Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10520 del 30/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 30/04/2010, (ud. 24/02/2010, dep. 30/04/2010), n.10520

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – rel. Consigliere –

Dott. BALLETTI Bruno – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 31268-2006 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GRANOZZI GAETANO, giusta mandato a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.I., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LIMA 31,

presso lo studio dell’avvocato CINTI GIUSEPPE, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato VIRZI’ SALVATORE, giusta mandato in

calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

B.L., C.M., G.P., M.

G., M.C., BE.MA., C.A.,

L.F., P.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 474/2005 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 10/11/2005 R.G.N. 201/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/02/2010 dal Consigliere Dott. PIETRO ZAPPIA;

udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI;

udito l’Avvocato VIRZI’ SALVATORE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

Con ricorso al Pretore, giudice del lavoro, di Enna, depositato in data 27.9.1996, P.I. premesso di essere dipendente dell’Ente Poste Italiane presso l’area P.A.L. della filiale di (OMISSIS), e premesso che l’Ente suddetto aveva attivato una procedura per il passaggio all'(OMISSIS), così come previsto dall’art. 51 del CCNL 26.11.1994 e dalla Circolare n. 35 del 7.11.1995, disponendo la formazione di cinque categorie di personale ((OMISSIS)), esponeva che, avendo partecipato alle selezioni di cui alle categorie (OMISSIS), non era stato compreso nella graduatoria di cui al punto A ed era stato escluso dalle preselezioni previste per i punti C ed E senza alcuna motivazione in ordine ai criteri adottati. Chiedeva pertanto che venisse dichiarata l’illegittimità della graduatoria e della procedura di preselezione, ordinando all’Ente datoriale l’ammissione di esso ricorrente alla predetta preselezione.

Istauratosi il giudizio nei confronti dell’Ente Poste Italiane e dei soggetti controinteressati ( B.L. ed altri), con sentenza in data 16.5.2003 il Tribunale di Enna, in parziale accoglimento della domanda, dichiarava il diritto del ricorrente a partecipare alla preselezione relativa all’attribuzione dei posti vacanti (OMISSIS) di cui alle lettere C ed E della circolare del 7.11.1995, rigettando ogni ulteriore domanda. Rilevava in particolare che nella fattispecie in esame erano stati violati dall’Ente datoriale i canoni di correttezza e di buona fede.

Avverso tale sentenza proponeva appello la società Poste Italiane s.p.a. lamentandone la erroneità sotto diversi profili e chiedendo il rigetto delle domande proposte da controparte con il ricorso introduttivo.

La Corte di Appello di Caltanissetta, con sentenza in data 26.10.2005, rigettava il gravame.

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione la società datoriale con due motivi di impugnazione.

Resiste con controricorso il lavoratore intimato.

I controinteressati B.L. ed altri non hanno svolto alcuna attività difensiva.

La società ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

Col primo motivo di gravame la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., violazione dell’art. 41 Cost., violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 e segg. c.c. in relazione agli artt. 50 e 51 del CCNL 1994 e dell’accordo nazionale del 26.10.1995 riportato nella circolare 35/95; omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia.

Osserva in particolare la ricorrente che il contratto collettivo del 26.11.1994, all’art. 50, non indicava concretamente i criteri selettivi da adottare per la selezione del personale da inquadrare nelle aree superiori, ma si limitava a dettare principi generali idonei a garantire l’obiettività della procedura.

Successivamente in data 26.10.1995 era stato stipulato in materia un accordo sindacale recepito nella circolare 35/95 il quale prevedeva la redazione di una apposita graduatoria e quindi l’attribuzione di punteggi specifici ad ogni candidato solo per i punti A e B della procedura. Per la copertura dei pochissimi posti previsti ai punti C ed E non era viceversa richiamata dalla predetta circolare n. 35/95 la necessità della redazione di alcuna graduatoria, nè la predeterminazione di punteggi.

Ciò in quanto si era voluto riservare, in considerazione della irrisoria percentuale dei dipendenti da selezionare in relazione ai suddetti punti C ed E (nella misura in entrambi i casi del 9%), un ampio margine di discrezionalità ai dirigenti (che rispondevano personalmente e direttamente ai vertici aziendali dei risultati conseguiti) nello scegliere i collaboratori da assegnare in posti di importanza strategica in relazione ai fini istituzionali dell’Ente.

D’altronde, ai fini di una maggiore garanzia della validità delle scelte operate per ogni dipendente segnalato, era stata redatta dal dirigente una scheda sintetica, con i dati relativi alle generalità, luogo di nascita, titoli di studio e percorso professionale in Azienda, utili a completare tale valutazione.

Col secondo motivo di gravame la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1418, 1441, 2095, 2103, 1175 e 1375 c.c.; nullità della sentenza; violazione degli artt. 102 e 112 c.p.c.; omessa motivazione su un punto decisivo della controversia.

Osserva la ricorrente che i giudici di merito avevano omesso di pronunciarsi sulla nullità, ovvero annullabilità, della procedura selettiva, nè avevano motivatamente escluso dalla stessa alcuno dei controinteressati, di talchè la pronuncia doveva ritenersi inutiliter data in quanto insuscettibile di pregiudicare la posizione dei controinteressati litisconsorti necessari vincitori della preselezione, per cui nessun posto di lavoro nel livello (OMISSIS) si era reso comunque disponibile.

Il primo motivo di ricorso non è fondato.

Ed invero, per come evidenziato dalla società ricorrente, l’art. 50 del CCNL del 1994, nel fissare i criteri di accesso alle aree, prevede, al comma 4, che “per le aree quadri l’ente attiverà procedure di accertamento e selezione – potendo avvalersi di qualificati organi esterni – che individuino le capacità, le potenzialità, le attitudini ed il livello culturale dei selezionandi al fine dell’efficace programmazione e sviluppo della carriera individuale. Per il personale interno si terrà conto anche del curriculum lavorativo”; ed il successivo art. 51, comma 2, prevede che “l’Ente in presenza di necessità di reclutamento di nuove unità, sulla base dei criteri selettivi di cui sopra, dovrà individuare le percentuali di accesso all’interno delle diverse aree”.

In applicazione di tale ultima norma, con accordo sindacale nazionale del 26.10.1995, riportato nella circolare n. 35 del 7.11.1995, veniva individuato il sistema di copertura delle carenze di posti di quadro di secondo livello da attribuire attraverso il previsto accesso interno, con la previsione dell’attribuzione del 61% (lettera A) ai dipendenti appartenenti all’Area (OMISSIS) (ex (OMISSIS) categoria) che avessero svolto o svolgessero mansioni superiori di (OMISSIS), e con una riserva del 9% (lett. C) agli altri dipendenti appartenenti all’Area (OMISSIS) (ex (OMISSIS) categoria) previo accertamento professionale, e di una ulteriore riserva (lett. E) parimenti del 9% all’intera Area (OMISSIS) previo accertamento professionale. Si evidenziava nella predetta Circolare n. 35 che tale accertamento professionale, per la copertura dei posti di cui alle lettere C ed E, sarebbe stato “espletato in due fasi: 1) ciascuna sede dovrà provvedere ad una preselezione del personale nella misura del 120% dei posti. A tale proposito si propongono all’attenzione delle SS.LL. i seguenti criteri di massima: titolo di studio; esperienza lavorativa in azienda e fuori; corsi professionali interni ed esterni; 2) i candidati cosi selezionati verranno sottoposti ad un colloquio finalizzato all’accertamento professionale presso questa Area (OMISSIS) allo scopo di scegliere le unità da inquadrare nei rispettivi posti vacanti dell’Area (OMISSIS)”.

Posto ciò, osserva il Collegio che oggetto della presente controversia è la verifica del rispetto o meno, da parte di Poste Italiane, delle regole contrattuali con le quali la società, autolimitando il proprio potere di organizzazione e di gestione, ha stabilito i criteri di selezione del personale di Area (OMISSIS) da promuovere in Area (OMISSIS).

Orbene, il giudizio negativo espresso sul punto dalla Corte territoriale è pienamente condivisibile, dovendosi ritenere che la società, obbligatasi all’osservanza di determinate procedure, nella valutazione del personale da promuovere in Area (OMISSIS), e in particolare nella valutazione dell’attuale ricorrente, non si è attenuta ai principi di obiettività e di trasparenza fissati dall’art. 50 CCNL, nè ai principi generali di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.) a cui ciascun contraente deve uniformarsi nell’esecuzione dell’obbligazione.

Ha osservato questa Corte, in analoga controversia, che “un giudizio sui candidati alla selezione rispettoso dei suddetti principi avrebbe richiesto che il soggetto designato a tale operazione rendesse note le ragioni della sua scelta, che era si discrezionale, ma sottoposta a vincoli procedimentali. E’ evidente che una procedura che privilegi l’obiettività e la trasparenza esige che siano manifestate all’esterno le motivazioni che sorreggono la scelta di un candidato piuttosto che un altro e che sia formata una graduatoria dei candidati, anche senza la necessità della redazione di verbali delle operazioni di selezione. A nulla rileva che le norme contrattuali non prevedessero espressamente un obbligo di motivazione e la formazione di graduatorie, poichè siffatti adempimenti sono implicitamente connessi con l’obbligo di osservare criteri di obiettività e trasparenza e con l’obbligo di osservare i principi di correttezza e buona fede nell’adempimento delle obbligazione” (Cass. sez. lav., 22.1.2009 n. 1631; in senso conforme, Cass. sez. lav., 2.2.2009 n. 2581).

Questa Corte non ha ragione di discostarsi dai suddetti principi di talchè deve ritenersi che il lavoratore ricorrente ha ragione di dolersi del fatto di non essere stato messo in condizione di conoscere le ragioni della sua esclusione per la mancanza di ogni motivazione da parte dell’organo incaricato della selezione.

Ne consegue che le censure che la società ha mosso sul punto alla sentenza della Corte territoriale non sono meritevoli di accoglimento, avendo i giudici di merito correttamente e compiutamente esplicitato le ragioni, che questa Corte ritiene del tutto condivisibili, poste a base della loro determinazione.

Per quel che riguarda il secondo motivo di gravame osserva il Collegio che tale motivo deve ritenersi inammissibile per violazione del principio di autosufficienza del ricorso, in base al quale è necessario che nello stesso siano indicati con precisione tutti quegli elementi di fatto – e nel caso si tratti di atti documentali, che gli stessi siano riportati in ricorso o siano ad esso allegati – che consentano di controllare l’esistenza del denunciato vizio senza che il giudice di legittimità debba far ricorso all’esame degli atti. Ciò in quanto, pregiudiziale ad ogni statuizione in ordine alla lamentata omessa o insufficiente motivazione da parte del giudice di appello su una specifica determinata questione, si appalesa l’accertamento della effettiva sottoposizione di tale questione al vaglio del suddetto giudice.

Orbene, in base al principio devolutivo del gravame, è preclusa la proposizione nel giudizio di impugnazione di domande nuove ovvero di eccezioni nuove (che non siano rilevabili anche d’ufficio).

E pertanto nel caso di specie parte ricorrente, nel far riferimento alla eccepita assenza di motivazione da parte del giudice di appello in ordine alla nullità, o annullabilità, della procedura selettiva, avrebbe dovuto riportare il contenuto dell’appello e fare per di più riferimento a tutti quegli elementi di fatto e di diritto sui quali le proposte eccezioni si fondavano evidenziandone anche la ritualità e tempestività, onde consentire a questa Corte di valutare l’effettività della denunciata omissione riscontrando preliminarmente l’effettiva esistenza della censura sul punto; tale omissione ha comportato una palese violazione del canone di autosufficienza del ricorso, che risulta fondato sull’esigenza, particolare nel giudizio di legittimità, di consentire al giudice dello stesso di valutare l’esistenza del vizio denunciato senza dover procedere ad un (non dovuto) esame dei fascicoli – d’ufficio o di parte – che a tali atti facciano riferimento.

E pertanto neanche sul punto il ricorso può trovare accoglimento.

Il proposto gravame va pertanto rigettato ed a tale pronuncia segue la condanna della ricorrente al pagamento nei confronti del P. delle spese di giudizio che si liquidano come da dispositivo. Nessuna statuizione va adottata nei confronti dei controinteressati ( B. ed altri), non avendo gli stessi svolto alcuna attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione a favore del P. delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 21,00, oltre Euro 2.000,00 (duemila) per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2010

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