Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10521 del 03/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/06/2020, (ud. 28/11/2019, dep. 03/06/2020), n.10521

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22711-2018 proposto da:

R.M., S.A., R.T., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DEL COLLE DI SANT’AGATA 4, presso lo studio

dell’avvocato FABIO ZEPPOLA, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

GENERALI ITALIA SPA, in persona dei Procuratori pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 28, presso lo

studio dell’avvocato GIUSEPPE CILIBERTI, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3160/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 15/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. POSITANO

GABRIELE.

Fatto

RILEVATO

che:

Assitalia proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma in favore di R.T., R.M. e R.L. e S.A., nella qualità di eredi di R.A., per il pagamento della somma di Euro 61.984,81, oltre interessi a titolo di indennizzo, in virtù di polizza stipulata dalla dante causa, deceduta in Genova a seguito di omicidio volontario commesso dal marito;

il Tribunale di Roma, con sentenza del 10 settembre 2008, accoglieva l’opposizione dichiarando prescritto il diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 2952 c.c. per decorso del termine annuale computato dalla data del fatto (8 luglio 2003) al primo atto interruttivo (28 febbraio 2005);

avverso tale decisione proponevano appello gli eredi della R. con atto di citazione del 17 marzo 2009, lamentando che sino alla data del 24 gennaio 2005 non sarebbe stato possibile recuperare la polizza, perchè custodita all’interno dell’abitazione, nella quale era stato rinvenuto il corpo, posto sotto sequestro per lo svolgimento delle indagini penali. Inoltre, il termine di prescrizione avrebbe dovuto considerarsi sospeso ai sensi dell’art. 2941 c.c., n. 8, per il comportamento colposo posto in essere dall’assicuratore che era a conoscenza del mancato pagamento del premio sin dal giugno 2003. Infine, il Tribunale non avrebbe correttamente interpretato la clausola d) della polizza. Si costituiva Ina Assitalia S.p.A. contestando la fondatezza del gravame;

la Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 15 maggio 2017, rilevava che, per consolidata giurisprudenza, l’impossibilità di far valere il diritto non si riferisce agli impedimenti derivanti da ostacoli di mero fatto, come la mancata conoscenza della esistenza della polizza stipulata dalla deceduta. In secondo luogo, l’eventuale sussistenza del dolo dell’assicuratore costituiva circostanza nuova dedotta per la prima volta in appello e, comunque, destituita di fondamento;

avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione R.T., R.M. e R.L. e S.A., nella qualità di eredi di R.A. affidandosi a un motivo che illustrano con memoria. Resiste con controricorso Generali Italia S.p.A. (già Assitalia).

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il ricorso si deduce la violazione degli artt. 2935, 2941 e 2952 c.c. ribadendo che, come già dedotto in sede di appello, il sequestro cui era sottoposta l’abitazione di R.A. non costituiva un semplice impedimento di fatto, trattandosi di istituto giuridico che determina un vincolo di indisponibilità del bene;

il ricorso è tardivo, non essendo tempestivo quello notificato al difensore dell’assicuratore il 10 luglio 2018 ed essendo nulla la notifica alla parte personalmente del 27 giugno 2018 (atteso che Cass. n. 19702 del 2011, che consentirebbe di sanare il vizio, va coordinata con Cass. Sezioni Unite n. 14594 del 2016, che richiede l’ulteriore presupposto delle “ragioni non imputabili al notificante”, qui non sussistenti);

in particolare, la sentenza è stata pubblicata il 15 maggio 2017, il termine lungo era quello annuale, ma la sospensione feriale per l’anno 2017 operava dal 1 agosto al 31 agosto di quell’anno e, sommando i 31 giorni di essa il termine per il ricorso per cassazione scadeva il 15 giugno 2018. Conseguentemente, il ricorso è tardivo rispetto alla prima notifica tentata. Con riferimento alla seconda notifica è tardivo quello notificato al difensore dell’assicuratore il 10 luglio 2018 ed è nulla la notifica alla parte personalmente del 27 giugno 2018 per quanto già detto. (Cass. Sezioni Unite n. 14594 del 2016, che richiede il presupposto delle “ragioni non imputabili al notificante”, qui non sussistenti);

a prescindere da ciò, il motivo è dedotto in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, riguardo al tenore, alla natura, al contenuto e ai termini del preteso provvedimento di sequestro. Peraltro, gli stessi ricorrenti fanno generico riferimento al provvedimento cautelare precisando che il sequestro “sia esso probatorio, conservativo o preventivo” è un istituto giuridico che determina lo spossessamento del bene, senza individuare gli estremi del provvedimento e la specifica tipologia di sequestro;

inoltre, per come riferito dai ricorrenti (paragrafo 5) e descritto in sentenza, il bene “posto” (e non “posta”) sotto sequestro sembra riferirsi ad altro. Infatti, nella sommaria esposizione del fatto, nel riportare il contenuto dell’atto di appello, i ricorrenti rilevano che non sarebbe stato possibile avvedersi della esistenza della polizza “in quanto custodita all’interno della abitazione, ove era stato trovato il corpo della loro dante causa, posto sotto sequestro per lo svolgimento delle indagini penali”, sino alla data del 24 gennaio 2005. Conseguentemente l’unico riferimento al vincolo di indisponibilità di beni non pare riferirsi, nè alla abitazione, nè alla polizza (entrambi i termini di genere femminile);

comunque, non è trascritto, allegato o localizzato nel fascicolo di legittimità il provvedimento di sequestro, non è specificata la natura, l’oggetto e la durata (si fa riferimento a quella del 24 gennaio 2005 senza alcun supporto in termini di autosufficienza) e ciò rende inconferente la giurisprudenza richiamata, che riguarda il sequestro penale del documento, qui non dedotto;

il contenuto della memoria non aggiunge elementi di novità rispetto alle pregiudiziali considerazioni sopra esposte atteso che nonostante l’applicazione del termine annuale, per quanto si è detto, la sospensione feriale di 31 giorni determina la tardività del ricorso;

ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza. Infine, va dato atto – mancando ogni discrezionalità al riguardo (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 3200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 28 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2020

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