Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10520 del 03/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/06/2020, (ud. 28/11/2019, dep. 03/06/2020), n.10520

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22636-2018 proposto da:

V.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO

172, presso lo studio dell’avvocato NICOLA BULTRINI, rappresentato e

difeso dall’avvocato RAFFAELE MARCIANO;

– ricorrente –

contro

INTERDATA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE MARIA

FRUNZI;

– controricorrente –

contro

CO.GE.L SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2618/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 04/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. POSITANO

GABRIELE.

Fatto

RILEVATO

che:

con atto di citazione del 18 aprile 2008, V.L. evocava in giudizio, davanti al Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Casoria, la società Interdata Srl deducendo di essere conduttore di un fondo sito nel comune di Casoria confinante con quello di proprietà di Interdata Srl e lamentava che, a seguito di lavori eseguiti da tale società, aveva subito una serie di danni derivanti dall’impossibilità di eseguire coltivazioni sul suolo durante gli scavi a causa della presenza di materiale ferroso arbitrariamente depositato. Sulla base di tali elementi chiedeva il risarcimento dei danni;

si costituiva Interdata Srl eccependo il difetto di legittimazione passiva di V. e otteneva di chiamare in causa la società Co.Ge.L. a r.l. deducendo di avere appaltato i lavori per la costruzione di un manufatto in cemento armato proprio a tale società, che doveva ritenersi l’unica responsabile. La terza chiamata non si costituiva;

in corso di causa l’attore articolava i propri mezzi istruttori chiedendo l’espletamento della prova testimoniale e consulenza tecnica;

con sentenza del 20 marzo 2014 il Tribunale rigettava le domande con condanna dell’attore al pagamento delle spese di lite;

avverso tale decisione proponeva appello V.L. assumendo che erroneamente il Tribunale aveva rigettato la richiesta di prova testimoniale e di consulenza. Si costituiva Interdata Srl, eccependo l’inammissibilità del gravame ai sensi dell’art. 342 c.p.c., mentre restava contumace Co.Ge.L. a r.l.;

la Corte d’Appello, con sentenza del 4 giugno 2018, rilevava che il contratto di locazione di immobili non richiedeva la forma scritta, che i capitoli di prova erano inammissibili e che la consulenza di parte costituiva una semplice allegazione difensiva. Rigettava l’appello provvedendo sulle spese;

avverso tale decisione propone ricorso per cassazione V.L. affidandosi a due motivi che illustra con memoria. Resiste con controricorso la Interdata Srl e deposita memoria ex art. 380 bis c.p.c.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, la violazione dell’art. 2697 c.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. La Corte d’Appello di Napoli avrebbe condiviso il ragionamento errato del Tribunale ritenendo non provato l’assunto dell’attore. Al contrario, questi avrebbe allegato agli atti di causa una perizia tecnica di parte corredata da rilievi fotografici attestanti le condizioni dei luoghi di causa. Nello stesso modo era stata richiesta la prova testimoniale erroneamente rigettata senza prendere in considerazione i rilievi fotografici allegati alla perizia di parte;

con il secondo motivo si deduce, ai sensi delle medesime disposizioni, la violazione degli artt. 244 e 269 c.p.c., nonchè dell’art. 2697 c.c., oltre all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. In particolare, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, il primo capo della prova testimoniale sarebbe chiaro e specifico. Nello stesso modo sarebbero errate le valutazioni riferite al n. 3. Inoltre, dal contenuto della comparsa di costituzione di primo grado di Interdata Srl non emergerebbe alcuna contestazione riguardo alla effettiva realizzazione dei lavori e alla reale sussistenza dei danni lamentati dal V.. La società non avrebbe contestato l’esistenza del pregiudizio, ma si sarebbe limitata a chiedere di essere garantita dalla terza chiamata. Inoltre, la Corte d’Appello non avrebbe adeguatamente preso in esame il contenuto della consulenza di parte;

a prescindere dalla infondatezza della eccezione di nullità della procura sollevata dalla controricorrente, poichè la stessa è inserita prima delle relate della notificazione e contiene un riferimento al presente giudizio, che si deve intendere riferita al ricorso precedente, il motivo è inammissibile;

la censura, infatti, è dedotta in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, e non è specifico. Sotto il primo aspetto, il ricorrente avrebbe dovuto trascrivere, allegare e localizzare nel fascicolo di legittimità il contenuto della consulenza di parte e relative fotografie, deducendo di avere sottoposto al giudice di appello il tema specifico dei documenti (foto) allegati e del loro valore probatorio;

il motivo è, altresì, aspecifico, perchè rinvia in toto al contenuto della consulenza di parte e alle foto, senza contrastare la motivazione espressa dalla Corte d’Appello a pagina 6, riguardo al (limitato) valore probatorio della consulenza di parte;

la violazione dell’art. 2697 c.c. non è dedotta nei sensi indicati da Cass. Sez. Un., n. 16598 del 2016, sollecitandosi solo una rivalutazione della quaestio facti;

peraltro, dal passaggio trascritto (pagina 11 del ricorso) emerge che il consulente di parte ha prospettato una propria ricostruzione dei fatti, mentre il dato oggettivo che assume di aver esaminato, riguarderebbe la conformazione del terreno sopraelevato di circa 1 m, in corrispondenza della particella (OMISSIS). Ma, sul punto il motivo è assolutamente generico e impegnerebbe la Corte in una valutazione fattuale che non le compete;

anche il secondo motivo, è dedotto in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, riguardo alla presunta non contestazione dei lavori e dei danni;

la violazione all’art. 115 c.p.c. (neppure indicata in rubrica) impone al ricorrente di allegare la domanda, con deduzione specifica del fatto e, soprattutto, di trascrivere la comparsa di costituzione del convenuto (o i passaggi essenziali) per dimostrare la non contestazione;

quanto ai capitoli di prova, la Corte d’Appello, decidendo sulla ragione più liquida, ha correttamente valutato la centralità del terzo capitolo di prova, che assumeva rilievo decisivo;

riguardo a tale profilo la Corte territoriale, dopo avere riportato il testo del capitolo di prova (“a seguito dei lavori intrapresi nella predetta proprietà limitrofa per la realizzazione di detto fabbricato piani, il fondo condotto dall’attore ha subito ingenti danni derivanti dalla impossibilità di coltivare lo stesso nel periodo in cui venivano effettuati scavi, fondazioni e altri lavori”) ha correttamente evidenziato che la posizione di prova non poteva essere ammessa, attesa la sua genericità. In particolare non indicava, nè il periodo in cui lavori avrebbero impedito la coltura del fondo, nè l’estensione del terreno o la parte che non sarebbe stato possibile utilizzare, nè il tipo di coltivazione effettuata al tempo. In ciò la Corte d’Appello ha fatto corretta applicazione dei principi giurisprudenziali secondo cui i fatti dedotti in capitoli specifici e determinati, devono essere collocati nel tempo e nello spazio e congruamente descritti al fine di consentire alla controparte di formulare una prova contraria. Profili questi non sussistenti nel caso di specie;

ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza. Infine, va dato atto – mancando ogni discrezionalità al riguardo (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 28 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2020

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