Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10521 del 28/04/2017


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Cassazione civile, sez. III, 28/04/2017, (ud. 10/04/2017, dep.28/04/2017),  n. 10521

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 13140 del ruolo generale dell’anno

2015, proposto da:

P.G.P., (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e difeso, giusta

procura a margine del ricorso, dall’avvocato Giorgio Soletta, (C.F.:

SLTGRG67602I452H);

– ricorrente –

nei confronti di:

COMUNE DI STINTINO (C.F.: (OMISSIS)), in persona del Sindaco, legale

rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, giusta procura in

calce al controricorso, dall’avvocato Francesco Delitala (C.F.:

DLTFNC42R13I452J);

– controricorrente – ricorrente in via incidentale –

e

S.G., (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso, giusta

procura allegata al controricorso, dall’avvocato Alessandro Bisail

(C.F.: BSLLSN42C30B276C);

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Sassari n.

911/2014, depositata in data 27 giugno 2014;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data

10 aprile 2017 dal Consigliere Dott. Augusto Tatangelo;

uditi:

l’avvocato Giorgio Soletta, per il ricorrente;

l’avvocato Enrico Guidi, per delega dell’avvocato Alessandro Bisail,

per il controricorrente S.;

il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale

Dott. MISTRI Corrado, che ha concluso per il rigetto sia del ricorso

principale che del ricorso incidentale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

P.G.P. ha agito in giudizio nei confronti del Comune di Stintino nonchè del dirigente del relativo ufficio tecnico comunale, S.G., per ottenere il risarcimento dei danni che assume di avere subito a causa dell’inerzia tenuta dall’ente nell’ambito del procedimento amministrativo da lui promosso per ottenere il rilascio di una concessione edilizia per la realizzazione di un complesso agrituristico.

La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Sassari.

La Corte di Appello di Sassari ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’attore, ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c., comma 1.

Ricorre il P. avverso la sentenza di primo grado, sulla base di un unico motivo, articolato in tre distinte censure.

Resistono con controricorso lo S. e il Comune di Stintino. Il comune propone altresì ricorso incidentale sulla base di un unico motivo.

I controricorrenti S. e comune di Stintino hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Ha carattere logicamente pregiudiziale la questione di giurisdizione posta con il ricorso incidentale, che va quindi esaminato per primo.

Con l’unico motivo del suddetto ricorso incidentale (non rubricato) il Comune di Stintino ripropone l’eccezione, già rigettata dal giudice di primo grado, di difetto di giurisdizione del giudice ordinario.

Il ricorso incidentale è infondato.

La domanda proposta dal P. è un’ordinaria azione risarcitoria, ai sensi dell’art. 2043 c.c..

L’attore lamenta la condotta di inerzia nell’adempimento dei propri obblighi da parte di un funzionario pubblico (già condannato in sede penale per il reato di omissione di atti di ufficio, con condanna generica in favore del ricorrente al risarcimento dei danni, da liquidarsi in sede civile), condotta asseritamente causa di danni, dei quali viene chiamata a rispondere anche l’amministrazione in virtù del rapporto organico e funzionale con il proprio dipendente.

La questione relativa alla possibilità per il P. di ottenere la concessione edilizia richiesta, in base alla normativa vigente al momento dell’originaria istanza, costituisce, in tale contesto, solo uno dei presupposti di fatto necessari ai fini di una effettiva configurabilità del danno da questi lamentato, e va quindi accertata in via meramente incidentale ed ipotetica, ma l’esercizio del relativo potere amministrativo non costituisce in alcun modo oggetto diretto della presente controversia; di conseguenza la giurisdizione spetta certamente al giudice ordinario.

2. Con l’unico motivo del ricorso principale si denunzia “violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, con riferimento all’art. 28 Cost., artt. 2043 e 2697 c.c., artt. 113, 115 e 116 c.p.c., artt. 538-539 c.p.p. e L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 21 nonies”.

Il ricorso, articolato in tre distinte censure, non può trovare accoglimento.

1.1 Con la prima censura, il ricorrente deduce che, essendo intervenuta sentenza penale definitiva di condanna generica dello S. al risarcimento del danno, il giudice civile avrebbe dovuto esclusivamente determinare l’ammontare di detto danno e non avrebbe potuto quindi negarne l’esistenza.

La censura è infondata.

Il tribunale ha accertato che la concessione edilizia richiesta dal P. non avrebbe potuto essere legittimamente rilasciata, neanche sulla base della normativa vigente al momento della proposizione della relativa istanza. Ha quindi escluso la sussistenza di un concreto ed effettivo danno risarcibile in favore del P., in conseguenza dell’inerzia del comune nell’istruire la relativa pratica (definita solo dopo l’intervento di una normativa ancor più restrittiva, sulla base della quale l’istanza era stata poi definitivamente rigettata).

Orbene, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la condanna generica al risarcimento del danno pronunziata in sede penale comporta sempre la possibilità che nel giudizio civile di liquidazione del quantum possa essere esclusa la sussistenza in concreto di qualunque danno (cfr., ex plurimis: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2127 del 26/02/1998, Rv. 513087-01; Sez. 2, Sentenza n. 8480 del 22/06/2000, Rv. 537904-01; Sez. 3, Sentenza n. 329 del 11/01/2001, Rv. 543060-01; Sez. 3, Sentenza n. 8807 del 27/06/2001, Rv. 547795-01; Sez. 2, Sentenza n. 2947 del 14/02/2005, Rv. 579524-01; Sez. 3, Sentenza n. 7695 del 21/03/2008, Rv. 602218-01; Sez. 3, Sentenza n. 24030 del 13/11/2009, Rv. 609978-01; Sez. 3, Sentenza n. 8360 del 08/04/2010, Rv. 612361-01; Sez. 6-3, Ordinanza n. 14648 del 04/07/2011, Rv. 618452-01; Sez. 2, Sentenza n. 15335 del 13/09/2012, Rv. 623804-01; in linea generale, sui rapporti tra la sentenza generica di condanna risarcitoria limitata all’an debeatur ed il giudizio di liquidazione del quantum, nel medesimo senso, ad es.: Cass., Sez. 1 -, Sentenza n. 20444 del 11/10/2016, Rv. 641848-01; Sez. 1, Sentenza n. 15595 del 09/07/2014, Rv. 631761-01; Sez. 1, Sentenza n. 21428 del 12/10/2007, Rv. 600224-01; Sez. 3, Sentenza n. 16123 del 14/07/2006, Rv. 591479-01; Sez. 2, Sentenza n. 17297 del 31/07/2006, Rv. 592075-01).

La sentenza impugnata risulta quindi sul punto del tutto conforme ai suddetti principi di diritto.

1.2 Con la seconda censura il ricorrente denunzia la violazione degli artt. 2043 e 2697 c.c., nonchè degli artt. 113 e 116 c.p.c..

Sostiene: a) che la concessione edilizia che aveva richiesto era stata negata dal comune solo in virtù della normativa sopravvenuta, ma aveva in precedenza ottenuto il parere favorevole della Commissione Edilizia, il che attesterebbe che ne era possibile il rilascio, in base alle norme vigenti al momento dell’istanza; b) che le considerazioni contrarie del consulente tecnico di ufficio non avrebbero alcun valore, trattandosi di questioni giuridiche e non tecniche; c) che comunque si era determinato un vero e proprio giudicato sul punto in virtù della sentenza penale (di cui trascrive la parte a suo dire rilevante).

In contrario, si osserva: a) che il parere favorevole della Commissione Edilizia non ha carattere vincolante, e quindi certamente non può ritenersi decisivo onde stabilire che la concessione edilizia richiesta avrebbe potuto effettivamente essere rilasciata in base alle norme vigenti al momento dell’istanza; b) al consulente tecnico di ufficio il giudice di merito aveva demandato il compito di verificare se sussistevano i presupposti di fatto per il rilascio della concessione edilizia richiesta dal P., in base alle norme previgenti, e tutte le considerazioni di carattere giuridico espresse in proposito risultano recepite nella sentenza impugnata, che lo ha escluso in base ad adeguata motivazione, e non sono specificamente censurate nella presente sede; c) dal passo della sentenza penale trascritto nel ricorso non si evince affatto quanto preteso dal ricorrente in ordine ad un eventuale giudicato sulla sussistenza delle condizioni per il rilascio della concessione da lui richiesta, in base alle norme previgenti; in ogni caso, e per il resto, sui limiti del vincolo derivante dalla sentenza penale ai fini della liquidazione del danno vale quanto osservato in relazione alla prima censura.

1.3 Con la terza censura il ricorrente deduce la violazione dell’art. 2043 c.c.. Richiama e trascrive nuovamente il passo della sentenza penale da cui a suo dire (ma infondatamente, come si è già visto) deriverebbe un giudicato sull’esistenza delle condizioni per il rilascio della concessione; richiama poi della L. n. 241 del 1990, art. 21 nonies e sulla base di questa norma – con un percorso argomentativo in verità non del tutto chiaro e lineare sul piano logico – sembra intendere affermare che la concessione edilizia, se la decisione del comune fosse intervenuta tempestivamente, gli sarebbe stata comunque rilasciata, e non avrebbe poi potuto essere successivamente revocata, o quanto meno che non vi sarebbe la prova che essa sarebbe stata revocata in autotutela.

Ma è evidente, sulla base di quanto osservato in precedenza, che la costruzione logica espressa con la censura in esame risulta viziata alla base, in quanto fondata sull’erroneo assunto per cui in base alla normativa vigente al momento dell’istanza la concessione edilizia avrebbe potuto essere legittimamente rilasciata, ovvero su quello, del tutto indimostrato (e finanche irrilevante nella presente controversia, in cui va accertato solo l’eventuale danno ingiusto subito dal P. in conseguenza dell’inerzia del funzionario pubblico), secondo il quale, anche a prescindere da tale legittima possibilità, essa sarebbe stata comunque di fatto rilasciata, e poi non sarebbe stata revocabile in autotutela.

3. Il ricorso è rigettato.

Per le spese del giudizio di legittimità si provvede, sulla base del principio della soccombenza (sostanziale e prevalente, nei rapporti tra il P. ed il Comune di Stintino, totale nei rapporti con lo S.), come in dispositivo.

Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso incidentale proposto dal Comune di Stintino e quello principale proposto dal P.;

– condanna il ricorrente P. a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, liquidandole, in favore dello S., in complessivi Euro 7.000,00 e, in favore del Comune di Stintino, in Euro 6.000,00, oltre, per entrambi, Euro 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principale e incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 10 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2017

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