Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1052 del 17/01/2019

Cassazione civile sez. III, 17/01/2019, (ud. 20/07/2018, dep. 17/01/2019), n.1052

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18152-2015 proposto da:

REPUBBLICA ITALIANA in persona del Presidente del Consiglio pro

tempore, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI in persona del

Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, MINISTERO

DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA in persona del

Ministro pro tempore, domiciliati ex lege in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui sono

rappresentati e difesi per legge;

– ricorrenti –

contro

S.G., domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato LERINA

PATRIZIA LACAVA giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 33/2015 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 15/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/07/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il dott. S.G. ed altri medici convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Cagliari, la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’istruzione e il Ministero dell’economia, chiedendo che fosse riconosciuto il loro diritto a percepire un’adeguata rimunerazione in relazione all’avvenuta frequentazione di diversi corsi di specializzazione in epoca successiva al 1982, ai sensi delle Direttive 75/363 e 82/76 CEE, tardivamente recepite nel nostro ordinamento.

Si costituirono in giudizio tutti i convenuti, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e la prescrizione del diritto, e chiedendo nel merito il rigetto della domanda.

Il Tribunale dichiarò estinto per prescrizione il diritto fatto valere dagli attori.

2. La sentenza è stata impugnata dagli attori soccombenti e la Corte d’appello di Cagliari, con sentenza del 15 gennaio 2015, in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva dei due Ministeri suindicati, ha accolto la domanda dei medici ed ha condannato la Presidenza del Consiglio dei ministri al pagamento, in favore di ciascuno degli appellanti, della somma di Euro 3.356,97 per ogni anno di durata legale del corso di specializzazione.

Ha osservato la Corte di merito, ai fini che qui rilevano, che la ritardata trasposizione delle direttive dell’Unione Europea nel diritto interno aveva determinato il diritto degli appellanti al risarcimento del relativo danno e che, alla luce della giurisprudenza di legittimità, tale diritto non poteva ritenersi prescritto. Dando seguito all’orientamento secondo cui la prescrizione della pretesa risarcitoria poteva cominciare a decorrere solo dal 27 ottobre 1999, poichè il presente giudizio era stato intrapreso con citazione notificata il 23 febbraio 2009, il diritto non era da ritenere prescritto. Considerando, poi, la natura non retroattiva delle disposizioni di cui al D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, la Corte di merito ha affermato che detta disciplina non poteva applicarsi nel caso di specie, dovendosi invece liquidare le spettanze dei medici ai sensi della L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11 cioè nella misura di Lire 13 milioni per ciascun anno (pari ad Euro 6.713,94). E poichè gli appellanti avevano dichiarato di aver osservato il regime del tempo parziale, la Corte di merito ha liquidato il 50 per cento di detta somma per ogni anno, cioè Euro 3.356,97, con gli interessi dalla data della domanda.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Cagliari propone ricorso la Presidenza del Consiglio dei ministri, nei confronti del dott. S.G., con atto affidato ad un solo motivo.

Resiste il dott. S. con controricorso.

La parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso la Presidenza del Consiglio dei ministri lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione delle Direttive n. 362/75 e n. 82/76 CEE, nonchè degli artt. 5 e 189 del Trattato istitutivo della Comunità Europea, dell’art. 117, primo comma, Cost. e degli artt. 1173 e 2043 c.c..

L’Avvocatura dello Stato ricorda che il dott. S. non avrebbe diritto ad alcun risarcimento del danno per la ritardata trasposizione della normativa comunitaria, posto che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che quel diritto esiste solo per coloro i quali hanno preso parte ai corsi di specializzazione nel periodo che va dal 1 gennaio 1983 all’anno accademico 1990-1991. Il dott. S., invece, aveva frequentato il corso di specializzazione incominciando in un momento precedente rispetto all’anno accademico 1983-1984 (cioè nell’anno accademico 1982-1983); per cui, alla luce di un orientamento di legittimità più volte ribadito, al medesimo non spetterebbe alcuna somma a titolo risarcitorio, poichè nel 1982 lo Stato italiano non poteva essere ancora considerato inadempiente rispetto agli obblighi di recepimento della normativa comunitaria suindicata.

1.1. Il motivo di ricorso è fondato nei limiti che si vanno a precisare.

La questione sulla quale il Collegio è chiamato a pronunciarsi riguarda il diritto alla percezione degli emolumenti fissati dalla legge – in particolare dalla L. n. 370 del 1999, art. 11 (Lire 13 milioni all’anno per il periodo che va dall’anno accademico 1983-1984 all’anno accademico 1990-1991) – per i c.d. medici specializzandi a cavallo, cioè quei medici che hanno frequentato e positivamente concluso uno dei corsi di specializzazione riconosciuti in sede Europea cominciando nel 1982 e terminando in data ovviamente successiva al 1 gennaio 1983. Problema, questo, già affrontato in sede di legittimità, con una giurisprudenza che ha conosciuto un interno dissenso; ciò in quanto, pacifica essendo l’impossibilità di configurare un inadempimento del legislatore nazionale prima del termine del 31 dicembre 1982 (fissato dall’art. 16 della direttiva 82/76/CEE), sussistevano dubbi circa la posizione dei medici il cui corso si collocava, come nel caso in esame, a cavallo di quella data, per i quali alcune pronunce hanno negato il diritto alla percezione della somma suindicata ed altre l’hanno, invece, riconosciuto.

Il dissenso interno alla giurisprudenza di questa Corte (cfr., sul punto, per tutte, le sentenze 10 luglio 2013, n. 17067, e 22 maggio 2015, n. 10612) ha dato luogo alla rimessione della questione alle Sezioni Unite le quali, con ordinanza interlocutoria 21 novembre 2016, n. 23581, hanno rimesso la relativa questione interpretativa alla Corte di giustizia dell’Unione Europea. Quest’ultima, con la sentenza 24 gennaio 2018 (nelle cause riunite C-616/16 e C-617/16) ha stabilito che l’art. 2, paragrafo 1, lettera c), l’art. 3, paragrafi 1 e 2, nonchè l’allegato della direttiva 75/363, come modificata dalla direttiva 82/76, devono essere interpretati nel senso che una remunerazione adeguata, ai sensi dell’allegato suddetto, per la formazione a tempo pieno e a tempo ridotto dei medici specialisti iniziata nel corso dell’anno 1982 e proseguita fino all’anno 1990 deve essere corrisposta per il periodo di tale formazione a partire dal 1 gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa.

Da ciò consegue che, alla luce della interpretazione proveniente dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea, coloro i quali hanno intrapreso il corso di specializzazione nell’anno 1982 e l’hanno terminato, a seconda della durata legale, tre, quattro o cinque anni dopo, hanno diritto agli emolumenti di cui alla L. n. 370 del 1999, art. 11 ma solo a decorrere dal 1 gennaio 1983. Le Sezioni Unite di questa Corte, tornando ad occuparsi della materia con la recentissima sentenza 18 luglio 2018, n. 19107, hanno interpretato il dictum della Corte Europea affermando che “occorre commisurare il risarcimento stesso (per la mancata percezione di una retribuzione adeguata) non all’intero periodo di durata del primo anno accademico di corso, bensì alla frazione temporale di esso successiva alla scadenza del termine di trasposizione della direttiva (31 dicembre 1982), a partire dalla quale si è verificato l’inadempimento”.

Così ricostruita la complessa situazione in esame, risulta palese come la Corte d’appello, pur avendo correttamente riconosciuto il diritto del dott. S. alla percezione della somma di lire 13 milioni annui somma poi dimezzata in considerazione dell’impegno del medico a tempo limitato – ha poi errato nel condannare la Presidenza del Consiglio dei ministri al pagamento di quella somma “per ogni anno di durata regolare del corso”. Poichè è pacifico, e risulta anche dagli stessi atti di parte (v. nota 1 alla p. 5 del ricorso) senza contestazioni sul punto, che il dott. S. si iscrisse al corso di specializzazione “nell’anno accademico 1982-1983”, senza specificazione del mese nel quale il corso ebbe inizio, il ricorso è fondato nella sola parte in cui nega il diritto del professionista alla percezione dell’emolumento per l’anno 1982.

2. La sentenza impugnata, pertanto, è cassata in relazione ed il giudizio è rinviato alla Corte d’appello di Cagliari, in diversa composizione personale, affinchè provveda al ricalcolo della somma dovuta tenendo presenti i criteri indicati, e cioè attribuendola solo a decorrere dal 1 gennaio 1983, con esclusione dei mesi del primo anno accademico che ricadevano ancora nell’anno 1982, per i quali il diritto al compenso non sussiste. Nel caso in cui la Corte di rinvio constati che il corso per il primo anno iniziò dopo il 1 gennaio 1983 considererà dovuto l’importo per detto anno per l’intero.

Al giudice di rinvio è demandato anche il compito di liquidare le spese del presente giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata in relazione e rinvia alla Corte d’appello di Cagliari, in diversa composizione personale, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 20 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2019

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