Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10520 del 20/05/2016


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 10520 Anno 2016
Presidente: NAPPI ANIELLO
Relatore: DI VIRGILIO ROSA MARIA

SENTENZA

sul ricorso 21682-2010 proposto da:
I.B.G. S.P.A.

(c.f.

01838140612),

in persona del

legale rappresentante pro tempore, domiciliata in
ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE
DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato AUGUSTO INONDI, giusta procura a
margine del ricorso;
– ricorrente contro
CURATELA DEL FALLIMENTO CON.TRAS.

S.R.L.

(C.F.

07722000630), in persona del Curatore avv. VINCENZO

Data pubblicazione: 20/05/2016

PARRELLO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.
ROSACCIO 107, presso l’avvocato MARCELLINA ZAPPIA,
rappresentata e difesa dall’avvocato ALESSANDRO MARIO
TRAVIA, giusta procura a margine del controricorso;

con troricorrente

il 21/06/2010; h – lgo
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 06/04/2016 dal Consigliere

Dott. ROSA

MARIA DI VIRGILIO;
udito il P.M., in persona del

Sostituto

Procuratore

Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per:
improcedibile.

avverso il decreto del TRIBUNALE di PALMI, depositato

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Svolgimento del processo
Con decreto depositato il 21/6/2010, il Tribunale di Palmi
ha respinto l’opposizione allo stato passivo del Fallimento
della CON.TRAS s.r.1., proposta dalla I.B.G. s.p.a., per
l’ammissione

dell’intero

credito

di

euro

ottenere

472.759,85, a fronte dell’ammissione per euro 76.637,54.
Il Tribunale ha rilevato che l’opponente non aveva fornito
alcuna prova del credito vantato, omettendo di produrre,
col deposito del ricorso, la documentazione asseritamente
comprovante la propria pretesa, limitandosi a chiedere
l’acquisizione della stessa, mentre l’art.99 1.f., come
novellato dal correttivo, non prevede più la facoltà del
Tribunale di autorizzare la produzione di ulteriori
documenti,

da cui l’inammissibilità dell’istanza di

• acquisizione del fascicolo relativo all’istanza di
insinuazione, trattandosi, peraltro, di documenti nella
disponibilità della parte; nessuno dei detti documenti, in
ogni caso, avrebbe potuto provare il credito, non le
fatture né le scritture contabili né i documenti di
trasporto, la cui sottoscrizione per ricevuta da persona
incaricata da CON.TRAS era stata contestata dalla Curatela.
Ricorre avverso detta pronuncia IBG, con ricorso affidato a
due motivi.
Si difende con controricorso il Fallimento.
Motivi della decisione
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1.1.

Col primo motivo, la ricorrente si duole della

violazione degli artt.99 1.f. e 347 c.p.c.; deduce che i
erano

documenti

stati

indicati

analiticamente

con

l’espressa istanza di acquisizione ed erano nella
disponibilità del curatore; che l’ art.90 1.f. disciplina

rigorosamente la gestione del fascicolo fallimentare, e non
consente alle parti un potere sul fascicolo analogo a

quello riconosciuto dagli artt,

76 e 77 disp.att.o.p.o.;

che in applicazione o comunque in analogia con l’art. 347
c.p.c.,

il

cancelliere avrebbe dovuto richiedere la

trasmissione del fascicolo.
1.2.-.

Col secondo,

denuncia la violazione

e

falsa

applicazione degli artt.98 1.f., 1510 e 2729 c.c.; sostiene
di non potere rispondere degli eventuali inadempimenti del
vettore a cui ha consegnato la merce; che la Curatela non
ha contestato nella loro interezza i documenti di
trasporto, nè avrebbe potuto farlo.
2.1.- .- Il ricorso è improcedibile, ex art. 369, 2 ° coma,
n .2 c.p.c.
La I.B.G. ha proposto ricorso avverso il decreto del
Tribunale di Palmi depositato il 21 giugno 2010, assumendo
l’avvenuta comunicazione del provvedimento il 5/7/2010, con
richiamo al doc. l) (così nell’intestazione del ricorso),
ma si è limitata a depositare la copia autentica del
decreto impugnato, senza ottemperare al disposto di cui
all’art.369, 2 ° comma n.2 c.p.c., così incorrendo nella
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sanzione

di

improcedibilità,

che

la

norma

citata

esplicitamente prevede.
E,

come ritenuto nella pronuncia delle sezioni unite,

9005/2009
( conforme,

la pronuncia 6706/2013),l’onere di deposito a

pena di improcedibilità, entro il termine di cui al primo
comma dell’art. 369 c.p.c., della copia della decisione
impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia
A vv@nutA, à funzionle n1 riscontro, da parte della Carte
di

cassazione – a tutela dell’esigenza pubblicistica (e,

quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del
vincolo della cosa giudicata formale – della tempestività
dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una
volta avvenuta la notificazione della sentenza, è
esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto
termine breve; nell’ipotesi in cui il ricorrente,
espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza
impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre
una copia autentica della sentenza impugnata senza la
relata di notificazione, il ricorso per cassazione
dev’essere dichiarato improcedibile, restando possibile
evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto
attraverso la produzione separata di una copia con la
relata avvenuta nel rispetto del secondo comma dell’art.
372 c. p. c., applicabile estensivamente, purché entro il
termine di cui al primo comma dell’art. 369 c. p. c., e

L
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dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell’eventuale
non contestazione dell’osservanza del termine breve da
parte del controricorrente ovvero del deposito da parte sua
di una copia con la relata o della presenza di tale copia
nel fascicolo d’ufficio, da cui emerga in ipotesi la

tempestività dell’impugnazione.
Nel caso che qui interessa, la ricorrente non ha
depositato, per provare la tempestività del ricorso, la
copia autentica del decreto impugnato, corredata della
prova della relativa comunicazione o notificazione a cura
della cancelleria del giudice a quo; ed infatti, l’art. 99,
11 0 comma, 1.f. vigente con il d.lgs. 5/2006, presuppone
tale essenziale formalità per consentire il riscontro del
rispetto del termine dei 30 giorni per la proposizione del
ricorso per cassazione, e si tratta di requisito necessario
per eseguire detta verifica avente valenza pubblicistica, a
nulla valendo la mera indicazione della data nell’epigrafe
del ricorso per cassazione ( in tal senso, la pronuncia
3335/2015), né infine nel caso potrebbe ritenersi comunque
tempestivo il ricorso, stante che, avuto riguardo alla data
di deposito del decreto del 21/6/2010, l’inizio del
procedimento notificatorio del 7/9/2010 si situa oltre il
termine dei 30 giorni.
3.1.- Va pertanto dichiarato il ricorso improcedibile; le
spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono
la soccombenza.
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P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso.
Così deciso in Roma, in data 6 aprile 2016
Il Pres ente

Il Consigliere est.

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