Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1052 del 21/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 21/01/2021, (ud. 21/10/2020, dep. 21/01/2021), n.1052

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE XXX

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2430-2019 proposto da:

DIPP GMBH, in persona dell’Amministratore Delegato pro tempore,

MANTOVA PETROLI SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro

tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA ALESSANDRIA 208,

presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO CARDARELLI,

rappresentate e difese dall’avvocato ERMINIO ARALDI;

– ricorrenti –

contro

FALLIMENTO DELLA (OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del

Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BALDO

DEGLI UBALDI 59, presso lo studio dell’avvocato PIETRO SCIUBBA,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO ROSSI;

– contorricorrente –

avverso la sentenza n. 1913/2018 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 11/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALBERTO

PAZZI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, dopo aver presentato domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva di presentare la proposta, il piano e la relativa documentazione, domandava una proroga del termine a tal fine concesso, che il Tribunale di Mantova respingeva in ragione della grave e reiterata assenza di trasparenza rispetto agli obblighi informativi finalizzati a consentire il controllo da parte del Tribunale e del Commissario giudiziale;

il Tribunale, dopo aver fissato udienza ex art. 162 L.Fall. in conseguenza del mancato deposito di proposta, piano e documentazione nei termini concessi, dichiarava, con sentenza n. 51/2018, il fallimento (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione accogliendo la richiesta orale di fallimento presentata dal P.M. in sede di comparizione delle parti;

2. la Corte d’appello di Brescia, a seguito del reclamo presentato da Mantova Petroli s.r.l. in liquidazione e dalla sua socia DIPP GMBH, condivideva i rilievi del Tribunale in merito ai motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di proroga del termine concesso ai sensi dell’art. 161 L.Fall., comma 6: la società debitrice infatti all’interno della prima relazione non aveva fornito le doverose informazioni sugli estremi dei pagamenti effettuati nel periodo di riferimento (che per di più erano stati quantificati in maniera notevolmente discrepante in una successiva comunicazione, così dimostrando una carenza di rigore nella tenuta della contabilità), nella seconda relazione non aveva offerto alcun chiarimento rispetto al pagamento, riconosciuto come indebito, di Euro 102.563,72 e in nessuna delle due occasioni aveva precisato le condizioni economiche secondo le quali aveva conferito incarico professionale allo studio Valente & associati e presentato le necessarie puntualizzazioni sui pagamenti di acconti effettuati in favore di quest’ultimo;

per di più la società debitrice aveva trasmesso documentazione che consentiva un controllo solo delle movimentazioni bancarie, rimanendo così ignoto qualsiasi accadimento che non avesse manifestazione sui conti correnti, e aveva omesso di fornire elementi specifici sull’effettiva progressione del lavoro di preparazione, onde consentire di valutare l’opportunità di concedere la proroga richiesta;

il collegio del reclamo rilevava inoltre che il Tribunale, al fine di valutare la dichiarazione di insolvenza, aveva valorizzato elementi desumibili dalla domanda prenotativa e dagli atti della procedura concordataria, senza fare riferimento ad alcun elemento nuovo addotto dal P.M. nella richiesta di fallimento poi rinunciata;

infine, la situazione di insolvenza discendeva dalla mancanza di comprovati elementi del patrimonio della società capaci di far fronte all’ammontare dei debiti indicati dalla stessa compagine debitrice, mentre rimaneva irrilevante la manifestazione di interesse prospettata da un assuntore, non solo perchè non formalizzata e non coercibile, ma anche perchè nessun giudizio di convenienza per la massa poteva essere espresso in mancanza di una valutazione dell’asset societario;

3. per la cassazione della sentenza di rigetto del reclamo, depositata in data 11 dicembre 2018, hanno proposto ricorso Mantova Petroli s.r.l. in liquidazione e la sua socia di maggioranza DIPP GMBH prospettando tre motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso il fallimento di (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione;

gli intimati Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Mantova e Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Brescia non hanno svolto difese;

entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. il primo motivo di ricorso, sotto la rubrica “nullità della sentenza e del procedimento per la dichiarazione di fallimento davanti al primo Giudice, in relazione al motivo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; violazione del contraddittorio e del diritto di difesa previsto dall’art. 15 L.Fall., nonchè per carenza dei presupposti di cui all’art. 5 L.Fall., come richiamato dall’art. 162 L.Fall., comma 2; nullità della sentenza per omessa pronuncia del Giudice del gravame, in relazione al motivo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, sul relativo motivo di reclamo ex art. 18 L.Fall., integrante violazione dell’art. 112 c.p.c.”, rappresenta che la compagine debitrice, a seguito della presentazione di richiesta di fallimento da parte del P.M. il giorno antecedente l’udienza camerale fissata ex art. 162 L.Fall., comma 2, e dell’esecuzione della notifica del decreto di convocazione lo stesso giorno dell’udienza, aveva eccepito la violazione dell’art. 15 L.Fall., in quanto l’iter seguito aveva comportato una palese violazione del contraddittorio e del suo diritto di difesa;

una simile violazione non era poi stata superata dal fatto che il P.M., in udienza, avesse rinunciato alla richiesta già depositata e contestualmente sollecitato la dichiarazione di fallimento della compagine debitrice, poichè la declaratoria di insolvenza era stata pronunciata sulla base degli argomenti introdotti all’interno della richiesta rinunciata, quando invece non era possibile riscontrare una situazione di insolvenza in presenza di un assuntore del concordato;

la sentenza impugnata, in tesi di parte ricorrente, avrebbe omesso di pronunciarsi su tali errores in procedendo, malgrado gli stessi fossero stati ritualmente introdotti con un apposito motivo di reclamo;

5. il motivo è manifestamente infondato;

in vero la Corte d’appello, nel prendere espressamente in esame (alle pagg. 24 e ss. della decisione impugnata) il motivo di reclamo con cui Mantova Petroli s.r.l. in liquidazione aveva lamentato che il suo fallimento fosse stato dichiarato sulla base dei presupposti illustrati nella richiesta di fallimento presentata in violazione del contraddittorio e del diritto di difesa piuttosto che per i motivi previsti dall’art. 162 L.Fall. a seguito della richiesta orale presentata dal P.M. in udienza, ha rilevato (a pag. 27), dopo aver riportato testualmente il contenuto della motivazione offerta dal Tribunale, che il primo giudice aveva “valorizzato elementi desumibili dalla stessa domanda prenotativa e dagli altri atti della procedura ex art. 161 L.Fall., comma 6, senza fare riferimento ad alcun elemento nuovo addotto dal PM, per cui non ricorrevano i presupposti per la concessione di termini a difesa della cui mancanza si duole la parte”;

nessuna omessa pronuncia può dunque essere predicata in merito agli errori procedurali denunciati dalle reclamanti, dato che il motivo di reclamo formulato al riguardo è stato espressamente preso in considerazione e ritenuto privo di fondamento;

6.1 il secondo motivo di ricorso, sotto la rubrica “omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, in relazione al motivo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: presenza di “giustificati motivi” legittimanti la proroga, non superiore a sessanta giorni, ex art. 161 L.Fall., comma 6, per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui al medesimo art. 161 L.Fall., commi 2 e 3, ed ostativi alla pronuncia di inammissibilità ex art. 162 L.Fall. della proposta concordataria”, assume che la Corte d’appello avrebbe omesso di considerare il versamento ad opera del socio di DIPP GmbH della somma di Euro 102.563,72 in favore di Mantova Petroli s.r.l. a reintegrazione dei pagamenti eseguiti da quest’ultima successivamente al deposito della domanda prenotativa, l’esatta ottemperanza rispetto alla richiesta di trasmissione dei documenti di cui alla mail del Commissario giudiziale in data 6 giugno 2018 e la presenza in atti del contratto concluso fra la società debitrice e lo studio Valente & associati, del report finale da questo predisposto e dell’elenco degli allegati; queste circostanze obiettive, acquisite alla causa mediante prova documentale, sarebbero state di per sè idonee a condurre con giudizio di certezza alla sussistenza dei giustificati motivi legittimanti la concessione della proroga richiesta ai sensi dell’art. 161 L.Fall., comma 6; proroga che, ove concessa, avrebbe consentito di raccogliere l’offerta concorrente ex art. 163-bis L.Fall. di Phoenix e di porre i creditori nelle condizioni di valutare la convenienza della proposta;

6.2 il terzo motivo di ricorso, sotto la rubrica “omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, in relazione al motivo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: puntuale adempimento degli obblighi informativi periodici previsti dall’art. 161 L.Fall., comma 8, idoneo ad escludere la decisione di inammissibilità della proposta ex art. 162 L.Fall., comma 2”, sostiene che la Corte d’appello, laddove aveva rilevato la grave e reiterata assenza di trasparenza rispetto agli obblighi informativi funzionali al controllo da parte del Tribunale e del Commissario giudiziale, avrebbe trascurato di considerare, a causa dell’omessa lettura delle carte processuali, che in realtà la comunicazione inviata al Commissario giudiziale e la documentazione allegata indicavano i pagamenti effettuati e le relative causali per il complessivo importo di Euro 102.563,72, somma poi reintegrata con finanza esterna di DIPP GmbH;

peraltro, il pagamento di tale importo, di entità trascurabile, avrebbe potuto al più assumere rilevanza ai fini della revoca dell’ammissione della procedura, ex art. 173 L.Fall., ma non poteva influire sulla decisione circa la concessione della proroga prevista dall’art. 161 L.Fall., comma 6;

allo stesso modo la Corte di merito avrebbe trascurato di prendere in esame le carte processuali con cui la debitrice aveva fornito compiuta indicazione di tutte le uscite verificatesi in seguito alla domanda prenotativa, rilevando così erroneamente che (OMISSIS) s.r.l. non aveva adempiuto in modo esaustivo agli obblighi informativi di cui all’art. 161 L.Fall., comma 8;

7. i motivi, da esaminarsi congiuntamente in ragione dei coincidenti vizi che li accomunano, sono inammissibili, per una pluralità di concorrenti ragioni;

7.1 le censure, innanzitutto, risultano inficiate dalla genericità della loro prospettazione, in quanto la ricorrente si è limitata a rappresentare l’omesso esame di circostanze risultanti dal contenuto di una serie di documenti prodotti;

la ricorrente, tuttavia, non ha trascritto il contenuto dei documenti asseritamente trascurati rispetto alla parte oggetto di doglianza, nè ha fatto un sintetico ma completo resoconto del loro contenuto; il che si traduce in una violazione del disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, con la conseguente inammissibilità della censura presentata (in merito all’autosufficienza del ricorso ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in caso di riferimento a documenti o atti processuali, i quali non solo devono essere specificamente individuati anche quanto alla loro collocazione, ma altresì devono essere oggetto di integrale trascrizione quanto alle parti che sono oggetto di doglianza ovvero di sintetico ma completo resoconto del contenuto si vedano Cass. 16900/2015, Cass. 4980/2014, Cass. 5478/2018, Cass. 14784/2015 e Cass. 8569/2013);

7.2 larga parte dei fatti asseritamente trascurati in realtà sono stati esaminati dalla Corte di merito;

in vero la Corte ha espressamente preso in considerazione il pagamento di Euro 102.563,72 compiuto da DIPP GmbH (a pag. 18), la documentazione trasmessa dalla compagine debitrice al commissario in risposta alle sue richieste (pag. 19), la mail inviata al Commissario con cui era stato trasmesso un foglio excell con la specifica dei pagamenti effettuati dal 26 aprile al 31 maggio ed era stata attestata la disponibilità della controllante a riversare le somme erroneamente pagate e quantificate in Euro 102.563,72 (pag. 17);

rispetto a queste circostanze le doglianze quindi lamentano non tanto un omesso esame, ma un esame non conforme alla lettura che le odierne ricorrenti vorrebbero dare delle emergenze processuali; interpretazione, questa, che tuttavia non è coerente con la censura sollevabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che consente di lamentare l’omissione dell’esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio e non la valorizzazione di tale fatto in un senso differente da quello voluto dalla parte;

una simile critica si riduce a un tentativo di offrire una diversa lettura delle emergenze processuali, la cui cernita e valutazione competono esclusivamente al giudice di merito e possono essere sindacate in questa sede di legittimità soltanto sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale delle argomentazioni svolte dal giudice di merito; l’errore di valutazione delle prove, consistente nel ritenere la fonte di prova dimostrativa o meno del fatto che con essa si intendeva provare, non è invece sindacabile in sede di legittimità, non essendo previsto dalla tassonomia dei vizi denunciabili con il ricorso per cassazione di cui all’art. 360 c.p.c. (Cass. 9356/2017);

7.3 taluni profili di doglianza si disinteressano delle valutazioni di irrilevanza probatoria offerte dalla Corte di merito rispetto ai fatti asseritamente trascurati;

la Corte d’appello, nel condividere la decisione di primo grado in merito a una grave e reiterata assenza di trasparenza rispetto agli obblighi informativi funzionali al controllo del Tribunale e del Commissario giudiziale, ha rilevato che il bonifico effettuato per la reintegrazione dei pagamenti non dovuti non assumeva alcun valore, dato che il rilievo mosso riguardava non l’esecuzione del pagamento, ma l’omessa doverosa informazione sui medesimi;

il secondo motivo di ricorso, laddove denuncia la mancata considerazione del pagamento effettuato dal socio di maggioranza, non tiene perciò neppure conto delle ragioni per cui tale circostanza risultava ininfluente sugli obblighi informativi;

analoga irrilevanza assumevano, secondo il collegio del reclamo, i documenti trasmessi al Commissario giudiziale fra il 4 e il 6 luglio 2018 (pag. 19) rispetto a un termine venuto a scadenza il precedente 3 luglio (pag. 24);

7.4 la sentenza impugnata, concentrandosi in particolare sulle due relazioni periodiche “la cui rilevanza ai fini della trasparenza dell’operato della società è prevista dall’art. 161 L.Fall., comma 8”, ne ha ravvisato “le gravi carenze e la mancanza di completezza e chiarezza espositiva (pag. 19), dato che la compagine debitrice aveva “pervicacemente omesso di dare atto dell’incarico e dei pagamenti e effettuati dopo il 24 aprile 2018” (pag. 21);

in questo modo la Corte di merito ha inteso sostenere che Mantova Petroli s.r.l. in liquidazione, nel termine concesso per la predisposizione della proposta e del piano, era tenuta a depositare relazioni periodiche che, proprio perchè “destinate ad essere pubblicate nel registro delle imprese”, dovevano fornire indicazioni “di tutti gli accadimenti aziendali che avessero l’eletto di incidere sulle capacità patrimoniali (pagg. 20 e 21);

i motivi in esame quindi, laddove predicano l’omesso esame della documentazione prodotta attestante vuoi il contratto intervenuto con lo studio Valente & associati, vuoi i pagamenti e le relative causali per complessivi Euro 102.563,72, vuoi tutte le uscite verificatesi dopo la presentazione della domanda prenotativa, non colgono la ratio decidendi della decisione impugnata, che ha ritenuto che simili indicazioni andassero inserite all’interno delle relazioni destinate a essere pubblicate nel registro delle imprese, risultando così prive di rilievo le risultanze documentali non trasfuse nelle relazioni periodiche o nelle istanze di proroga;

7.5 oltre a ciò tutti i fatti asseritamente trascurati non sono decisivi;

la grave e reiterata assenza di trasparenza rispetto agli obblighi informativi riguardava difatti non solo i pagamenti, ma anche “qualsiasi accadimento che non avesse manifestazione sui conti correnti bancari” e la “effettiva progressione del lavoro di preparazione” di proposta e piano, onde consentire al Tribunale di valutare se il debitore potesse riuscire a portare a termine i propri intenti;

questi ultimi profili erano quindi di per sè sufficienti a infirmare la completezza delle informazioni che la società era tenuta ad offrire nel cd. periodo di preconcordato;

8. per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere respinto;

le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 7.100, di cui Euro 100 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2021

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