattere contabile.
3. Ha proposto ricorso per Cassazione la Fondazione, deducendo tre motivi. Resiste con controricorso e memoria integrativa G. M., la quale eccepisce “in limine” l’inammissibilità del ricorso avversario, in quanto fuori termine.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il ricorso per Cassazione è inammissibile in quanto notificato tardivamente. La sentenza di appello risulta depositata in cancelleria il 20.6.2006 e notificata il 9.8.2006. Il ricorso è stato presentato per la notifica il 12.10.2006, quindi oltre sessanta giorni dalla notifica della sentenza.
5. Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso e condanna la Fondazione Opera Beato Battolo Longo a rifondere a G.M. le spese del grado, che liquida in Euro 38,00 oltre Euro duemila/00 per onorari, spese generali, Iva e Cpa nelle misure di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2010